I bonus edilizi, introdotti principalmente dall'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), sono agevolazioni volte a incentivare la riqualificazione ecosostenibile del patrimonio immobiliare privato italiano. Questi bonus sono stati concepiti in risposta alla vetustà delle strutture edilizie del paese, in ritardo rispetto alla media europea per quanto riguarda l'efficienza energetica e la modernità degli edifici, ad eccezione del patrimonio storico-artistico.
Vediamo la differenza tra lavori trainanti e lavori trainati approfondendo il tema con un estratto dal libro Bonus in edilizia – dalla scelta al contenzioso di Peluso e Pacifici Nucci (libro di carta con aggiornamenti online fino al 31.12.2024).
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In base alla normativa di riferimento, l’erogazione dei bonus edilizi, è intimamente connessa alla individuazione degli interventi nell’alveo di due distinte categorie:
È bene chiarire, fin da ora, che la legislazione esistente in tema di superbonus viene ad integrarsi e, in parte a stratificarsi, sugli incentivi esistenti in tema di ecobonus e di sismabonus.
Andando con ordine, la primaria differenza che emerge fra i lavori trainanti e trainati è data dalla indispensabilità o meno delle lavorazioni eseguite ai fini dell’esistenza del diritto alla percezione del beneficio fiscale del bonus richiesto.
In altri termini, se può esistere una autonoma detraibilità dei lavori cd. “trainanti”, ciò non può dirsi per i cd. lavori “trainati”. Questi ultimi, ai fini del diritto al bonus, dovranno sempre e comunque essere affiancati ai primi. Da qui la derivazione della definizione etimologica di lavori “trainati”. Ovvero lavori che, seppur astrattamente utili a garantire una riqualificazione del patrimonio edilizio ed un efficientamento energetico, sono sempre da inquadrarsi come un quid pluris rispetto all’intervento principale.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate “Il superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica dalla legislazione vigente, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti”1 .
La diretta conseguenza è che, ai fini del riconoscimento dei bonus, i lavori trainati devono esser sempre realizzati contemporaneamente ai lavori trainanti, e tale condizione deve poter essere dimostrabile.
Su quest’ultimo punto di rammenta che per il soddisfacimento di tale condizione l’art. 2 comma 5 decreto interministeriale 6 agosto 2020 prevede espressamente che “Le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
In tal senso si ritiene sufficiente l’esibizione della fattura rilasciata dall’impresa edile che ha eseguito i lavori. Fermo restando che resta libertà del committente affidare l’esecuzione delle opere a più ditte differenti che si occuperanno di porzioni di lavorazioni.
In ogni caso, al fine di porre in essere una più precisa definizione del momento in cui sono stati eseguiti i lavori, è necessaria la produzione di una attestazione della ditta con cui sono inserite le date iniziali e finali dei lavori.
Estratto dal libro Bonus in edilizia – dalla scelta al contenzioso di Peluso e Pacifici Nucci (libro di carta con aggiornamenti online fino al 31.12.2024)
È bene precisare che non vi è l’esigenza di eseguire contemporaneamente tutti i lavori trainanti che si diranno a breve ma è sufficiente che le opere di riqualificazione prevedano almeno alcuni di essi in modo da ottenere degli obiettivi prefissati. In particolare il miglioramento delle classi energetiche o di riduzione del rischio simico.
In tal guisa i lavori trainanti sono quelli rientranti nelle seguenti categorie:
Sempre rientranti nell’alveo degli interventi trainanti vi sono i lavori realizzati per il miglioramento e l’adeguamento sismico: sismabonus e super-sismabonus.
Per approfondimenti ulteriori leggi il libro Bonus in edilizia – dalla scelta al contenzioso di Peluso e Pacifici Nucci (libro di carta con aggiornamenti online fino al 31.12.2024)
La seconda macro area di interventi che possono essere realizzati nell’ambito del superbonus 110% sono quelli relativi ai cd. lavori trainati. Questi ultimi, come s’è detto, sono opere realizzate in affiancamento a lavori trainanti e, senza i quali, non possono assolutamente essere oggetto degli incentivi fiscali in parola. Dinnanzi a questa rilevante divisione, assurge a rilievo l’esigenza di identificare quali interventi possano essere ricompresi in questa seconda categoria di lavorazioni.
In base alla normativa di riferimento, i lavori trainati, pur non rientrando a pieno titolo nell’alveo de gli interventi previsti per il superbonus, qualora realizzati in concomitanza con i lavori trainanti possono godere dell’estensione del beneficio della detrazione fiscale.
Al fine di meglio delineare i lavori trainati si ritiene utile schematizzarli seguendo le impostazioni previste dal legislatore con il d.l. 34/2020.
In ogni caso, però, è bene rammentare che al pari di quanto si è già detto in tema di lavori trainanti, anche nella circostanza dell’elettroesecuzione di lavori trainanti deve effettuarsi una schematizzazione delle lavorazioni ammesse così da poter verificare i requisiti tecnici.
Andando con ordine nell’esame dei lavori trainati, si evidenzia che gli stessi devono rientrare nell’ambito delle seguenti categorie di seguito indicate.
Per approfondimenti ulteriori leggi il libro Bonus in edilizia – dalla scelta al contenzioso di Peluso e Pacifici Nucci (libro di carta con aggiornamenti online fino al 31.12.2024)
NOTE: 1Agenzia delle Entrate, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/interventi-aggiuntivi-o-trainati.