Anche per il 2024 nel mese di agosto (ma non solo) vi sono diverse ipotesi di sospensioni-slittamenti dei termini, relativi sia ai versamenti che agli adempimenti, alle richieste documentali e a quanto da versare per i c.d. “avvisi bonari”.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Questo articolo è un estratto della CdG n 144 del 22 luglio acquistabile:
Anche nel 2024 per gli adempimenti fiscali e i versamenti che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno vige il differimento allo stesso 20 di agosto, termine ultimo entro cui gli stessi possono essere effettuati.
Da notare che simile slittamento al 20.08.2024 trova applicazione:
Esempio – versamento IVA mese di luglio Un contribuente soggetto passivo IVA, con liquidazione dell’imposta mensile, risulta a debito per il mese di luglio, con versamento che scadrebbe il 16.08.2024. Tuttavia, vista la sospensione dei versamenti, l’IVA in oggetto andrà versata entro il 20.08.2024. |
Quanto visto in precedenza vige poi, di fatto, anche per le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Viene infatti specificamente previsto (art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006) che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.
Trattandosi di una “sospensione” dei termini ha di fatto luogo il “non decorso” dei medesimi: la presente casistica si differenzia quindi dalla “proroga” (o “differimento”) vista per i versamenti in scadenza nel periodo 01.08-20.08 di ogni anno, laddove si ha semplicemente uno spostamento in avanti dei termini originariamente previsti.
Per questo motivo, tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 01.08.2024 e il 04.09.2024 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dallo stesso 04.09.2024.
Vi rientrano, tra le altre, le diverse ipotesi di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973, tra cui (a titolo esemplificativo):
DISPOSIZIONE (art. 32 del D.P.R. 600/1973) | FATTISPECIE |
comma 1, n. 2) | invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. “indagini finanziarie” |
comma 1, n. 3) | invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento |
comma 1, n. 4) | invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti |
comma 1, n. 6) | richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali |
Diversamente, non risultano sospesi – per espressa previsione normativa – i termini per:
Esempio – indagine documentale Un professionista ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, in data 20.07.2024, un questionario relativo ai suoi rapporti con alcuni clienti in un precedente periodo d’imposta: la scadenza per la produzione delle risposte è stata fissata in 30 giorni (18.08.2024). In considerazione della sospensione dei termini dal 01.08.2024, il riscontro al questionario da parte del professionista dovrà essere fornito entro il 21.09.2024.
|
Vi è poi un’ulteriore sospensione, sempre dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (quindi anche per il 2024), per i versamenti e per le richieste di chiarimenti collegati:
Si ricorda che, in caso di scelta per la ricezione dell’avviso bonario in via telematica attraverso l’intermediario – con barratura dell’apposita casella nel frontespizio del modello di dichiarazione – i 30 giorni non decorrono dalla data di ricezione dell’atto, iniziando dopo 60 giorni dalla data in cui l’avviso è stato ricevuto dall’intermediario stesso.
Esempio – avviso bonario inviato ante sospensione Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 25.07.2024. Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 26.09.2024.
|
L’art. 10, comma 1 del c.d. “Decreto Adempimenti” (D.Lgs 1/2024) ha di recente introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Si tratta, in particolare:
1) | delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972) – lettera a) |
2) | delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973) – lettera b) |
3) | delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata ( di cui all’art. 1, comma 412 della Legge 311/2004) – lettera c) |
4) | delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance” di cui all’art. 1, commi da 634 a 636 della Legge 190/2014) – lettera d) |
Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda i periodi dal 1° al 31 agosto dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.
Per effetto della novella in commento, durante tali periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle Entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione.
In proposito l’Agenzia delle Entrate si è espressa tramite la propria circolare n. 9/E del 02.05.2024, riportando – tra le altre cose – e a titolo esemplificativo che possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza:
Il successivo comma 2 dell’art. 10 del Decreto prevede inoltre che restano ferme:
ossia le norme che riguardano la sospensione che si è vista in precedenza per i controlli automatizzati, formali e per quelli riguardanti la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Ciò comporta che, qualora l’Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dell’anzidetta comunicazione, previsto dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs 462/1997, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui all’art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016, a partire dal 4 settembre (e non invece dalla data di ricezione della stessa).
La previsione normativa di cui all’art. 10, comma 2 del “Decreto Adempimenti” conferma, infine, che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto non incide sulla sospensione relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate oppure da altri enti impositori