Dal 3 agosto 2024 entra in vigore il pacchetto semplificazioni della L. 104/2024 (pubblicata nella G. U. lo scorso 19 luglio 2024). Le lettere e) ed f) dell’art. 4, modificano i parametri dimensionali degli artt. 30 (co. 2) e 31 (co.1), CTS. La modifica introdotta intende semplificare il funzionamento degli Enti del Terzo settore prevedendo limiti più alti al verificarsi dei quali è previsto l’obbligo del controllo interno ed esterno degli enti non piccoli. Fuori dall’obbligo, l’ente potrà valutare la convenienza di adottare forme di controllo su base volontaria.
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La lett. e) dell’art. 4, L. 104/2024, innalza i limiti previsti attualmente dal comma 2, art. 30 per la nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, portandoli, rispettivamente, a:
La nomina è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti predetti, e cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La lett. f) dell’art. 4, L. 104/2024, modifica i parametri del comma 1, dell’art. 31, CTS elevando i limiti previsti attualmente per la nomina del soggetto preposto alla revisione legale (revisore legale o società̀ di revisione legale, iscritti nell’apposito registro) delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:
La nomina è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti predetti, e cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Quadro sinottico art. 30 e art. 31, CTS previgente e vigente dal 3 agosto 2024
Formulazione previgente la L. 104/2024 | Novella vigente dal 3 agosto 2024 |
Art. 30, comma 2
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
| Art. 30 comma 2
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità
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Art. 31 comma 1
Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
| Art. 31 comma 1
Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
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Il Dlgs 117/2017, Codice del Terzo settore, nella previsione della nomina dell’organo di controllo interno ed esterno, distintamente nelle funzioni specifiche, la distinzione, come per le società, delle funzioni di:
Detta separazione si giustifica nel più ampio processo di aziendalizzazione degli Enti del Terzo Settore di fatto avviato dalla Riforma che al tempo stesso integra le specificità proprie di ETS (ente di interesse generale non lucrativo).
Il controllo amministrativo ha ad oggetto la verifica della corretta e puntuale osservanza delle norme che disciplinano i rapporti interni all'ente nonché delle norme che regolano i rapporti tra enti e autorità terze in generale. I controlli, nello specifico, si concentreranno:
Il controllo contabile ha ad oggetto la consistenza patrimoniale dell'ente e le opportune forme di garanzia assunte a tutela del patrimonio, nonché la corretta tenuta della contabilità e la verifica periodica tra le novità degli ISA Italia 2022, secondo le specificità dell’ente. In particolare, a titolo esemplificativo:
Il controllo dei risultati è uno dei compiti primari degli amministratori dell'ETS. Il soggetto preposto alla revisione dell’ente deve sollecitare gli amministratori a tale controllo e in particolare dovrà verificare: