Speciale Pubblicato il 25/07/2024

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Lavoro a tempo parziale CCNL commercio terziario servizi

di Redazione Fisco e Tasse

Il part time nel CCNL commercio terziario e servizi: la stesura del contratto e il part time post maternità



Per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro spesso si ricorre al contratto di lavoro a tempo parziale. Le Parti stipulanti il CCNL hanno l’’intento di  garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo

Per approfondire il tema consigliamo la lettura dell’ebook Guida pratica CCNL Commercio Terziario Servizi L’ebook fa parte della Collana Facile per tutti che nasce con l’intento di rendere comprensibili a chiunque argomenti tecnici e complessi.

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Cosa indicare nel contratto a tempo parziale CCNL commercio, terziario e servizi

Secondo il CCNL commercio, terziario e servizi è previsto che il contratto debba risultare da atto scritto (art.82) nel quale siano indicati i seguenti elementi:

In base al fatto che l’azienda abbia complessivamente fino a 30 dipendenti o più di 30 dipendenti, la prestazione individuale a tempo parziale è fissata fra datore di lavoro e dipendente, in misura non inferiore ai seguenti limiti:

  1. Aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti;
  1. Aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti:

Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica cui potranno accedere:

Altre modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell’Ente Bilaterale Territoriale.

La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata (articolo 82 del Ccnl).

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Part-time post maternità CCNL commercio, terziario e servizi

Le aziende possono accogliere nell'ambito del 3% della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da full-time a part-time da parte del lavoratore/genitore che è assunto a tempo pieno indeterminato e che ha bisogno di assistere il bambino fino al compimento del terzo anno di età. Così è disposto dall'art.100 del CCNL.

Serve un preavviso di 60 giorni per richiedere il passaggio da tempo pieno a tempo parziale e il lavoratore dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa. Tale trasformazione avrà decorrenza “solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui” (articolo 100, Ccnl). 

Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.

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TAG: CCNL e tabelle retributive 2024 Lavoro Dipendente La rubrica del lavoro