Non è semplice dichiarare i redditi dei terreni che sono distinti in reddito dominicale e in reddito agrario.
Se l’attività agricola è esercitata dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale, questi deve dichiarare sia il reddito dominicale sia il reddito agrario.
Nel caso di usufrutto, il titolare della “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno poiché l’obbligato è l’usufruttuario.
Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona,
Il Quadro RA deve essere compilato dal titolare dell’impresa agricola in forma familiare e dal titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. L’obbligo non sussiste per il partecipante all’impresa familiare agricola, per il coniuge dell’azienda coniugale e per i soci di società semplici, società in nome collettivo o società in accomandita semplice oppure di società di fatto poiché devono compilare il Quadro RH.
Di seguito, la quarta parte dello speciale dedicato alla dichiarazione dei redditi dei terreni che approfondisce: il caso in cui il terreno è concesso in affitto ad uso non agricolo; quello in cui il terreno è affittato a un giovane agricoltore; il caso in cui i proprietari del terreno sono il coltivatore diretto o lo IAP ed il coniuge collaboratore nell'impresa familiare, il caso in cui il terreno è posseduto dalla società semplice e quello in cui è condotto in forma associata.
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Il terreno, per il periodo dal 1°.5 al 30.9, con reddito dominicale di 1.000 e reddito agrario di 900, è stato concesso in affitto ad uso campeggio per un canone di € 2.000.
reddito annuo | importo | rivalutazione | Importo rivalutato | Ulteriore rivalutazione 30% | Reddito imponibile annuo |
Dominicale (a) | 1.000 | 80%: 800 | 1.800 | 540 | 2.340 |
Dominicale (b) | 1.000 | 80%: 800 | 1.800 | 540 | 2.340 |
Agrario (c) | 900 | 70%: 630 | 1.530 | 460 | 1.990 |
Riparto in funzione del periodo di possesso:
Il canone di affitto per cinque mesi (€ 2.000) non va indicato nel Quadro RA ma nel Quadro RL nel rigo “redditi fondiari non determinabili catastalmente.
Riassumendo:
Il proprietario di un terreno, non soggetto all’IMU, con reddito dominicale di 1.000 e reddito agrario di 900 ha ceduto in affitto, per un periodo di otto anni e in regime non vincolistico, già due anni prima, ad un giovane agricoltore per un canone annuo di € 4.000.
reddito annuo | importo | rivalutazione | importo rivalutato | ulteriore rivalutazione 30% | reddito imponibile annuo |
Dominicale | 1.000 | 80%: - | - | 1.300 | 1.300 |
Agrario | 900 | 70%: - | - | - | - |
Il proprietario non dichiara il canone che ha percepito, ma dichiara il solo reddito dominicale non rivalutato nella misura dell’80% ma solo con la maggiorazione del 30% in quanto il contratto di affitto del terreno ad uso agricolo è stato stipulato per una durata non inferiore a cinque anni con un giovane coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di età inferiore a 40 anni (da indicare in colonna 7 con il codice 4).
L’affittuario è tenuto a dichiarare il reddito agrario soltanto ai fini previdenziali.
Se al terreno è attribuito il reddito dominicale di 1.000 e il reddito agrario di 900 e sono proprietari il coltivatore diretto (o l’imprenditore agricolo professionale) e il coniuge collaboratore nell’impresa familiare in ragione del 50% ciascuno:
Se al terreno di proprietà di una società semplice agricola, soggetto all’IMU, è attribuito un reddito dominicale di 1.000 e un reddito agrario di 900 e la società è composta dai soci
ciascun socio può compilare il Modello 730 ovvero il Modello REDDITI PERSONE FISICHE esponendo la quota di reddito spettante.
La dichiarazione della società
reddito annuo | importo | rivalutazione | importo rivalutato | ulteriore rivalutazione 30% | reddito imponibile annuo |
Dominicale | 1.000 | 80%: 800 | 1.800 | 540 | 2.340 |
Agrario | 900 | 70%: 700 | 1.530 | 460 | 1.990 |
La società deve compilare la dichiarazione REDDITI SP indicando al Quadro RA i suddetti redditi e al Quadro RS la quota di imputazione spettante a ciascun socio. Ai fini della compilazione del Modello 730 vanno indicate le quote di reddito dominicale imponibile o non imponibile e la quota di redito agrario per cui per i soci A e B il prospetto di riparto dei redditi deve considerare:
I soci A e B possono presentare il Modello 730 compilandolo con i seguenti dati nel Quadro A, su due righe barrando la casella “continuazione”:
Il socio C può presentare il Modello 730 compilandolo con i seguenti dati nel Quadro A, su due righe barrando la casella “continuazione”:
La dichiarazione dei soci A e B
reddito annuo | importo | rivalutazione totale | importo rivalutato | quota attribuita di reddito rivalutato 30% | rendita catastale attribuita imponibile |
Dominicale | 1.000 | 80%:800+540 | 2.340 | 2.340 | 1.000x 30%=300 |
Agrario | 900 | 70%:700+460 | 1.990 | 1.990 | 900x30%= 270 |
Non concorrono a formare il reddito complessivo i redditi dominicali e agrario se è barrata la casella 10 del Modello 730 dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale dichiarante se iscritto alla previdenza agricola; lo stesso dicasi per il collaboratore familiare del coltivatore diretto titolare dell’impresa agricola se è iscritto alla gestione previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola alla quale partecipa attivamente.
Per l’anno 2023 non concorrono a formare il reddito complessivo i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, ma devono essere indicati tra i “redditi fondiari non imponibili” ai fini previdenziali.
Un terreno, non assoggettato all’IMU, con reddito dominicale di 1.000 e reddito agrario di 900 è condotto in forma associata in ragione del 30% dal proprietario coltivatore diretto e del 70% da un associato.
Il proprietario indica nella propria dichiarazione:
Per l’anno 2023 non concorrono a formare il reddito complessivo i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, ma devono essere indicati tra i “redditi fondiari non imponibili” ai fini previdenziali.