L’importo che il lavoratore riceve alla fine del periodo di paga, e che costituisce il suo stipendio netto, è il risultato di una serie di distinte operazioni. Alla determinazione dello stipendio netto si arriva attraverso i seguenti passaggi:
Lo speciale è estratto dal libro Paghe e contributi 2024 di A. Gerbaldi
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La contribuzione, sia quella a carico del lavoratore, sia quella a carico del datore di lavoro, si calcola normalmente in percentuale sulla cosiddetta “retribuzione imponibile previdenziale” la cui definizione è contenuta nell’art. 12 della legge n. 153/1969. Dal 1° gennaio 1998, per effetto dell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, l’art. 12 citato è stato modificato e per ciò che concerne l’individuazione della base per il calcolo dei contributi, rinvia inoltre all’art. 51 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986), il quale al comma 1 stabilisce che costituiscono retribuzione imponibile “tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepite nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
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La retribuzione imponibile ai fini previdenziali non si identifica, anche se spesso può coincidere, con la retribuzione intesa come “corrispettivo” del lavoro prestato. È un concetto più ampio che comprende “tutte le somme ed i valori (beni e servizi) in genere, a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro”. Restano esclusi, in tutto o in parte, dalla retribuzione imponibile previdenziale esclusivamente le somme ed i valori tassativamente elencati nell’art. 12 della legge n. 153/1969, così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 e nell’art. 51 del Tuir.
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Sono invece interamente imponibili ai fini fiscali, in quanto non espressamente esclusi dall’art. 51 del Tuir dalla base imponibile fiscale:
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