Speciale Pubblicato il 04/09/2024

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Assetti organizzativi: obblighi e opportunità imprese e professionisti

di dott. Marco Cuchel , dott. Nicolò Castello

Assetti organizzativi e misure idonee: commercialisti alla ricerca della compliance perduta. Analisi dei rischi e delle opportunità per imprese e professionisti



Sono passati ormai 5 anni dall’entrata in vigore dell’obbligo di adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (art. 2086 del Codice civile) in capo all’imprenditore collettivo o societario e più di due anni dall’entrata a regime delle misure idonee per le ditte individuali, ma il rispetto di tali obblighi, ad oggi, è rimasto spesso disatteso.

L’articolo intende fornire non solo un’analisi dei rischi che la mancata adozione delle prescrizioni in materia di prevenzione della crisi può comportare in capo agli imprenditori e ai commercialisti, ma anche le opportunità che tali adempimenti possono offrire a coloro che intendono cimentarsi in questo nuovo ambito professionale.

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Assetto contabile: serve abbinare sistema organizzativo e amministrativo

Prima del Codice della crisi, l’imprenditore commerciale era obbligato dal Codice civile alla corretta tenuta delle scritture contabili (art. 2214 del Codice civile) al fine di fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta dei risultati aziendali e, nel caso di società soggette all’obbligo di presentazione del bilancio, agevolare le esigenze informative degli stakeholders.

Dal 16 marzo 2019, in seguito all’entrata a regime del nuovo articolo 2086 del Codice civile, così come modificato dall’art. 375 del D. Lgs 14/2019 (da ora in avanti anche Codice della crisi), l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve adottare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili   in grado di rilevare, tra l’altro, la cassa prospettica. 

Anche l’adozione degli adeguati assetti riveste una particolare importanza per i terzi, che hanno tutto l’interesse ad essere informati sull’avvenuta predisposizione dei presidi richiesti dalle disposizioni normative in materia di prevenzione della crisi. 

Infatti, nel caso delle società soggette all’obbligo di presentazione del bilancio, è possibile fornire idonea informativa circa l’adozione degli adeguati assetti in nota integrativa o, nel caso del bilancio ordinario, nella relazione sulla gestione.

La corretta tenuta delle scritture contabili e l’adozione degli adeguati assetti rappresentano pertanto due obblighi di natura civilistica del tutto speculari, contraddistinti da due approcci complementari, caratterizzati da un diverso orizzonte temporale di riferimento: 

È utile chiarire che anche l’imprenditore individuale, a partire dal 15 luglio 2022, deve prevenire la crisi attraverso la predisposizione delle misure idonee, affiancando alla tenuta della contabilità (forfettaria, semplificata o ordinaria), le rilevazioni richieste all’art. 3, commi 3 e 4 del Codice della crisi.

Pertanto, sia l’imprenditore individuale, chiamato a adottare le misure idonee, sia l’imprenditore societario o collettivo, obbligato all’adozione degli adeguati assetti, devono rispettare le prescrizioni previste all’art. 3 del D. Lgs 14/2019.

Tale norma rappresenta la declinazione operativa delle attività da compiere per assicurare la corretta predisposizione dei protocolli finalizzati alla prevenzione della crisi, ovvero:

In estrema sintesi, si tratta di informazioni, verifiche e rilevazioni che rientrano a pieno titolo nell’alveolo delle attività finalizzate al controllo di gestione, il quale, rispetto al passato, viene assoggettato ad una specifica disciplina giuridica, diventando un vero e proprio obbligo di legge.

In particolare, il decreto dirigenziale 28 settembre 2021 e le successive modifiche (decreto dirigenziale 21 marzo 2023) rilasciate dal Ministero di Giustizia hanno, di fatto, ulteriormente dettagliato i presidi da attuare per la prevenzione della crisi, i quali stanno agli assetti e alle misure idonee nella stessa misura in cui  i principi contabili predisposti dall’OIC risultano esplicativi ai fini della corretta stesura del bilancio. 

Assetti organizzativi e misure idonee alla ricerca della conformità all’art. 3 del Codice della crisi

Per comprendere la reale portata della rivoluzione normativa, a dire il vero passata un po' in cavalleria, basta considerare l’impatto del Codice della crisi sul sistema economico nazionale:

Inoltre, il ricorso alla pianificazione e alla stima del flusso di cassa prognostico è diventato il driver principale anche  nella concessione e monitoraggio dei prestiti secondo le nuove linee guida EBA, attuate in Italia con la nota n. 13 del 20 luglio 2021 di Bankitalia.

Purtroppo, ad oggi, tale obbligo, richiesto dalle norme di legge e dai regolamenti bancari appena richiamati, è rimasto praticamente disatteso. 

In tal senso, fornisce una testimonianza significativa, l’indagine statistica resa pubblica durante il convegno nazionale di ANC di Pisa tenuto il 24 novembre 2023 e condotta da MPHIM+ su 62 società operanti nelle aree della provincia di Belluno, Brianza e Sicilia, di cui il 43% appartenenti al cluster delle micro-imprese, il 47% piccole imprese e il 10% medie imprese.

L’oggetto dell’indagine era rappresentato dalla verifica circa l’adozione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili secondo le prescrizioni dettagliate nel documento “Verbali del collegio sindacale di società non quotate, 21 aprile 2021” del CNDCEC, nel caso delle società in cui era presente l’organo di controllo, e nella lista di controllo particolareggiata negli altri casi.

I risultati dell’indagine, che non ha di certo la presunzione di rilevare un campione sufficientemente rappresentativo dell’universo delle imprese italiane organizzate in forma societaria o collettiva, forniscono tuttavia una serie di indicazioni utili per comprendere lo stato di applicazione della normativa:

Il commercialista è il primo professionista ad entrare in contatto con il mondo delle imprese ed è pertanto chiamato a recitare un ruolo fondamentale non solo nella implementazione degli adeguati assetti, delle misure idonee e nell’assistenza alle nuove richieste di finanziamento o rinnovo prestiti, ma anche nella costruzione di un sistema di programmazione, finanza e controllo che sia in grado di sostenere la resilienza delle imprese nazionali le quali, come vedremo nel prosieguo della trattazione, presentano particolari criticità in termini di squilibri economico-finanziari e patrimoniali.

Assetti organizzativi e nuova opportunità professionale per gli studi dei commercialisti

Il ricorso alla pianificazione e alla tenuta della cassa prospettica, oltre a rispondere ai nuovi obblighi di legge e ai regolamenti bancari, rappresenta, per il commercialista, un’opportunità professionale di non poco conto.

Infatti, il 50% degli imprenditori sono interessati al controllo di gestione, ad avviare programmi di change management o allo sviluppo di nuovo mercati (Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale del Politecnico di Milano, 2019). 

Sia il controllo di gestione, che i programmi di change management nonché il controllo ex-ante dei risultati relativi alle scelte di marketing, trovano un’adeguata strumentazione negli adeguati assetti e nelle misure idonee.

Ma vi è di più. Il ricorso alla pianificazione è altresì indispensabile in presenza di squilibri di natura economico-finanziaria e patrimoniale al fine di determinare le più opportune strategie mitiganti. A tal proposito, per comprendere la necessità di tale attività, si cita l’indagine condotta nel novembre del 2019 dalla Commissione Finanza e Controllo di Gestione dell’ODCEC di Milano su un campione di 538.830 italiane: circa 214.000 (quasi il 40% del campione esaminato) hanno almeno un indicatore di squilibri economico-finanziari positivo, 65.000 (12,20%) almeno 3 indicatori positivi e 43.664 (l’8,73% del campione, escluse le srls) presentano un patrimonio netto inferiore a € 10.000,00 e queste imprese occupano oltre 285.000 persone e fatturano 33 miliardi di euro.

Assetti organizzativi e misure idonee: rischi per l’impresa

Secondo una convinzione a dire il vero piuttosto diffusa, tale obbligo normativo non è rafforzato da una vera e propria attività di controllo da parte dei soggetti che abitualmente eseguono ispezioni e verifiche all’interno delle imprese (GdF, INPS, INAIL, ecc…).

Tale convinzione potrebbe essere mal riposta. 

Gli amministratori di società che non hanno adottato gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, rischiano di essere intercettati e, nei casi più gravi, di essere accompagnato all’uscita dal mercato in caso di crisi irreversibile o di insolvenza.

Una domanda a questo punto sorge spontanea: chi intercetta l’imprenditore che non ha adottato gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili?

E’ bene ricordare che gli amministratori, in caso di mancata adozione degli adeguati assetti, anche in assenza di uno stato di crisi, rischiano di essere assoggettati a ispezioni giudiziali o di essere addirittura revocati dal tribunale, con conseguente nomina di un amministratore giudiziario, e condannati a risarcire, con il proprio patrimonio personale, eventuali danni causati in seguito alla mancata adozione degli adeguati assetti.

Assetti organizzativi e misure idonee: rischi per il commercialista

Il commercialista, vista la contiguità all’incarico ricevuto in materia fiscale e civilistica, è il primo professionista chiamato ad informare i clienti circa le prescrizioni imposte, tanto all’imprenditore collettivo, quanto all’imprenditore individuale, dall’art. 3 del D. Lgs 14/2019. 

Non si tratta affatto di un mero obbligo morale, bensì di un preciso dovere professionale.

Infatti, in tema di responsabilità professionale, il commercialista incaricato di una consulenza ha l’obbligo, a norma dell’art. 1176 co. 2 c.c., non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell’ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell’incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Trib. Milano, sez. I, 1645/2020, pubblicata il 20.2.2020). 

Alla luce delle novità introdotte dal Codice della crisi in materia di prevenzione della crisi, tenuto conto dei rischi che incombono sull’imprenditore e della giurisprudenza testé citata, è indubbio che il commercialista, e più in generale il professionista contabile, non può esimersi dall’obbligo di informare i clienti in materia di assetti organizzativi e misure idonee, in quanto rappresenta un dovere professionale dal quale discendono specifiche responsabilità.

A questo punto il commercialista, dopo avere correttamente informato il cliente, può percorrere due strade:



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