Speciale Pubblicato il 29/07/2024

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Continuazione dell'attività commerciale della società fallita

di Redazione Fisco e Tasse

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: quando il soggetto responsabile del reato prosegue l’attività commerciale della fallita attraverso altro veicolo societario



La Suprema Corte ha esaminato un caso in cui il soggetto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha continuato l'attività commerciale della società fallita utilizzando un altro veicolo societario.

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La prosecuzione dell’attività commerciale della società fallita

In un recentissimo arresto giurisprudenziale[1], la Suprema Corte si è occupata del caso in cui il soggetto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prosegua l’attività commerciale della fallita attraverso altro veicolo societario.

In particolare, è stato chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, rimanendo dunque escluso che la mera prosecuzione dell’attività sotto altra forma da parte dell'imprenditore senza che vi sia stato un illecito travaso di tali rapporti da un soggetto giuridico all'altro assuma rilevanza a tali fini.

Anche la cessione a qualunque titolo di un ramo d’azienda – che ben può integrare la condotta distrattiva se non adeguatamente remunerata – presuppone che il trasferimento abbia a oggetto un complesso aziendale inteso in senso proprio, secondo la definizione dell'art. 2555 c.c., come il complesso dei beni organizzati per l’esercizio di una attività imprenditoriale.

Quanto alla distrazione dell’avviamento commerciale dell’impresa, di cui parimenti si discute nella citata pronuncia, si rimarca come sia oramai “ius receptum” che lo stesso non sia suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quantomeno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento[2].

Con riguardo, infine, allo sviamento della clientela si è precisato che tale comportamento può costituire oggetto della distrazione, rilevante ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, solo qualora realizzi un atto di ingiustificata disposizione dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica, cioè quando abbia a oggetto la ingiustificata cessione di contratti già stipulati con clienti e dipendenti.

Sottolineando la centrale necessità dell’acquisizione degli elementi di prova idonei ad attestare il citato travasamento, la Suprema Corte afferma che non «viene precisato se siano stati distratti beni strumentali o merci di pertinenza della fallita ovvero qualsivoglia rapporto giuridico rilevante. Non si comprende, dunque, in che termini oggetto della distrazione sarebbe stata l"'azienda" condotta dalla società, né, alla luce di quanto ricordato in precedenza, questa può essere stata per l'appunto distratta solo perché i due imputati, un anno prima delle dimissioni del (omissis), avevano avviato una attività commerciale concorrenziale, nella quale quest'ultimo ha riversato le proprie competenze, decidendo di abbandonare la primigenia società in quanto gravata da debiti. Circostanza che, sussistendone i presupposti, potrebbe al più integrare altre fattispecie penali fallimentari, ma non certo quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mentre del tutto inconferente è il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di scissione operato dai giudici dell'appello.».

Anche con riguardo alla ritenuta condotta di sviamento della clientela, la Corte di Cassazione rileva come non fosse stata fornita prova certa di tale circostanza escludendo che «………….tale sviamento può essere desunto dalla mera assonanza tra la denominazione delle due società. Quanto all'avviamento, già si è detto come il difetto della prova del trasferimento dei fattori di produzione dello stesso impedisca, per il costante insegnamento di questa Corte di ritenere possa aver costituito oggetto di distrazione…».

[1] Cfr. Cass., sez. V, 12.06.2024, n. 23577.

[2] Si richiama Cass. n. 5357/2018.

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