Speciale Pubblicato il 28/08/2024

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Il congedo parentale ad ore

di Redazione Fisco e Tasse

Fino ai 12 anni di vita del figlio è possibile fruire del congedo parentale. Approfondiamo il congedo parentale su base oraria



Il congedo parentale, consente a ciascun genitore di astenersi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del figlio. L'INPS specifica che madre e padre possono usufruire del congedo contemporaneamente e che il padre può farlo anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria della madre post-partum e durante i periodi di riposo orario della madre.

Per adozioni e affidamenti, il congedo può essere utilizzato entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia, fino al raggiungimento della maggiore età, con indennità INPS per i primi 6 anni. Inoltre, il decreto legislativo n. 81/2015 prevede la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, con una riduzione dell'orario fino al 50%, in sostituzione del congedo parentale. I periodi di congedo sono considerati nell'anzianità di servizio e non riducono ferie, riposi o tredicesima.

Di seguito, dal libro Paghe e contributi – VIII edizione di A. Gerbaldi, approfondiamo la fruizione del congedo parentale ad ore.

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Fruizione del congedo parentale ad ore

Il comma 1-bis dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

In assenza di previsioni specifiche dei contratti collettivi, è prevista una disciplina suppletiva, che non si applica però al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. In particolare, il comma 1-ter dell’art. 32 prevede che, in mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Viene esclusa dalla legge la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi previsti dallo stesso D.Lgs. n. 151/2001.

L’INPS nella Circolare n. 152 del 18 agosto 2015 ha precisato che se il congedo parentale su base oraria è richiesto in base al criterio generale contenuto nell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 e quindi in assenza di una previsione specifica del contratto collettivo, la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero.

Nel caso in cui, invece, il congedo parentale su base oraria è regolato dalla contrattazione collettiva, lo stesso potrà essere anche di durata inferiore, in base a quanto previsto dalla contrattazione stessa.

In ogni caso, secondo quanto illustrato nella Circolare n. 152/2015, nella fase iniziale, il computo e l’indennizzo del congedo avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione collettiva deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione collettiva, invece, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento per il calcolo dell’indennità a carico INPS). Per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto e di conseguenza, in tal caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

Estratto dal libro Paghe e contributi 2024 - A. Gerbaldi

Indennità per congedo parentale a carico dell’INPS

Per i periodi durante i quali la lavoratrice o il lavoratore si assentano dal lavoro per usufruire del congedo parentale, l’INPS eroga un trattamento economico generalmente ridotto rispetto a quello previsto per il congedo di maternità e paternità. Nella generalità dei casi, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro il quale la recupera nel momento in cui versa i contributi all’Istituto.

Estratto dal libro Paghe e contributi 2024 - A. Gerbaldi

Periodo per il quale spetta l’indennità per congedo parentale a carico dell’INPS

Il periodo massimo di congedo parentale non è, però, sempre integralmente indennizzabile.

Regola generale

L’indennità economica spetta fino al dodicesimo anno di vita del bambino, per i genitori naturali, per un periodo massimo di nove mesi, cumulando a questo fine i periodi usufruiti da ciascun genitore, secondo le modalità rappresentate nella tabella seguente.

DIRITTO ALL’INDENNITÀ FINO AL 12° ANNO DI VITA DEL BAMBINO

 

PERIODO MASSIMO INDENNIZZABILE

MADRE

3 mesi non trasferibili

PADRE

3 mesi non trasferibili

MADRE + PADRE

3 mesi ulteriori fruibili in alternativa tra i genitori

 

*Eccezione per genitori con redditi bassi – Limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001.

In caso di superamento dei nove mesi e fino agli undici mesi massimi fruibili, l’indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che chiede periodi di congedo parentale, ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001, ha diritto all’indennità a carico INPS se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2024 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 19.454,83 (euro 598,61 per 13 per 2,5).

Come precisato dall’INPS nella Circolare n. 109/2000, il suddetto importo va raffrontato con il reddito individuale dell’anno in cui l’astensione ha inizio e vale fino a quando la stessa non sia interrotta. A tal fine, va dichiarato il reddito individuale presunto per l’anno di riferimento (anno in corso), con necessità di dichiarazione definitiva, ai fini degli eventuali conguagli, attivi o passivi, alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi.

Prolungamento del congedo in caso di handicap grave: L’art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001 prevede, inoltre, il prolungamento del congedo parentale, per una durata massima di tre anni, per i genitori di minori portatori di handicap grave, da fruire entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (si veda paragrafo 4.10.2).

Giornate per le quali spetta l’indennità a carico dell’INPS: Per le giornate indennizzabili a carico dell’INPS, valgono le stesse regole previste per la malattia e per il congedo di maternità e paternità. I dipendenti con qualifica di operai ne hanno diritto per le giornate dal lunedì al sabato, escluse le festività infrasettimanali, che sono a carico del datore di lavoro. I dipendenti con qualifica di impiegati e dirigenti ne hanno diritto per tutti i giorni di calendario, escluse le festività cadenti di domenica, se il contratto pone a carico del datore di lavoro l’onere di pagare queste giornate.

Estratto dal libro Paghe e contributi 2024 - A. Gerbaldi



TAG: Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro La rubrica del lavoro