Speciale Pubblicato il 16/09/2024

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Sostenibilità in Italia: dalla DNF alla CSRD obbligo, semplificazioni ed esonero

di Dott.ssa Monica Peta

Rendicontazione di sostenibilità societaria. Il passaggio dalla Dichiarazione non finanziaria DNF alla dichiarazione di sostenibilità nella relazione sulla gestione societaria



Il D. Lgs. 125/2024, Decreto, pubblicato in GU del 10 settembre 2024, n. 212, recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2464/2023 sulla rendicontazione di sostenibilità societaria, segnando il passaggio dalla Dichiarazione non finanziaria (D.Lgs 254/2016), DNF, documento stand-alone, alla dichiarazione di sostenibilità nella relazione sulla gestione societaria del bilancio d’esercizio.

Gli articoli 3 e 7 del Decreto, disciplinano le disposizioni transitorie, le ipotesi di esonero, e specifiche semplificazioni per le PMI quotate.

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Rendicontazione di sostenibilità: società ed enti soggetti all’obbligo

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, rientrano nell’obbligo del Decreto (articolo 2, Decreto),

Sono escluse dal perimetro di rendicontazione:

Dichiarazione di sostenibilità nella relazione sulla gestione societaria al bilancio d’esercizio

Le società ed enti soggette all’obbligo del Decreto, che siano imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate includono in un’apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni rilevanti alla comprensione degli impatti, rischi ed opportunità (IRO) reali e potenziali, relativi ai temi materiali di sostenibilità secondo la prospettiva della doppia rilevanza o doppia materialità.

Le imprese devono considerare ciascuna prospettiva di materialità singolarmente e rendicontare sia le informazioni che sono rilevanti da entrambe le prospettive, sia le informazioni che sono rilevanti da una sola prospettiva.

La dichiarazione di sostenibilità acclusa nella relazione sulla gestione colma l’adempimento di informativa non finanziaria di cui al comma 2 dell’art. 2428, c.c.

Rendicontazione di sostenibilità: catena del valore e disposizioni transitorie

Il perimetro della rendicontazione di sostenibilità fa riferimento al bilancio dell’impresa, individuale o consolidato, e alla sua catena del valore, a monte o a valle.

Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione il Decreto ammette che, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla catena del valore, la società obbligata include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro (comma 4, art. 3, Decreto).

Rendicontazione di sostenibilità: ipotesi di esonero per le società figlie e le società madri di gruppi di grandi dimensioni

L’articolo 7 del Decreto ammette alcune ipotesi di esonero dell’obbligo di rendicontazione di sostenibilità, per le società figlie quando le informazioni richieste sono rendicontate:

  1. dalla società madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilità;
  2. dalla società madre europea nella relazione consolidata sulla gestione redatta in conformità agli articoli 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE sulla rendicontazione di sostenibilità societaria;
  3. dalla società madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta conformemente agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 -ter dalla direttiva 2013/34/UE, o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull’equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità.

Le società madri di un gruppo di grandi dimensioni non sono soggette agli obblighi di rendicontazione qualora le informazioni ivi richieste siano incluse:

  1. dalla società madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilità;
  2. dalla società madre europea nella relazione consolidata sulla gestione redatta in conformità agli articoli 29 e 29 -bis della direttiva 2013/34/UE;
  3. dalla società madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta conformemente agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 -ter dalla direttiva 2013/34/UE, o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull’equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità.

In entrambi le ipotesi di esonero devono essere rispettate alcune condizioni specificate dal comma 3, lettere a) e le ipotesi specificate dalle lettere b) e c) del medesimo comma.

In particolare, la lettera a) prevede che, la relazione sulla gestione della società esentata deve contenere le informazioni seguenti:

  1. il nome e la sede legale della società madre che fornisce le informazioni di sostenibilità; e
  2. il link al sito web sul quale sono rese disponibili la relazione sulla gestione consolidata della società madre o della società madre europea o, se del caso, la rendicontazione consolidata sulla sostenibilità della società madre extra-europea e l’attestazione contenente le conclusioni sulla conformità.

Rendicontazione di sostenibilità: PMI quotate esonero e semplificazione

Il comma 8 dell’articolo 7, del Decreto ammette che le PMI quotate, con riferimento al primo esercizio, dal 1° gennaio 2028, possono omettere l’informativa di sostenibilità nella relazione sulla gestione societaria dandone una breve motivazione.

Il Decreto ammette inoltre, che:

Le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, possono limitare l’informazione di sostenibilità a:

  1. una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell’impresa;
  2. una descrizione delle politiche dell’impresa in re lazione alle questioni di sostenibilità;
  3. i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare i predetti impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;
  4. i principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi;
  5. gli indicatori fondamentali.

6)Rendicontazione di sostenibilità: Glossario

Questioni di sostenibilità: fattori ambientali, sociali, e di governance, ESG

Principi di rendicontazione: il set di standard europeo ESRS contenuto nel Regolamento delegato n. 2772/2023 della Commissione, pubblicato in GUCE il 23 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024.

Informazioni rilevanti: informazioni relative a temi materiali e rilevanti per l’impresa nella prospettiva della doppia rilevanza o doppia materialità: rilevanza d’impatto e rilevanza finanziaria.

Rilevanza d’impatto: una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine. Gli impatti comprendono quelli connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali.

Rilevanza finanziaria: una questione di sostenibilità è rilevante da un punto di vista finanziario se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti effetti finanziari rilevanti sull'impresa. La rilevanza finanziaria di una questione di sostenibilità non si limita agli aspetti soggetti al controllo dell'impresa, ma comprende informazioni su rischi e opportunità rilevanti attribuibili ai rapporti commerciali che non rientrano nell'ambito di consolidamento utilizzato nella redazione del bilancio



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