Speciale Pubblicato il 06/08/2024

Tempo di lettura: 4 minuti

Commercio gioielli usati:quando scatta il rischio penale per la mancata iscrizione all'OAM

di Ragno Dott. Nunzio

Sanzioni penali anche per operazioni compro oro occasionali o svolte in forma secondaria



La compravendita e/o la permuta di oggetti preziosi usati, esercitata in assenza dell’iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro di cui all’articolo 3 del D.lgs n° 92/2017 - istituito presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi (OAM) - è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro. Tanto è stabilito dal citato Decreto che, all’articolo 8, prevede sanzioni di natura penale in capo ai soggetti che svolgono “abusivamente” il commercio di oggetti preziosi usati, sotto forma di gioielli, rottami o di materiale gemmologico, anche in forma occasionale e/o secondaria.

Un riferimento specifico potrebbe essere senz’altro ai gioiellieri o agli esercenti l’attività di oreficeria che, all’atere delle precipue attività effettuate in via prevalente, acquistano o ritirano in permuta gioielli usati o pietre preziose usate da clienti privati. Tali pratiche commerciali, infatti, si configurano a tutti gli effetti come operazioni di compro oro la cui disciplina è contenuta nel Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017.

L'articolo continua dopo la pubblicità

I riferimenti normativi che definiscono l'attività di compro oro

Il riscontro normativo dell’obbligo di iscrizione in commento, emerge, a livello prodromico, dalle prescrizioni previste dall’articolo 1, comma 1 del D.lgs n° 92/2017 che, alla lettera b), definisce l’attività di compro oro: “l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente”. A tutto ciò, si aggiunge la definizione di operazioni di compro oro contenuta nella successiva lettera o), e cioé: “la compravendita, all’ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati”.

Secondo un approccio di tipo soggettivo, quindi, il Decreto Legislativo n° 92/2017, obbliga all’iscrizione al summenzionato Registro presso l’OAM, gli operatori commerciali che, a prescindere dalla denominazione, ovvero dall’esercizio in via eventualmente subvalente dell’attività di compro oro rispetto ad un’altra attività commerciale o d’impresa, esercitino la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati. Tra questi si possono annoverare, oltre ai classici compro oro, gioiellieri, e altri operatori similari, anche gli Operatori Professionali in Oro di cui alla Legge n° 7/2000, sia che svolgano l’attività di compro oro parallelamente al commercio di oro da investimento e/o materiale d’oro ad suo industriale, sia nel caso in cui acquistino preziosi usati da altri Operatori commerciali, per le successive attività di fusione (rif. FAQ compro Oro del MEF).     

Dal punto di vista oggettivo, invece, per “preziosi usati” rilevanti ai fini della disciplina di cui al D.lgs n° 92/2017, bisogna fare esclusivo riferimento agli oggetti in oro o in altri metalli preziosi, quali argento, platino e palladio - rif. articolo 1, comma 1 del D.lgs n. 251/99 - nella forma di prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro, nonché al materiale gemmologico, a partire dai diamanti e/o dalle altre pietre di colore.

I risvolti penali della mancata iscrizione OAM

Chiariti i suddetti ambiti soggettivi e oggettivi di applicazione della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n° 92/2017, è doveroso ribadire che l’esercizio della compravendita ovvero della permuta di oggetti preziosi usati è riservato agli Operatori iscritti nel Registro “Compro Oro” presso l’Organismo Agenti e Mediatori – OAM, pena esercizio abusivo dell’attività sanzionabile penalmente secondo le disposizioni di cui all’articolo 8.

I risvolti penali della mancata iscrizione in OAM, da parte dei soggetti esercenti la suddetta attività anche in forma secondaria e/o occasionale, sono stati inoltre rimarcati dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n° 31122 del 30 luglio u.s. nella quale si è ribadito che, chiunque svolge l’attività di compro oro, in assenza dell’iscrizione all’omonimo Registro, è punito con la reclusione che va da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

Per tutto quanto avanti, dunque, si può facilmente osservare come le finalità che il Legislatore intende perseguire con il Decreto Legislativo n° 92/2017, sono proiettate a delineare una disciplina organica di settore idonea a garantire la piena tracciabilità dei soggetti e delle operazioni di compro oro anche attraverso l’obbligo di iscrizione all’OAM e l’applicazione di misure antiriciclaggio, sebbene in forma semplificata rispetto ai dettami normativi contenuti nel dlgs n. 231/2007; misure che coinvolgano fattivamente tutti i soggetti esercenti, in via principale, esclusiva, secondaria, all’ingrosso o al dettaglio, la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati.

Farebbero bene, quindi, gli operatori di settore (gioiellieri, orefici, orafi e altri) a valutare ciò che comporta il rispetto integrale delle disposizioni di cui al D.lgs n° 92/2017 (a partire dall’iscrizione al Registro presso l’OAM), con i risvolti sanzionatori penali derivanti dalla mancata iscrizione al medesimo Registro. Tutto questo anche in previsione del nuovo Regolamento contenuto nell’Action plan AML dell’UE che ha previsto l’estensione di particolari obblighi antiriciclaggio ai soggetti che esercitano il commercio di metalli preziosi, nonché gioielli e pietre preziose di un determinato valore.


A cura del dott. Nunzio Ragno – Presidente di A.N.T.I.C.O. (Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro)



TAG: Antiriciclaggio e uso contante 2023