L’art. 3 del d.lgs. 14.6.2024, n. 87, riforma la disciplina delle sanzioni amministrative e riduce la punibilità delle violazioni fiscali presenti nel d.lgs. 18.12.1997, n. 472.
La normativa si applica non dal giorno 29.6.2024, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma “alle violazioni commesse a partire dal 1°.9.2024”.
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L’art. 12 è stato oggetto di più interventi modificativi, con riflessi anche in materia conteggi relativi alla procedura di ravvedimento operoso di cui all’art. 13, nuovo comma 2-bis.
Si applica la sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio, se con una sola azione o omissione sono violate diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero se sono commesse più azioni od omissioni, “diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni” (comma 1). Questa regola si applica anche qualora, in tempi diversi, sono commesse “in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica del tributo”. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni” (comma 2).
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano per più tributi, non viene più irrogata “la sanzione più grave aumentata di un quinto” ma “l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave aumentata di un quinto” (comma 3).
Se le violazioni suddette sono della stessa indole e sono commesse in periodi di imposta diversi, non si applica più “la sanzione base aumentata dalla metà al triplo” ma “l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni queste rilevano anche ai fini di più tributi, l’incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3” (comma 5).
Del tutto nuovo è il contenuto del comma 5-bis secondo cui, se l’ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente a tutte quelle che sono state contestate, quando vi provvede successivamente, determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni che sono oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi che non sono stati riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende in cognizione dell’ultimo di essi provvede a rideterminare la sanzione complessiva, tenendo conto delle violazioni che risultano dalle sentenze che sono state emanate in precedenza.
Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione (comma 6). La sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità e non deve essere comunque superiore a quella che risulta dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni (comma 7)
Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo di imposta e per ciascun istituto deflattivo. La sanzione conseguente alla rinuncia, all’impugnazione dell’avviso di accertamento e alla definizione agevolata di cui agli artt. 16 e 17 non può stabilirsi in progressione di violazioni non indicate nell’atto impositivo.
A pena di nullità l’ufficio o l’ente impositore competente per l’accertamento del tributo deve indicare non solo i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità ma anche “le misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni”. Inoltre, se la motivazione si riferisce ad un altro atto che il trasgressore non ha ancora ricevuto o conosciuto, questo deve essere allegato all’atto concorso di violazioni e continuazione che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (art. 16, comma 2).
Cambiano le regole per la definizione della controversia poiché, come regola generale, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi riferite a ciascun tributo.
La definizione può avvenire entro il termine di proposizione del ricorso, ovvero, in alternativa, effettuando il pagamento in maniera frazionata in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a 16 se le somme dovute superano l’importo di € 50.000, con l’avvertenza:
La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.
Non addivenendo alla definizione agevolata, entro lo stesso termine, il trasgressore (nonché i coobbligati) possono produrre deduzioni difensive. In mancanza, l’atto di contestazione è considerato provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’art. 18.
Non è ammessa l’impugnazione immediata e, se proposta, diventa improcedibile se sono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
L’atto di contestazione deve contenere:
Se le deduzioni sono proposte, entro il termine di decadenza di un anno, l’ufficio, se del caso, irroga le sanzioni con atto motivato anche in ordine alle deduzioni. Se il provvedimento non è notificato entro 120 giorni, le misure cautelari concesse ai sensi dell’art. 22 cessano di avere efficacia (comma 7). In tale ipotesi, a seguito dell’accoglimento delle deduzioni che sono state prodotte, le sanzioni irrogato posso essere definite entro il termine per proporre il ricorso, con il pagamento di cui importo pari a un terzo ovvero ricorrendo al pagamento rateale (comma 8).
Secondo l’art. 16-bis entro 90 giorni dalla constatazione della violazione deve essere eseguita la notificazione dell’atto al trasgressore per le violazioni previste dal d.lgs. 18.12.1997, n. 471, in materia di:
Se il trasgressore non è un soggetto residente, la notifica deve essere eseguita entro 120 giorni (comma 1).
Il termine di decadenza di un anno è ridotto a 6 mesi quando sono state proposte deduzioni (comma 2).
E’ soppresso all’art. 21 l’inciso “per una durata massima di sei mesi” per l’interdizione:
Le singole leggi di imposta, nel prevedere i casi di irrogazione di sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in “relazione alla gravità dell’infrazione e alla misura della sanzione principale” (e non più “entro i limiti minimi e massimi della sanzione principale”).
Secondo il nuovo art. 17-bis, nei casi di annullamento parziale dell’atto, il contribuente può beneficiare degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all’art. 16 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, e all’art. 15 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto a condizione che egli rinunci a proporre il ricorso e che l’atto non risulti definitivo.
Nel caso di rinuncia al ricorso, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sostenute.