Speciale Pubblicato il 04/08/2024

Tempo di lettura: 7 minuti

Riforma del Codice Terzo Settore: nuove regole sponsorizzazioni sportive

di Moroni Avv. Francesca , Dott.ssa Monica Peta

ASD e SSD. Sponsorizzazioni: nuova disciplina per gli enti del Terzo settore che siano iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche



Il 3 agosto 2024 è entrata in vigore la Legge n. 104/2024 recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” che apporta importanti modifiche al Codice di terzo settore; in particolare, si aggiunge un nuovo periodo all’art. 6 CTS (in tema di attività diverse) dettando una nuova disciplina in tema di sponsorizzazioni.

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ETS. Nuove disposizioni in materia di sponsorizzazioni sportive

L’art. 4 lett. a) della L. 104/2024, inserisce un nuovo periodo all’art. 6 CTS stabilendo che per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche trova applicazione l’art. 9, comma 1-bis del D.lgs. n. 36/2023. Tale ultimo disposto stabilisce che i proventi derivanti da:

sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle ASD e SSD l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali. 

Per gli enti destinatari della norma, trova applicazione di tale comma a condizione che i citati proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In termini concreti, per una ASD iscritta sia al RUNTS che al RNASD:

  1. trova comunque applicazione l’art. 9, comma 1bis del D.lgs. 36/2021 in base al quale i proventi derivanti da sponsorizzazioni/promo etc. sono esclusi dai criteri e limiti di secondarietà e strumentalità ai sensi dell’art. 9 comma 1;
  2. tale esclusione è consentita solo nel caso in cui i citati proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche. 

La disposizione risolve il disallineamento tra le due normative (riforma dello sport e del Terzo settore) consentendo l’applicazione del citato art. 9 anche agli enti che abbiano optato per la doppia iscrizione ai due registri di settore. 

Di conseguenza, anche se i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni superano i limiti di secondarietà e strumentalità, l’ASD non perde la qualifica di ETS, ma solo a condizione che i ricavi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti al settore sportivo dilettantistico

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Le sponsorizzazioni nel Terzo settore

In riferimento alla disciplina tributaria applicabile agli ETS sulle sponsorizzazioni, occorre richiamare l’art. 79, comma 5 del codice di terzo settore, a mente del quale i proventi derivanti dall’attività di sponsorizzazione, se effettuata secondo i parametri del DM n. 107/2021, non vengono calcolati nel computo delle entrate di natura commerciali, ai fini della qualifica di commercialità dell’ente. In altri termini, tali proventi pure essendo a tutti gli effetti derivanti da attività commerciale e dunque soggetti a tassazione, non sono rilevanti ai fini dell’inquadramento dell’ETS. 

In sostanza, a seguito di questa importante attenuazione del calcolo per il test di commercialità/non commercialità, un ipotetico ETS che abbia ottenuto proventi da sponsorizzazione in misura superiore a quelli derivanti da attività non commerciale, non correrà il rischio di perdere la propria qualifica fiscale di “non commerciale”. Una disposizione di favore per il terzo settore che tende a favorire l’attività di sponsorizzazione, che spesso appare essere la maggiore fonte di autofinanziamento dell’ente medesimo. 

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Il regime delle sponsorizzazioni nella riforma dello Sport

Con la Riforma dello sport, l’art. 12 del D.lgs. n. 36/2021 (che in sostanza riproduce il testo dell’abrogato art. 90, comma 8 Legge 289/2002) stabilisce che “ il  corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 TUIR”. 

La norma sancisce dunque una presunzione assoluta di deducibilità delle spese di sponsorizzazione nel tetto massimo di 200.000 euro. La stessa Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 3470 del 7 febbraio 2024, ha confermato l’orientamento per cui le spese di sponsorizzazione a favore di ASD e SSD sono integralmente deducibili dallo sponsor.

Inoltre, secondo Cassazione, ordinanza n. 8981/2017, per la deducibilità delle spese pubblicitarie è necessario che ricorrano i seguenti requisiti:

  1. il soggetto sponsorizzante sia una compagine sportiva dilettantistica;
  2. sia rispettato il limite quantitativo di 200.000 euro;
  3. la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine dello sponsor;
  4. il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività di promozione dimostrabile in modo oggettivo e con riferimento al tempo, ai luoghi ed alle modalità di svolgimento.

Dimostrati congiuntamente tutti questi quattro punti – stabiliscono i giudici - risultano del tutto irrilevanti eventuali considerazioni in merito all’antieconomicità del costo pubblicitario (v. anche Corte di cassazione, ordinanza n. 18726/2024). 

Tale disposizione di favore va ad agevolare sia l’ente sportivo dilettantistico (sponsee) che ottiene un apporto finanziario, sia l’azienda (sponsor) che ottiene sia un guadagno sia in tema di visibilità del marchio sia in riferimento al regime di deducibilità delle spese sostenute per l’attività di sponsorizzazione. 

Si evidenzia come una norma di tale contenuto non sia purtroppo riprodotta nel codice del terzo settore e questo risulta essere senza dubbio un fattore limitante per gli ETS che si occupano tra le attività di interesse generale di attività sportive dilettantistiche. 

ASD

ETS

ASD/ETS

ART. 12, comma 3, D.lgs. 36/2021

Art. 79, comma 5, Dl.gs. 117/2021

Art. 6, comma 1, ultimo periodo (come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 4 luglio 2024, n. 104

 Il     corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

 

 Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39).

 

 



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