Dopo la circolare 11 del 31 marzo 2023 con la quale venivano fornite in modo speculare chiarimenti circa la procedura di rilascio delle Informazioni Tariffaria Vincolanti (ITV), le Dogane, pubblicano in data 8 luglio 2024 la circolare 18/2024 con la quale rendono noto che a partire dal 1° ottobre 2024 saranno operative talune modifiche che impatteranno nella fase di presentazione delle domande, dell’istruttoria e del rilascio delle decisioni relative alle Informazioni Vincolanti in materia di origine (IVO).
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Le informazioni vincolanti in materia di origine, disciplinate dal Codice Doganale dell’Unione, sono delle decisioni amministrative che permettono all’operatore economico di ottenere conferma, da parte dall’Autorità doganale competente, dell’origine (preferenziale e non preferenziale) relativa al prodotto di interesse.
Il rilascio di un provvedimento IVO, vincolante per il titolare e per le Autorità doganali, di fatto ha un impatto positivo sotto il profilo economico e procedurale in quanto fornisce agli operatori economici la certezza del diritto per quanto riguarda la determinazione dell'origine del prodotto di interesse, semplifica l'attività dei servizi doganali al momento dello sdoganamento e contribuisce all'interpretazione uniforme delle norme in materia di origine.
In modo speculare alle IVO le autorità doganali competenti possono essere adite per il rilascio di Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) che, rispetto alle IVO, vengono rilasciate ai fini dell’attribuzione di uno specifico codice doganale ad un determinato prodotto e il cui valore, anche in questo caso, si estende a tutti i Paesi dell’Unione europea (si rinvia al precedente speciale).
Possono richiedere una IVO i soggetti stabiliti nel territorio doganale della UE o al di fuori di esso. In quest’ultima ipotesi è obbligatorio che il richiedente sia registrato ai fini dell’attribuzione del codice EORI.
In alternativa, il richiedente può nominare un rappresentante doganale stabilito nel territorio dell’Unione (la rappresentanza può essere diretta o indiretta).
Le Dogane precisano che la decisione IVO può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze valide ai fini dell’origine[1].
Non possono, pertanto, essere presentate - dallo stesso richiedente e per le medesime operazioni - più istanze relative a merci classificate nella medesima voce tariffaria e ottenute attraverso lo stesso processo di produzione con l’utilizzo di materiali equivalenti.
La domanda e la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa, è presentata all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui detta informazione deve essere utilizzata[2].
A decorrere dal 1° ottobre 2024, l’istanza sarà presentata all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane utilizzando l’apposito modulo di domanda. L’istanza, formulata esclusivamente mediante l’utilizzo del modulo indicato e firmata digitalmente dal richiedente, sarà inviata via mail al seguente indirizzo di posta elettronica dir.dogane.origine@adm.gov.it , unitamente a un documento di identità in corso di validità. La firma digitale del formulario di domanda costituisce esplicita sottoscrizione e accettazione di tutte le attestazioni ivi riportate, inclusa l’accettazione alla registrazione delle informazioni nella Banca dati della Commissione Europea. Alternativamente e previa scansione del modulo firmato con firma autografa, l’istanza sarà inviata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dir.dogane@pec.adm.gov.it. unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.
[1] Art. 16 CDU - RE Reg. di Esecuzione 2015/2447.
[2] Art. 19 CDU-RD – Reg. Delegato 2015/2446.
In generale, ai fini dell’attribuzione dell’origine, risulta di fondamentale importanza la corretta classificazione della merce per la quale viene richiesto il rilascio di una Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO).
Le Dogane sottolineano e invitano, qualora dovessero sussistere dubbi o incertezze in ordine alla classifica doganale della merce, gli operatori economici a valutare di formulare, preventivamente, un’istanza per il rilascio di un’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV).
Il modulo di domanda per la presentazione di una decisione IVO deve essere compilato in ogni sua parte secondo le istruzioni riportate sul retro dello stesso “Istruzioni per la compilazione della domanda di IVO”. Le informazioni richieste devono essere indicate negli appositi campi evitando, ove possibile, il rinvio a documenti allegati, tranne i casi in cui l’ampiezza della trattazione lo richiede (es. descrizione procedimento di lavorazione).
Nello documento di prassi, inoltre, le Dogane raccomandano l’attenta compilazione dei campi di cui si compone il modello di domanda. Nello specifico, per esempio, viene precisato che nel campo che si riferisce alla “Descrizione della merce e del procedimento che ha conferito il carattere originario” deve risultare dettagliato la funzione o l’uso, la composizione, il processo di fabbricazione subito, precisando l’origine delle materie prime o semilavorati utilizzati, della classifica doganale e del valore degli stessi. Allo stesso modo devono essere fornite precise e documentate informazioni attinenti al prezzo franco fabbrica del prodotto finito e al valore delle materie prime utilizzate, compilando tutti i campi indicati alla casella 7.2 Altrettanto precisa dovrà risultare la descrizione del processo di lavorazione che ha conferito alla merce il carattere originario (casella 7.3).
Al fine di semplificare le procedure ed incrementare l’efficienza e la celerità nel rilascio delle decisioni, l’istanza per il rilascio di una Informazione Vincolante in materia di Origine, è esaminata direttamente dall’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane. Dalla data di ricevimento dell’istanza, l’Ufficio nel termine di 30 giorni (fase preistruttoria) effettua una prima valutazione della ricevibilità della stessa. Tale fase preliminare ha lo scopo di constatare la correttezza formale dell’istanza, la completezza dei dati riportati e della documentazione allegata.
Al termine della fase preistruttoria e valutata positivamente la regolarità della domanda, la stessa può essere accettata. In tal caso, la data di accettazione corrisponde alla data di presentazione e coincide con l’avvio del procedimento che deve concludersi nel termine di 120 giorni. Qualora l’Ufficio Origine e Valore accerti che l’istanza è carente di informazioni necessarie o che le stesse non sono sufficienti per procedere all’accettazione, chiederà al richiedente di fornire le informazioni supplementari necessarie. Tali informazioni devono essere fornite entro un termine che non può superare i 30 giorni dalla data della richiesta.
Se invece non vi sono i presupposti per accettare la domanda il competente Ufficio provvederà a comunicare al richiedente i motivi in base ai quali l’istanza non può essere accettata e non può darsi luogo all’avvio del procedimento.
Conclusa la fase preistruttoria prende avvio la fase istruttoria che è curata dall’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane con il contributo dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, al quale, conclusa la fase preistruttoria, vengono inviati l’istanza e i documenti allegati affinché possa svolgere un’attività amministrativa di raccordo con tra gli Uffici e l’istante.
Le informazioni richieste dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente andranno fornite entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora risulti necessario acquisire documentazione o richiedere informazioni ulteriori indispensabili per la definizione dell’istruttoria, l’Ufficio provvede a formulare formale richiesta al richiedente che è tenuto a fornire quanto richiesto nel termine massimo 30 giorni. Durante tale periodo, i termini procedimentali si intendono sospesi e inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle informazioni e/o dei documenti richiesti. Qualora il richiedente non produca la documentazione entro i termini, la decisione non potrà essere adottata.
La decisione sull’istanza di IVO deve essere adottata e notificata al richiedente entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta. Un’importante precisazione fornita con il documento di prassi in esame riguarda invece i soggetti AEO; l’Agenzia si impegna a definire l’esito dell’istruttoria e la relativa IVO entro e non oltre 60 giorni dall’accettazione dell’istanza.
La decisione IVO ha una validità triennale a decorrere dalla data in cui acquisisce efficacia.
A decorrere dal 1° ottobre 2024 la IVO firmata digitalmente sarà trasmessa via PEC al richiedente e all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Avverso la decisione IVO è sempre ammesso il ricorso dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma secondo le regole ordinarie del processo tributario, tuttavia deve rilevarsi che nell’ipotesi in esame non è previsto da parte dell’Autorità doganale di conformarsi al principio del contraddittorio anticipato.
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Una decisione IVO cessa di essere valida prima della scadenza del termine in uno dei seguenti casi:
La cessazione del codice EORI determina la cessazione di validità della decisione in modo automatico ed immediato e la stessa non può più essere utilizzata.
Le decisioni possono, in qualunque momento, essere revocate dall’autorità doganale che le ha emesse se non sono conformi alle norme in vigore o se non risultano più soddisfatte una o più condizioni previste per la loro adozione. Sono revocate, inoltre, se non sono compatibili con una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
L’autorità doganale può annullare in ogni momento una decisione IVO se:
L’annullamento di una decisione IVO ha effetto retroattivo (ex tunc) e decorre dalla data di emissione della decisione. In caso di annullamento di una decisione IVO, il titolare non può presentare un’istanza per ottenere l’uso esteso (c.d. periodo di grazia).
Laddove una decisione IVO cessa di essere valida o interviene un provvedimento di revoca, il titolare, se ricorrono i presupposti e le condizioni specifiche può presentare un’istanza al fine di ottenere un ulteriore periodo di utilizzo della stessa. Tale “uso esteso” non può superare i 6 mesi dalla data della revoca o dalla data di scadenza della validità della decisione (c.d. “periodo di grazia”). L’uso esteso non è consentito nel caso in cui la decisione IVO sia stata adottata per merci da esportare.
Il provvedimento può essere concesso nel caso in cui:
Il provvedimento che autorizza l’uso esteso è emesso dall’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di accoglimento, nello stesso saranno riportate la data di decorrenza e di validità dell’autorizzazione, nonché la quantità di merce per le quali è stato richiesto un periodo di uso esteso.
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