Speciale Pubblicato il 02/09/2024

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Riscossione più veloce per i tributi minori

di Mogorovich Dott. Sergio

Riforma della riscossione: la riscuotibilità a mezzo ruolo viene sostituita con il concetto di atto immediatamente esecutivo



L'articolo 14 del d.lgs. 110/2024 riforma la riscossione dei tributi minori, allineandola alle procedure previste per imposte sui redditi, IRAP e IVA. Viene introdotto l'"atto immediatamente esecutivo", che non richiede la notifica della cartella di pagamento. Questo atto impositivo, emesso dall'Agenzia delle Entrate, includerà un'intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso. 

Vediamo i dettagli in seguito. 

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Riscossione più veloce per i tributi minori: la novità procedurale

L’art. 14 del d.lgs. 20.7.2024. n. 110, di riforma della riscossione accelera i tempi per operare il recupero dei tributi minori che l’Agenzia delle entrate amministra equiparando la loro procedura in maniera analoga a quanto è previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA implementando l’art. 29, comma 1, lett. h), del d.l. 31.5.2010, n. 38.

Più in particolare la riscuotibilità a mezzo ruolo viene sostituita con il concetto di “atto immediatamente esecutivo” che prescinde dalla notificazione della cartella di pagamento al contribuente, atto successivo alla formazione del ruolo.

In pratica, l’atto impositivo emesso dall’Agenzia delle entrate, con il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, dovrà contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo del pagamento degli importi indicati.

Tuttavia, sussiste la particolarità dei casi di liquidazione automatica e di controllo formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, e all’art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, in materia, rispettivamente, di imposte sui redditi e di IVA. Come regola generale, nell’atto impositivo, sarà presente l’invito ad eseguire il pagamento entro il termine di 30 giorni (elevato a 60 giorni per gli atti elaborati dal 1°.1.2025) e l’avvertimento che nel caso di inerzia entro il suddetto  giorno di scadenza, la riscossione sarà affidata all’Agenzia delle entrate-riscossione che provvederà anche ai fini dell’esecuzione forzata. 

Riscossione più veloce per i tributi minori: atti che diventano immediatamente esecutivi

1. atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati in tutto o in parte ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997 n. 241, di cui all’art. 38-bis, comma 1, lett. a), del d.p.r. 29.9.1973, n. 600;

2. avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all’art. 38-bis, comma 1, lett. g), del d.p.r. 29.9.1973, n. 600;

3. atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 16, 16-bis e 17 del d.lgs. 18.12.1997, n.472;

4. avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli artt. 52 e 72 del d.p.r. 26.4.1986,n.131, e dell’art. 34 del d.lgs. 31.10.1990, n. 346;

5. avvisi di accertamento e liquidazione di cui all’art. 35 del d.lgs. 31.10.1990, n. 346;

6. avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla l. 29.10.1961, n.1216;

7. avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza delle agevolazioni dei seguenti tributi:

8. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:

Riscossione più veloce per i tributi minori: il ruolo

Il ruolo è il titolo esecutivo con il quale l’agente della riscossione è legittimato ad avviare l’esecuzione forzata (artt. 10 e 50 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602).

La procedura ha un carattere residuale poiché è attivata soltanto per la riscossione di:

La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12:

  1. del terzo anno successivo a seguito dell’art. 36-bis del d.p.r. n. 600 citato;
  2. del quarto anno successivo a seguito dell’art. 36-ter del d.p.r. citato;
  3. secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento d’ufficio è divenuto definitivo;
  4. del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione delle somme dovute per inadempimento ai sensi dell’art. 15-ter.

Per le altre entrate fiscali va considerato il termine previsto dal singolo tributo.

La concentrazione della riscossione nell’avviso di accertamento esecutivo

L’art. 29 del d.l. 31.5.2010, n. 78, ha introdotto il c.d. “avviso di accertamento esecutivo” che unifica l’atto impositivo, il titolo esecutivo e il precetto, a differenza della precedente regola secondo cui tali funzioni erano riservate all’avviso di accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento.

L’iter procedurale è più semplice poiché, notificato l’atto, il contribuente:

Nella riscossione a mezzo ruolo il recupero delle somme è subordinato:



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