Le norme che disciplinano, ai fini IVA, il regime del margine sono contenute negli artt. 36-40-bis del D.L. 41/1995 e sono finalizzate a evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione.
Tale regime speciale è infatti utilizzabile per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, sono ceduti dal consumatore finale privato a un soggetto passivo d'imposta ai fini della successiva rivendita.
Stante la sua natura derogatoria, rispetto al sistema ordinario dell’IVA, la disciplina in esame va applicata in termini rigorosi e interpretata in maniera restrittiva.
Estratto dalla circolare del giorno n.84 del 19.04.2024 Il regime del margine: disciplina generale
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Il regime del margine si applica alle cessioni di:
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Definizione di oggetti d'arte:
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Definizione di
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Definizione di beni mobili usati:
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Per poter assoggettare al regime del margine le cessioni dei suddetti beni, è tuttavia necessario che i medesimi siano già stati assoggettati a tassazione definitiva, ossia siano stati acquistati presso privati stabiliti in Italia ovvero in altro Stato membro dell’UE.
Inoltre, il comma 1 dell’art. 36 del D.L. 41/1995, considera:
acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.
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NOTE:
[1] art. 36, comma 1 del D.L. 41/1995.
[2] art. 36, comma 10-bis del D.L. 41/1995, introdotto dall’art. 2 del D.L. 16/2012.
[3] art. 36, comma 1 del D.L. 41/1995.
[4] ad eccezione dei disegni e progetti industriali, commerciali, topografici e simili, delle tele dipinte per gli scenari dei teatri, sfondi di studi d’arte e similari.
[5] escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico.
[6] ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria.
[7] ad esclusione dei beni ottenuti dall’utilizzo di altre materie prime usati ovvero i prodotti rigenerati (come pneumatici o batterie usate (circolare MEF n. 177/1995).
[8] in merito a quanto riportato dalla giurisprudenza si rinvia alla sentenza della Corte di Giustizia UE C154/17, e a quella della Cassazione n. 11927 del 06.05.2021.