Speciale Pubblicato il 10/09/2024

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Rendicontazione di sostenibilità ESG: adeguamento informativa del bilancio d'esercizio

di Dott.ssa Monica Peta

La direttiva UE sulla rendicontazione di sostenibilità ESG diventa legge in Italia: adeguamento dell’informativa del bilancio d’esercizio.



In GU del 10 settembre 2024 n. 212 il D.Lgs. 125/2024 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD[1]

I nuovi principi di rendicontazione entrano nel bilancio d’esercizio in modo progressivo nel tempo, secondo gli obblighi preesistenti e la dimensione dell’impresa:

Agli effetti applicativi del Decreto, una prima classificazione da farsi è tra società quotate e non quotate, per le ricadute dell’obbligo normativo sulla catena del valore.

Il presente contributo si sofferma sulle novità della normativa di rendicontazione della sostenibilità ESG che vincoleranno le imprese italiane, uniformemente al resto dell’Europa (della stessa autrice si veda anche Reporting di sostenibilità: fissate le regole per abilitazione e formazione dei revisori, in Speciale Fisco e Tasse, 11.06.2024). 

[1] Comunicato stampa Consiglio dei ministri 30 agosto 2024, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 92

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Rendicontazione di sostenibilità ESG: il quadro attuativo

Il quadro attuativo sulla rendicontazione di sostenibilità è alquanto articolato. Segue una sintesi delle principali fonti di riferimento (ricordando che queste fanno richiamo ad altre Direttive, regolamenti e norme):

Rendicontazione di sostenibilità ESG: tra obbligo e volontarietà

Una prima analisi del Decreto porta ad evidenziare, tra gli altri, i punti indicativi propri della Direttiva (UE) 2022/2464 sull’attuazione della norma nel nostro Paese, relativamente a:

La finalità è rafforzare le norme di rendicontazione di sostenibilità societaria per gli aspetti ambientali, sociali e governance a favore della trasparenza informativa: 

  1. a partire da un obbligo di legge per le grandi imprese e PMI quotate;
  2. che ricade sulle pmi non quotate e microimprese della catena del valore.

Si tratta, dunque, di un obbligo di norma che impatta sul modello e sulla strategia e resilienza dell’impresa e non solo delle società quotate.

Rendicontazione di sostenibilità ESG: la via italiana dalla DNF alla CSRD

A differenza di quanto è avvenuto fino a dicembre 2023 per la stesura e preparazione della dichiarazione non finanziaria, DNF, (documento separato dal bilancio d’esercizio e volontariamente accluso nel “bilancio di sostenibilità”), l’informativa di sostenibilità in Italia assolve l’obbligo di cui ai commi 1, 2 dell’art. 2428, c.c., documento del bilancio d’esercizio.

Il Decreto recepisce l’obbligo di informativa per: 

L’informativa deve essere rendicontata conformemente al primo set di 12 principi redatto dall’EFRAG adottato con Regolamento (UE) 2023/2774 del 23 dicembre 2023, documento vincolante:

Sono escluse dal perimetro di rendicontazione di sostenibilità:

Rendicontazione di sostenibilità ESG: la Dichiarazione di sostenibilità

Salvo leggi speciali, l’informativa di sostenibilità è acclusa nella relazione sulla gestione societaria in un’apposita sezione. L’ESRS 1 indica una possibile struttura non vincolante:


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Rendicontazione di sostenibilità: semplificazioni per le PMI quotate “value cap chain”

L’impresa rendiconta gli impatti e i rischi, reali e potenziali, che producono sugli aspetti ESG, e gli impatti, rischi ed opportunità, reali e potenziali che subiscono dagli aspetti ESG. Le piccole e medie imprese quotate, gli enti piccoli e non complessi che rientrano nella definizione del Regolamento (UE) 575/2013, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell’impresa;

b) una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;

d) i principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa;

e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

Il processo di rendicontazione deve garantire la conformità ai principi di rendicontazione ESRS, “obbligo di conformità”. La Direttiva (UE) ammette un approccio graduale e semplificativo per le PMI quotate in applicazione del principio “value cap chain” integrato in uno documento vincolante ad hoc pubblicato dall’EFRAG, c.d. “ESRS LSME”.

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6)Rendicontazione di sostenibilità ESG: la ricaduta dell'obbligo sulla catena del valore

Le PMI e microimprese (al di fuori del perimetro delle società quotate) che non rientrano nel perimetro dell’obbligo normativo, adottano il processo di rendicontazione su base volontaria per rispondere alla richiesta di informativa delle imprese obbligate (e delle banche). Rientrano in tale ipotesi le imprese accluse nella catena del valore, a monte e a valle dell’impresa.

I principi di rendicontazione definiscono la catena del valore tutte le attività e le relazioni connesse al modello aziendale dell’impresa ed il contesto esterno in cui opera.

In particolare, la catena del valore comprende: le attività, le risorse e le relazioni che l’impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i suoi prodotti o servizi, dalla concezione fino alla consegna, al consumo e al fine vita: Tali attività, risorse e relazioni comprendono:

i. quelle che fanno parte delle operazioni proprie delle imprese, come le risorse umane;

ii. quelle nei suoi canali di approvvigionamento, commercializzazione e distribuzione, come l’acquisto di materiali, servizi, o la vendita e la consegna di prodotti e servizi;

iii. il contesto finanziario, geografico, geopolitico, e normativo in cui l’impresa opera.

La catena del valore include attori a monte e a valle dell’impresa.

L’EFRAG a supporto di tali imprese ha previsto la stesura di un principio (unico) volontario, ESRS VSME, che rispetto al primo set di 12 principi adottati con Regolamento (UE) 2023/2774, non è un documento vincolante e prevede semplificazioni:

-           nel linguaggio;

-           nell’analisi di doppia materialità;

-           nel numero di informative da rendicontare.

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