L’art. 29 del D.L. 31/5/2010, n.78, prevede una particolare procedura di riscossione che, prescindendo del tutto dall’iscrizione a ruolo e dalla cartella di pagamento, incorpora nell’avviso di accertamento il carattere di titolo esecutivo che contiene l'intimazione ad adempiere in conformità a quanto è previsto dall’art. 474 c.p.c..
La disciplina ha per oggetto le imposte sui redditi e le relative addizionali e imposte sostitutive, l’IRAP e l’IVA nonché gli atti che sono stati aggiunti dall’art. 14 del D.Lgs. 29/7/2024, n. 110.
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L’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere la trascrizione integrale, ai sensi dell’art. 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al n. 2) del secondo comma.
Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.
L’avviso di accertamento, unitamente al connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagare gli importi ivi indicati, ovvero nella misura di 1/3 delle imposte delle maggiori imposte accertate, a titolo provvisorio, qualora il contribuente decida di contestare la pretesa.
I TRIBUTI INTERESSATI (art. 29, comma 1, lett. a) |
Avvisi di accertamento avente per oggetto: IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP, IVA, imposte dovute in qualità di sostituto d'imposta, imposte sostitutive delle precedenti, provvedimento di irrogazione delle sanzioni connesse. |
L’avviso di accertamento deve indicare (a pena di nullità):
Gli avvisi di accertamento e gli atti suddetti diventano esecutivi dopo che è decorso il termine di presentazione del ricorso (che generalmente è fissato dopo che sono decorsi 60 giorni dalla data di notifica) e devono contenere l’avvertimento, che, se il pagamento non è eseguito entro il 30° giorno successivo, il recupero delle somme è affidato all’agente della riscossione.
L’art. 14 del d.lgs. 29/7/2024, n. 110, ha esteso la procedura, a decorrere dall’8/8/2024, ad altri atti e avvisi dell’Agenzia delle entrate.
I titoli aggiunti (comma 1, lett.h) aggiunta con l'art.14 del D.L. 29.7.2024, n.110 |
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L’intimazione ad adempiere al pagamento è contenuta anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti a titolo di:
a) accertamento con adesione (art. 8, comma 3, del D. Lgs. 19/6/1997, n. 218);In tali casi, il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento delle raccomandata.
La sanzione per omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini e per gli atti suddetti non viene applicata.
AVVERTENZA: L’art 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina l’avviso di accertamento esecutivo emesso dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni, dalle comunità montane, dalle unioni di comuni e dai consorzi tra gli enti locali, nonché dai soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e all’art. 1, comma 691, della L. 27 dicembre 2013, n. 147. L’IFEL, con la nota 3 maggio 2024, ha invitato gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento l’art. 6-bis della L: 27 luglio 2000, n. 212.
Il suddetto termine fissato sia per il pagamento sia per il ricorso ha un diverso trattamento in relazione ad ipotesi specifiche quali:
a) la sospensione per il c.d. “periodo feriale” dei termini processuali dalL' 1/8 al 31/8 pari a 31 giorni (art. 1 della L. 7/10/1969, n. 742);In qualsiasi caso, il contribuente deve eseguire il pagamento in via provvisoria (nella misura fissata dall’art. 15 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602) entro il termine concesso per proporre il ricorso poiché, in caso contrario, la pratica è affidata in carico all’agente della riscossione che, ai fini dell’esecuzione forzata, può procedere senza dover osservare le norme sul ruolo e sulla preventiva notifica della cartella di pagamento. L’esecuzione forzata, tuttavia, è sospesa per il periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico, senza che il contribuente debba sottostare ad alcuna formalità; ma il beneficio non si applica alle azioni cautelari e conservative nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
AVVERTENZA: La “sospensione legale” dell’esecuzione forzata, per la durata di 180 giorni, si applica al contribuente che presenta il ricorso e presenta l’istanza di sospensione giudiziale della riscossione (art. 47 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546).
Nel caso di fondato pericolo per l’esito positivo della riscossione, decorsi 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, la riscossione integrale delle somme ivi indicate può essere affidata in carico all’agente della riscossione per cui decade sia il termine di 30 giorni sia la “sospensione legale” dell’esecuzione forzata di 180 giorni.
Se l’esecuzione forzata è iniziata dopo che è decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’agente della riscossione deve notificare l’intimazione di cui all’art. 50 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602.
Con la riscossione a mezzo ruolo dapprima è eseguita la notifica dell’atto impositivo e successivamente la notifica della cartella di pagamento, conseguente all’iscrizione a ruolo, ma il recupero coattivo piò iniziare soltanto se il pagamento non è eseguito entro 60 giorni.
La norma (art. 29) riduce i tempi di riscossione poiché:
L’avviso di accertamento emesso IRAP e IVA si trasforma in atto esecutivo, e quindi evidenzia la sua natura di atto di riscossione il 60° giorno successivo alla sua notificazione (o, più propriamente, entro il termine per proporre la sua impugnazione, tenendo conto anche della sospensione o della proroga dei termini): entro tale data va effettuato il pagamento delle somme pretese ovvero per proporre il ricorso (dovendo, però, rispettare i termini di pagamento in via provvisoria fissati dall’art. 15 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600).
Mediante la notificazione, effettuata secondo le regole fissate dall’art. 60 e dall’art. 60-ter del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 (e senza che abbia alcuna rilevanza l’art. 26 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602), e dall’art. 26 del D.Lgs. 16/7/2020, n. 76, l’avviso di accertamento manifesta il suo contenuto sia quale atto impositivo sia quale atto di natura esecutiva poiché, in assenza del pagamento, l’ufficio impositore affida in carico all’agente della riscossione il recupero del credito in modo che, dia avvio alla procedura di espropriazione forzata, senza dover notificare un ulteriore avviso ed applicando le norme sulla riscossione a mezzo ruolo.
Dalla data della notifica, in cui si manifesta la natura costitutiva di titolo esecutivo dell’avviso di accertamento, decorso il termine plurivalente di 60 giorni che rileva:
Trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’avviso di accertamento emesso diventa titolo esecutivo per la riscossione delle somme ivi indicate.
Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, da identificare con quello utile per presentare il ricorso, le somme vengono trasferite in carico all’agente della riscossione con le modalità ed entro i termini fissati dall’art. 29, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 31/5/2010, n. 78, per cui, da tale data il versamento non va più eseguito mediante il mod. F24 ma presso l’agente della riscossione.
Se sussiste il fondato pericolo per il buon esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, il recupero delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni può essere comunque affidato in carico all’agente della riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso, e non è riconosciuta la sospensione, per il periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico, pur se è stato presentato il ricorso.
L’affidamento in carico all’agente della riscossione
Regola ordinaria:
Procedura straordinaria:
1Il fondato pericolo del buon esito della riscossione deve essere motivato. |
L’affidamento in carico all’agente della riscossione comporta il rimborso delle eventuali spese relative alle procedure esecutive che questi ha avviato.