Nel contesto delle procedure giudiziarie, il ruolo del consulente tecnico d’ufficio (CTU) è fondamentale per fornire al giudice le competenze tecniche necessarie a risolvere questioni di particolare complessità. Tuttavia, la determinazione del compenso spettante ai CTU è un'operazione delicata che coinvolge sia aspetti normativi che discrezionali. L'articolo seguente è un estratto dal libro Manuale del Perito e del Consulente Tecnico.
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Lo speciale è estratto dal libro Manuale del Perito e del Consulente Tecnico nel processo civile e penale di Gennaro Brescia
In tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l’interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico-giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione12.
Va rilevato come nella determinazione del compenso spettante la individuazione della voce di riferimento della tabella costituisca una operazione assai delicata, tenuto conto della difficile individuazione del contenuto delle singole voci suscettibili in alcuni casi anche di analogica applicazione; in tale senso ai fini del corretto inquadramento dell’incarico occorre fare diretto riferimento ai quesiti formulati dal magistrato e all’accertamento richiesto dal magistrato e non al tipo di indagini svolte per pervenire a quell’accertamento13.
Va, inoltre, evidenziato come in materia di liquidazione dei compensi agli ausiliari di giustizia occorra riferirsi al carattere della unitarietà dell’incarico, con la conseguenza che eventuali operazioni strumentali o accessorie alla prestazione principale non risultano di regola retribuibili.
Non possono, infatti, assumere rilievo, ai fini della liquidazione, le operazioni svolte dal consulente per rispondere al quesito, anche se astrattamente desumibili in una diversa voce delle tabelle, rimanendo le stesse assorbite nell’unico accertamento richiesto dal magistrato.
In ogni caso, fermo restando il principio secondo cui il compenso al consulente tecnico deve liquidarsi con riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell’accertamento14, le eventuali attività incidentali e strumentali all’incarico possono comunque essere considerate ai fini della liquidazione dell’onorario variabile nel massimo consentito e, ricorrendone i presupposti, per procedere all’aumento sino al doppio per la eccezionale importanza, complessità e difficoltà ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 15 16.
Estratto dal libro Manuale del Perito e del Consulente Tecnico
12. Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2014, n. 27126, in “Giust. civ. Mass.”, 2014.
13. In tal senso Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 1991, n. 601, in “Foro it.”, 1992, I, 774.
14. Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 1991, n. 601, in “Giust. civ.”, 1991, fasc. 1; in “Fallimento”, 1991, 687. Nella fattispecie era stato richiesto di accertare la natura di un credito insinuato in un fallimento e il consulente tecnico, a tal fine, aveva effettuato una consulenza contabile; il Tribunale, con ordinanza ora cassata, aveva commisurato il compenso sulla base del volume d’affari del creditore anziché sull’ammontare del credito insinuato.
15. Cass. civ., sez. I, 29 marzo 1996, n. 2942, in “Ced Cassazione”, n. 496700
16. Ministero di grazia e giustizia, circolare 14 novembre 1984, n. 1231/14-4.
Estratto dal libro Manuale del Perito e del Consulente Tecnico
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