Speciale Pubblicato il 02/08/2024

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Indicatori crisi d'impresa e nuova norma per debiti verso creditori pubblici qualificati

di Redazione Fisco e Tasse

CCII art.3 comma 4 e art.25 novies. Debiti verso creditori pubblici qualificati. La rilevazione dello stato di crisi



È importante che l’imprenditore, o i suoi consulenti, abbiano gli strumenti operativi e pratici per adeguare gli “Assetti amministrativi e contabili” per le imprese collettive e attivare le “Misure idonee” per le imprese individuali, così come richiesto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

Adeguare gli assetti e attivare le misure idonee, come specificato dall’art. 3 del D.Lgs. 14/2019, in concreto vuol dire soprattutto:

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I segnali di crisi di cui al comma 4 e all’art. 25 novies

All’art. 3 comma 3 lett. b) del Codice della Crisi, si fa riferimento ad ulteriori indicatori di crisi, ovvero ai segnali di crisi di cui al comma 4 e all’art. 25-novies dello stesso Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019).

Costituiscono segnali per la previsione di una crisi:

  1. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

Invece l’art. 25-novies fa riferimento ad ulteriori indicatori riferiti ai debiti verso i creditori pubblici qualificati:

Tali enti hanno l’obbligo di segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante all’anagrafe tributaria, il superamento delle soglie degli indicatori come di seguito illustrato.

Nel dettaglio gli indicatori sono i seguenti:

a) Per i debiti verso INPS il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

b) Per i debiti verso INAIL l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;

c) Per i debiti IVA verso l’Agenzia delle entrate l’esistenza di un debito scaduto e non versato risultante dalla liquidazione periodica, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000;

d) Per i debiti verso l’Agenzia entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali all’importo di euro 100.000, per le società di persone all’importo di euro 200.000, per le altre società all’importo di euro 500.000.

Per ognuno dei creditori pubblici qualificati la norma specifica inoltre i termini per la segnalazione del supero delle soglie all’imprenditore o all’organo di controllo.

La segnalazione contiene l’invito alla presentazione dell’istanza della composizione negoziata (art. 17 comma 1) se ne ricorrono i presupposti.

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TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza