Speciale Pubblicato il 07/08/2024

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Crediti di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0: guida operativa

di Rag. Pamela Furlanetto

Crediti di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 cosa è cambiato e come inviare la richiesta per utilizzare il credito



A chi spetta il credito e in che misura

L’agevolazione relativa al credito 4.0 è riconosciuta anche per il 2024 per gli investimenti  in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020) individuati dalle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 nella misura del 

effettuati da tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

 Tale credito d’imposta è attualmente confermato per tutti gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione con l’impegno di installare/interconnettere il bene entro il 30/06/2026.

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La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2021, la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta, costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. Tale documento deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione.

Ricordiamo che per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, non è necessaria la perizia ma è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 in 3 rate di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione.

La prima rata (1/3) del credito può essere fruita dalla medesima annualità dell’investimento se l’interconnessione interviene nell’anno di effettuazione dello stesso, ovvero nell’anno dell’interconnessione se quest’ultima interviene in un’annualità successiva rispetto a quella di effettuazione dell’investimento.

Se non viene utilizzata tutta la quota annuale di credito, può essere riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la rata fruibile a partire dal medesimo anno.

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Cosa è cambiato a far data dall’entrata in vigore del DL 39/2024

A partire dal 30.03.2024, data di entrata in vigore del DL 39/2024,   vengono approvati i nuovi modelli necessari per la comunicazione dei dati riguardanti l’applicazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020)

Inoltre, l’utilizzo in compensazione del credito di imposta 4.0 non è più legata solo temporalmente all’interconnessione dei beni,  ma è condizionato all’invio telematico di una comunicazione preventiva al tramite la piattaforma GSE contenente i seguenti dati:

Il medesimo modello deve essere poi trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Quindi solo per gli investimenti effettuati dal 30.03.2024 in poi richiedono, per usufruire del credito, la comunicazione preventiva e consuntiva.

Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

Il decreto sottolinea che la trasmissione dei modelli di comunicazione è obbligatorio per utilizzare il credito.

Si ricorda che per gli investimenti effettuati negli anni precedenti al 2023, non vige l’obbligo di comunicazione.

Rimane valida la regola, per gli investimenti 2023, che la compensazione dei crediti di imposta già maturati e non ancora fruiti è subordinata all’invio della comunicazione consuntiva circa gli importi degli investimenti 4.0 effettuati e dei relativi crediti non ancora compensati alla data del 30 marzo 2024;

La comunicazione preventiva deve riportare l’importo programmato di spesa, la maturazione dei crediti e la probabile ripartizione temporale per l’utilizzo di questi ultimi. Tale comunicazione deve essere inviata prima della conclusione del contratto con il fornitore.

Al completamento dell’investimento, sarà necessario trasmettere una seconda comunicazione  per aggiornare e rendicontare gli importi già comunicati.

Come deve essere effettuata la compilazione del modello per l’utilizzo del credito

La comunicazione deve essere effettuata Attraverso la registrazione all'Area Clienti del portale Gse accedendo all'applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari e selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta.

Sul modello deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del Rappresentante Legale o di uno dei Rappresenti Legali.

All'interno del portale è disponibile la guida per la compilazione dei moduli.

Ricordiamo che nella comunicazione al completamente dell’investimento va indicata, all’interno del campo “Pratica preventiva associata”, il codice della comunicazione preventiva precedentemente inviata.



TAG: Bonus fiscali e crediti d'imposta