Speciale Pubblicato il 01/08/2024

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Eredi e responsabilità per i debiti ereditari di origine tributaria

di Redazione Fisco e Tasse

Gli eredi sono responsabili in solido o pro quota per i debiti ereditari di origine tributaria? A ciascun erede può essere richiesto l'integrale pagamento del debito



Gli eredi sono responsabili in solido o pro quota per i debiti ereditari di origine tributaria? 

Lo speciale è un estratto dal libro I debiti ereditari dall'apertura della successione

In campo fiscale, in base alla regola della solidarietà tributaria, posta anche dall’art. 1292 del codice civile, a ciascun erede può essere richiesto l’integrale pagamento del debito, salvo poi per questi il diritto di rivalsa sugli altri e fatta salva la legislazione speciale vigente in materia fiscale e tributaria.

FORMANTE NORMATIVO D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – articolo 65. Eredi del contribuente

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma secondo dell’articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

 Come è noto deve essere tenuto presente che l’ obbligazione è solidale, o «in solido», ai sensi dell’art. 1292 codice civile quando, in presenza di più debitori di un unico creditore, i debitori sono solidalmente obbligati per la medesima prestazione, così che il creditore può pretendere l’intera prestazione da uno qualunque dei debitori, il cui adempimento libera tutti gli altri, e quando, in presenza di più creditori di un medesimo debitore, ogni creditore può pretendere l’intera prestazione, e l’adempimento da lui conseguito libera il debitore anche nei confronti degli altri creditori.

Nel primo caso si parla di solidarietà passiva, nel secondo caso di solidarietà attiva.

I comuni presupposti delle obbligazioni solidali sono:

1) l’esistenza di una pluralità di debitori (obbligazioni solidali passive) o di creditori (obbligazioni solidali attive);

2) l’identità della prestazione;

3) l’identità della fonte (le obbligazioni devono derivare da un medesimo fatto giuridico, es.: contratto, fatto illecito, tassa, imposta ecc.). Nell’ambito delle obbligazioni in solido, la regola generale vigente nell’ordinamento positivo è quella prevista dall’articolo 1295 del codice civile rubricato «divisibilità tra gli eredi», per il quale, salvo patto contrario, i debiti ereditari si dividono tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote. Inoltre, l’articolo 752 del codice civile (ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi) dispone che “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto” e l’articolo 754 del codice civile che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero.

Estratto dal libro I debiti ereditari dall'apertura della successione

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