Speciale Pubblicato il 17/09/2024

Tempo di lettura: 13 minuti

L’avviso di accertamento esecutivo

di Mogorovich Dott. Sergio

Il contenuto dell'avviso di accertamento e i tributi interessati



L’art. 29 del D.L. 31/5/2010, n.78, prevede una particolare procedura di riscossione che, prescindendo del tutto dall’iscrizione a ruolo e dalla cartella di pagamento, incorpora nell’avviso di accertamento il carattere di titolo esecutivo che contiene l'intimazione ad adempiere in conformità a quanto è previsto dall’art. 474 c.p.c.

La disciplina ha per oggetto le imposte sui redditi e le relative addizionali e imposte sostitutive, l’IRAP e l’IVA nonché gli atti che sono stati aggiunti dall’art. 14 del D.Lgs. 29/7/2024, n. 110.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Il titolo esecutivo art. 474 codice di procedura civile

L’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

  1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
  3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere la trascrizione integrale, ai sensi dell’art. 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al n. 2) del secondo comma.

Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.

Cosa deve indicare l'avviso di accertamento

L’avviso di accertamento, unitamente al connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagare gli importi ivi indicati, ovvero nella misura di 1/3 delle imposte delle maggiori imposte accertate, a titolo provvisorio, qualora il contribuente decida di contestare la pretesa.

I TRIBUTI INTERESSATI (art. 29, comma 1, lett. a)
Avvisi di accertamento avente per oggetto:
IRPEF e relative addizionali,
IRES,
IRAP,
IVA,
imposte dovute in qualità di sostituto d'imposta,
imposte sostitutive delle precedenti,
provvedimento di irrogazione delle sanzioni connesse.

L’avviso di accertamento deve indicare (a pena di nullità):

  1. la motivazione;
  2. gli imponibili accertati e le aliquote applicate;
  3. le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta;
  4. l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;
  5. il responsabile del procedimento;
  6. le modalità ed i termini di pagamento;
  7. l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere per far valere le proprie ragioni.

Gli avvisi di accertamento e gli atti suddetti diventano esecutivi dopo che è decorso il termine di presentazione del ricorso (che generalmente è fissato dopo che sono decorsi 60 giorni dalla data di notifica) e devono contenere l’avvertimento, che, se il pagamento non è eseguito entro il 30° giorno successivo, il recupero delle somme è affidato all’agente della riscossione. 

L’art. 14 del d.lgs. 29/7/2024, n. 110, ha esteso la procedura, a decorrere dall’8/8/2024, ad altri atti e avvisi dell’Agenzia delle entrate.

I titoli aggiunti (comma 1, lett.h) aggiunta con l'art.14 del D.L. 29.7.2024, n.110
  1. atto di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, di cui all’art. 38–bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 973, n. 600;
  2.  avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte, e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni d crediti di imposta in mancanza dei requisiti di cui all’art. 38-bis, comma 1, lett. g), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  3. atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 16, 16–bis e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
  4. avvisi di rettifica delle sanzioni e di liquidazione di cui agli artt. 52 e 72 del D. P.R. 26 aprile 1986, n. 131, (imposta di registro) e all’art. 34 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (rettifica dell’imposta sulle successioni);
  5. avvisi di accertamento e liquidazione di cui all’art. 35 del d.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (accertamento e liquidazione dell’imposta sulle successioni);
  6. avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216 (imposta sulle assicurazioni private e sui contratti vitalizi);
  7. avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente  o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
    • 7.1) imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986;
    • 7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347;
    • 7.3) imposta sulle successioni e donazioni di D. Lgs. n. 346, del 1990;
    • 7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
    • 7.5) imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
  • 8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:
    • 8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39;
    • 8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all’art. 23, comma 21, del D.Lgs. 6 luglio 2011, n. 98.

L’intimazione ad adempiere al pagamento è contenuta anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti a titolo di:

a) accertamento con adesione (art. 8, comma 3, del D. Lgs. 19/6/1997, n. 218);
b) conciliazione giudiziale ( art. 48-ter, comma 4, del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546);
c) pagamento frazionato nel corso del giudizio in materia di contenzioso tributario (art. 68 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546)
d) sanzioni dovute ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472;
e) definitività dell’atto impositivo impugnato.

In tali casi, il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento delle raccomandata.

La sanzione per omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini e per gli atti suddetti non viene applicata.

AVVERTENZA: L’art 1,   comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina l’avviso di accertamento esecutivo emesso dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni, dalle comunità montane, dalle unioni di comuni e dai consorzi tra gli enti locali, nonché dai soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e all’art. 1, comma 691, della L. 27 dicembre 2013, n. 147. L’IFEL, con la nota 3 maggio 2024, ha invitato gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento l’art. 6-bis della L: 27 luglio 2000, n. 212.

Il suddetto termine fissato sia per il pagamento sia per il ricorso ha un diverso trattamento in relazione ad ipotesi specifiche quali:

a) la sospensione per il c.d. “periodo feriale” dei termini processuali dalL' 1/8 al 31/8 pari a 31 giorni (art. 1 della L. 7/10/1969, n. 742);
b) la sospensione di 90 giorni prevista qualora sia presentata l’istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19/9/1997, n. 218);
c) la proroga di sei mesi se, durante il tempo utile per presentare il ricorso interviene il decesso o la perdita della capacità di stare in giudizio del contribuente (art.65, terzo comma, del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, e art. 40, ultimo comma, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546).

In qualsiasi caso, il contribuente deve eseguire il pagamento in via provvisoria (nella misura fissata dall’art. 15 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602) entro il termine concesso per proporre il ricorso poiché, in caso contrario, la pratica è affidata in carico all’agente della riscossione che, ai fini dell’esecuzione forzata, può procedere senza dover osservare le norme sul ruolo e sulla preventiva notifica della cartella di pagamento. L’esecuzione forzata, tuttavia, è sospesa per il periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico, senza che il contribuente debba sottostare ad alcuna formalità; ma il beneficio non si applica alle azioni cautelari e conservative nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

AVVERTENZA: La “sospensione legale” dell’esecuzione forzata, per la durata di 180 giorni, si applica al contribuente che presenta il ricorso e presenta l’istanza di sospensione giudiziale della riscossione (art. 47 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546). 

Nel caso di fondato pericolo per l’esito positivo della riscossione, decorsi 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, la riscossione integrale delle somme ivi indicate può essere affidata in carico all’agente della riscossione per cui decade sia il termine di 30 giorni sia la “sospensione legale” dell’esecuzione forzata di 180 giorni.

Se l’esecuzione forzata è iniziata dopo che è decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’agente della riscossione deve notificare l’intimazione di cui all’art. 50 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602. 

L’accelerazione della riscossione

Con la riscossione a mezzo ruolo dapprima è eseguita la notifica dell’atto impositivo e successivamente la notifica della cartella di pagamento, conseguente all’iscrizione a ruolo, ma il recupero coattivo piò iniziare soltanto se il pagamento non è eseguito entro 60 giorni.

La norma (art. 29) riduce i tempi di riscossione poiché:

La rilevanza della notificazione

L’avviso di accertamento emesso IRAP e IVA si trasforma in atto esecutivo, e quindi evidenzia la sua natura di atto di riscossione il 60° giorno successivo alla sua notificazione (o, più propriamente, entro il termine per proporre la sua impugnazione, tenendo conto anche della sospensione o della proroga dei termini): entro tale data va effettuato il pagamento delle somme pretese ovvero per proporre il ricorso (dovendo, però, rispettare i termini di pagamento in via provvisoria fissati dall’art. 15 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600).

Mediante la notificazione, effettuata secondo le regole fissate dall’art. 60 e dall’art. 60-ter del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 (e senza che abbia alcuna rilevanza l’art. 26 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602),  e dall’art. 26 del D.Lgs. 16/7/2020, n. 76, l’avviso di accertamento manifesta il suo contenuto sia quale atto impositivo sia quale atto di natura esecutiva poiché, in assenza del pagamento, l’ufficio impositore affida in carico all’agente della riscossione il recupero del credito in modo che, dia avvio alla procedura di espropriazione forzata, senza dover notificare un ulteriore avviso ed applicando le norme sulla riscossione a mezzo ruolo.

Dalla data della notifica, in cui si manifesta la natura costitutiva di titolo esecutivo dell’avviso di accertamento, decorso il termine plurivalente di 60 giorni che rileva:

  1. per proporre la domanda di accertamento con adesione che permette di usufruire della sospensione del termine per proporre il ricorso, beneficiando anche del termine per eseguire il pagamento;
  2. per impugnare l’avviso di accertamento (effettuando il versamento, contestuale, di 1/3 delle imposte e dei relativi interessi, in via provvisoria, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, salvo il caso di sospensione amministrativa o giudiziale);
  3. per versare le somme pretese a titolo di imposte, interessi, sanzioni e spese di notifica, nel caso di acquiescenza (con sanzioni ridotte) o mancata impugnazione;
  4. per il computo degli interessi di mora, di cui all’art. 30 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, che sono conteggiati sulle sole imposte con decorrenza dalla data di notifica dell’atto;
  5. per trasformare l’avviso di accertamento in “atto esecutivo”;
  6. per dare avvio alla procedura di riscossione straordinaria, in presenza di fondato pericolo per il recupero delle somme;
  7. per il computo di ulteriori 30 giorni dalla data ultima di pagamento per affidare in carico le somme pretese all’agente della riscossione e, per il debitore, di beneficiare del pagamento rateale del debito ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602;
  8. per il computo del periodo di tempo di un anno per avviare la procedura di espropriazione forzata;
  9. per il computo, decorsi i 30 giorni concessi per evitare l’affidamento delle somme all’agente della riscossione, del termine di 180 giorni di “sospensione legale” (operante anche nel caso di mancata contestazione della pretesa) decorso il quale può essere avviata la procedura di espropriazione forzata.

L’affidamento delle somme in carico all’agente della riscossione

Trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’avviso di accertamento emesso diventa titolo esecutivo per la riscossione delle somme ivi indicate. 

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, da identificare con quello utile per presentare il ricorso, le somme vengono trasferite in carico all’agente della riscossione con le modalità ed entro i termini fissati dall’art. 29, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 31/5/2010, n. 78, per cui, da tale data il versamento non va più eseguito mediante il mod. F24 ma presso l’agente della riscossione. 

Se sussiste il fondato pericolo per il buon esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, il recupero delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni può essere comunque affidato in carico all’agente della riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso, e non è riconosciuta la sospensione, per il periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico, pur se è stato presentato il ricorso.

L’affidamento in carico all’agente della riscossione

Regola ordinaria:

  1. notifica dell’avviso di accertamento esecutivo;
  2. pagamento entro 60 giorni (ovvero entro il termine per presentare il ricorso); se il termine è decorso inutilmente, l’avviso di accertamento diventa titolo esecutivo;
  3. decorsi inutilmente altri 30 giorni, le somme sono affidate in carico all’agente della riscossione il quale, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale l’avviso di accertamento è stato notificato, ne dà notizia al debitore.

Procedura straordinaria:

  1. notifica dell’avviso di accertamento esecutivo1;
  2. pagamento entro 60 giorni; se il termine è decorso inutilmente, l’avviso di accertamento diventa titolo immediatamente esecutivo per cui:
    • la riscossione delle somme è affidata all’agente della riscossione, il quale è dispensato dall’obbligo di darne notizia al contribuente;
    • non è riconosciuta la sospensione dell’esecuzione forzata per 180 giorni dalla data di affidamento in carico.
Norme comuni
  1. l’agente della riscossione sulla base del titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento procede all’espropriazione forzata; l’esibizione dell’estratto dell’atto trasmessogli tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso se l’agente della riscossione ne attesta la provenienza.
  2. decorso un anno dalla notifica, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica che contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo del pagamento entro 5 giorni.

1Il fondato pericolo del buon esito della riscossione deve essere motivato.

 L’affidamento in carico all’agente della riscossione comporta il rimborso delle eventuali spese relative alle procedure esecutive che questi ha avviato.



TAG: Accertamento e controlli