Speciale Pubblicato il 26/07/2024

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Dogane e smaltimento prodotti privi di nicotina non conformi

di Avv.to Gianmaria Giannusa

Esteso il termine della vendita al dettaglio degli aromi non conformi destinati ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione. Informativa dalle Dogane del 18.07.2024



Con un’informativa del 18 luglio scorso le Dogane hanno chiarito taluni aspetti circa lo smaltimento dei prodotti di cui al comma 7-quater, dell’articolo 62-quater del TUA (D.lgs. n. 504 del 1995). 

Nello specifico si tratta dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione.

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Vendita al dettaglio prodotti privi di nicotina non conformi fino al 31.10.2024

La determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, prot. n. 83685/RU, come modificata dalla determinazione del 9 aprile 2024, prot. n. 207869/RU, prevedeva, all’articolo 12-bis, comma 1, che lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui sopra, non conformi alle disposizioni del predetto articolo, detenute da importatori, produttori e distributori alla data del 30 aprile 2024, era consentito sino al 31 luglio 2024.

Con l’informativa in esame le Dogane hanno esteso il termine per la vendita al dettaglio dei prodotti sopra specificati fino al 31 ottobre 2024.

Tenuto conto che la ratio della normativa primaria è quella di evitare che possano essere venduti al consumatore finale prodotti non conformi oltre il termine stabilito (31 ottobre 2024), i soggetti autorizzati all’istituzione e gestione di deposito fiscale ai sensi della normativa in materia, che abbiano preventivamente comunicato all’Agenzia il sito per la vendita on line, ai fini dell’effettuazione di tale vendita ai consumatori finali, potranno detenere e cedere ai consumatori finali gli aromi non conformi non oltre la data del 31 ottobre 2024; i prodotti non conformi (ovvero non resi conformi) detenuti alla predetta data dovranno essere distrutti.

In sostanza i soggetti autorizzati all’istituzione e gestione di depositi fiscali potranno continuare a vendere tali prodotti direttamente ai consumatori finali per un periodo più lungo rispetto a quanto inizialmente previsto, che scadeva il 31 luglio.

Tale decisione è stata presa per evitare la vendita di prodotti non conformi oltre il termine stabilito, garantendo così una transizione più agevole verso le nuove normative.

L’avviso in commento di fatto ha precisato che i rivenditori on-line con depositi fiscali sono ora equiparati agli esercizi di vicinato in termini di possibilità di smaltimento dei prodotti.

Tuttavia, è importante che i consumatori siano consapevoli del fatto che dopo il 31 ottobre 2024, tali prodotti non saranno più disponibili sul mercato e quelli ancora in giacenza dovranno essere distrutti come precisato dalla normativa in materia.



TAG: Dogane e Commercio Internazionale