Con la pubblicazione della L.104/2024 in GU (19 luglio 2024) entra in vigore dal 3 agosto 2024 il pacchetto semplificazioni alle disposizioni del D. Lgs 117/2017 (Codice del Settore o CTS). Tra gli interventi, merita attenzione il restyling dell’art. 13, CTS, che modifica la classificazione degli ETS piccoli e non piccoli e introduce una nuova categoria.
In particolare, la lett.c) dell’art. 4, L. 104 2024:
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L’art. 13, CTS, rubricato, “Scritture contabili e bilancio” disciplina gli adempimenti concernenti la redazione del bilancio degli ETS declinata nella Modulistica del decreto MLPS del 5 marzo 2020, gli aspetti rendicontativi e gli obblighi di tenuta delle scritture contabili.
La lett. c) del’art. 4 della L. 104/2024, modifica il limite dimensionale del comma 2 dell’art. 13, che classifica gli enti piccoli e non piccoli. Di conseguenza, sono:
Il superamento (o il non superamento) del limite dimensionale è rilevante perché indica la tecnica di rilevazione contabile da adottare:
Il limite dimensionale ha delle implicazioni nella gestione del passaggio da un regime contabile all’altro:
Il dato dimensionale a partire dal primo esercizio di superamento/non superamento (così come inteso in precedenza) pone la necessità di adottare le nuove previsioni. Per cui, per esemplificazione, se un ente supera nell’esercizio “t” la soglia di 300.000 euro di entrate, adotterà il sistema di rilevazione per competenza a partire dall’esercizio “t+1”. Ciò comporta anche attenzione da parte dell’ente stesso, in quanto, considerato che il bilancio viene solitamente approvato dopo circa 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, si potrebbe verificare che la contabilità per il primo periodo dell’esercizio “t+1” (ossia dal 1° gennaio sino alla data di approvazione) continui ad essere mantenuta secondo il precedente sistema. L’ente, già prima della preparazione del bilancio, è necessario che abbia contezza della situazione in essere per equipaggiarsi amministrativamente ai fini del passaggio.
Sotto il profilo fiscale, nel caso di passaggio da un modello ad un altro, la norma fiscale si allinea alla normativa civilistica, a partire dall’esercizio successivo. Si riporta una tabella di sintesi:
ETS che non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, con componenti (economici) positivi di reddito complessivamente intesi uguale o superior a 300.000 euro | Disposizioni civilistiche L’ETS redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (art.13, co.1, CTS). | A partire dall’esercizio successivo al superamento delle soglie (art 13, co. 2, CTS, interpretazioni CNDCEC) |
Disposizioni fiscali L’ETS tiene scritture contabili cronologiche e sistematiche quale base per la rappresentazione adeguata del bilancio di cui all’art. 13 con esposizione distinta delle attività diverse (art. 6, CTS) rispetto a quelle di interesse generale (art. 5, CTS), e con obbligo di conservazione delle stesse per un periodo non inferiore ai dieci anni. Per le attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tiene le scritture contabili con la modalità prevista per le imprese minori (art. 87, co. 1, lett. b), CTS). | A partire dall’anno successivo al superamento delle soglie (art.87, co.3, CTS) | |
ETS che non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, con componenti (economici) o di cassa) positivi complessivamente intesi inferiori a 300.000 euro | Disposizioni civilistiche L’ETS predispone un rendiconto per cassa o, se l’ente opta per tale soluzione (facoltà), prepara il bilancio secondo le indicazioni degli enti “sopra soglia”. | A partire dall’esercizio successivo al superamento delle soglie (art. 13, co. 2, CTS, interpretazione CNDCEC) |
Disposizioni fiscali L’ETS può tenere, per l’anno successivo a quello in cui non hanno conseguito proventi di ammontare superiore all’importo stabilito dall’art. 13, co. 2, in luogo delle scritture contabili previste, il rendiconto di cassa. | A partire dall’anno successivo al superamento delle soglie (art.87, co.3, CTS) | |
ETS che esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, indipendentemente dalle dimensioni economiche | Disposizioni civilistiche Amministrazione: l’ETS tiene la contabilità in base a quanto disposto dall’art. 2214, c.c. Predispone il bilancio in conformità con quanto richiesto alle società di capitali (artt. 2423 e ss., c.c.). | A partire dall’esercizio in cui si verifica la prevalenza dell’attività commerciale |
Disposizioni fiscali Valgono le disposizioni di cui art 14 d.P.R. 600/1973 |
L’altra modifica all’art. 13 riguarda l’aggiunta del comma 2-bis: “per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata”.
Dalla lettura della norma appare che, la semplificazione sia destinata indistintamente agli enti con o senza personalità giuridica, con ulteriore operazione di categorizzazione degli enti ETS con riferimento al nuovo parametro di 60.000 euro.
Con le modifiche qui in commento, e anche con altre dell’art. 4[1], L. 104/2024, il legislatore anche questa volta ha dimostrato attenzione alla funzione e al ruolo della rendicontazione a favore dei piccoli enti e meno strutturati (o meno organizzati). Pesa tuttavia, sugli enti piccoli, prossimi al predetto limite dimensionale di euro 300.000, valutare adeguatamente la convenienza a rendicontare secondo il modello per cassa o per competenza economica, in ordine al passaggio da un regime contabile ad un altro in tutti quei casi in cui questo potrebbe ripetersi , ad esempio in modo ravvicinato da un esercizio amministrativo all’altro.