Il decreto 11.06.2024, che attua le previsioni dell'art. 46 della legge sul Made in Italy, è volto a valorizzare e favorire i processi di tutela dei prodotti industriali e artigianali tipici, è stato pubblicato in GU n. 158 dell'8 luglio 2024 e riguarda le modalità di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici.
Il decreto, adottato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il MEF, si rivolge nello specifico:
Si prevedono ricadute positive sui produttori, sulle regioni in cui avvengono queste produzioni tipiche originali, e sui consumatori, che potranno beneficiare di prodotti identificati dal disciplinare di produzione, sui quali sarà apposto un logo comune per i prodotti IGP UE artigianali ed industriali.
La predisposizione del suddetto disciplinare sarà infatti condizione necessaria, a partire dal 1 dicembre 2025, per la presentazione della domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali e industriali.
Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l'Unione Europea, estendendo ai prodotti artigianali e industriali le stesse tutele previste per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consentirà di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Costituiscono oggetto del contributo le spese sostenute per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, volte a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi.
Sono ammissibili al contributo le spese di consulenza professionale relative alla qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto finalizzate alla predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici.
Per quanto riguarda la domanda di accesso al contributo, queste le regole:
La data di fatturazione della prima spesa sostenuta non può essere anteriore al 27 dicembre 2023, data di pubblicazione della legge n. 206/2023.
Sono in ogni caso escluse le spese di consulenza professionale:
Il contributo è concesso nella misura dell'80% delle spese sostenute e valutate ammissibili.
L'importo massimo concedibile a ciascun soggetto beneficiario non può comunque essere superiore a euro 30.000,00 (trentamila/00), fermo restando il limite massimo dello stanziamento disponibile fissato in 3 milioni di euro.
Il contributo viene concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
In caso di insufficienza dello stanziamento, l'importo dei contributi sarà proporzionalmente ridotto per ogni soggetto ammesso.
L'erogazione del contributo sarà effettuata direttamente sul conto corrente bancario del soggetto beneficiario entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avvenuta concessione e previo invio della dichiarazione di riconducibilità delle fatture elettroniche emesse al CUP comunicato dalla competente divisione della Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, Dipartimento mercato e tutela del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Le modalità di presentazione della domanda di concessione del contributo, i controlli e le revoche sono definiti con decreto del direttore generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, Dipartimento mercato e tutela del Ministero delle imprese e del made in Italy.