Speciale Pubblicato il 04/07/2024

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Pagamenti tardivi della PA e riduzione dell'indennità al dirigente

di dott. Diego Quaranta

La legge 41 2023 prevede la riduzione dell'indennità di risultato per i dirigenti amministrativi se l'ente paga in ritardo. Un commento



Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, meglio conosciuto con l’acronimo PNRR, in sede di conversione nella Legge 21 aprile 2023 n. 41 ha subìto, in tale occasione, alcune importanti integrazioni e modifiche, tra le quali compare l’aggiunta del nuovo art. 4-bis rubricato “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”.

L’inserimento del sopracitato articolo, oggetto di questa sintetica analisi, si pone in linea di continuità con l’evoluzione normativa che, a partire dal Dlgs 231/2002 di recepimento italiano delle direttive europee (in particolare della direttiva 2000/35/CE), ha posto l’attenzione sul ritardo dei pagamenti nell’amministrazione pubblica.

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Riduzione indennità per pagamenti tardivi: l' evoluzione normativa

Percorrendo un sintetico excursus normativo-temporale delle principali tappe che hanno interessato la materia, individuiamo l’art. 4 del Dlgs 231/2002 avente ad oggetto l’introduzione del limite temporale di pagamento dei debiti commerciali entro 30 e 60 giorni; successivamente risulta degno di nota l’introduzione del sistema sanzionatorio per il tardivo pagamento dei debiti commerciali, attuato  a  livello europeo con la direttiva 2011/7/UE e, a livello nazionale, con il Dlgs 192/2012 appunto di recepimento di tale direttiva europea.

Risulta quindi fin da subito ben chiaro l’obiettivo che l’Europa in primis e il legislatore italiano poi hanno imposto alle pubbliche amministrazioni: garantire la tempestività dei pagamenti per immettere liquidità nel sistema economico e per normalizzare le tempistiche di pagamento.

Il legislatore,  già con la legge 145/2018, nell’art. 1 c. 849, introduce la possibilità alle P.A. di ottenere anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti “al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento” ma, cosa ancora più interessante, è il c. 865 che introduce per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale una novità, ossia l’onere di regioni e province di integrare nel contratto dei propri direttori generali – nonché dei propri direttori amministrativi in assenza di dirigenti – uno specifico obiettivo volto a rispettare i tempi di pagamento con diretta incidenza sull'indennità di risultato degli stessi.

 Viene altresì precisato che il valore minimo vincolato al parametro del ritardo nei pagamenti non può essere inferiore al 30% del quantum spettante a titolo di indennità di risultato.

Non deve quindi stupire che, con il nuovo art. 4bis inserito nella  Legge 21 aprile 2023 n. 41, il legislatore abbia confermato e ulteriormente consolidato il proprio orientamento volto a contrastare il ritardo dei pagamenti.

Riduzione indennità per pagamenti tardivi: il nuovo articolo di legge

Analizzando nel dettaglio l’art. 4bis viene introdotto anche per le Amministrazioni centrali dello Stato l’onere di provvedere ad adottare misure specifiche volte ad efficientare il processo di spesa con idonea indicazione nella nota integrativa. 

Il comma 2 di tale articolo, riferendosi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pone l’onere di prevedere, nei propri sistemi di valutazione delle performance, l’adozione di misure volte a ridurre le tempistiche di pagamento, esattamente come accadde dal 2018 per il Servizio Sanitario Nazionale con la legge 145/2018. 

Nello specifico, tale articolo 2bis, precisa che, nella determinazione del quantum attribuibile annualmente come indennità di risultato ai dirigenti (o ai responsabili dei pagamenti, ove i primi non fossero presenti), la quota legata al Key Performance Indicators (KPI) relativo raggiungimento dell’obiettivo di cui art 2 c. 4-bis della Legge 21 aprile 2023 n. 41 (ritardo nei pagamenti), deve essere significativa e, pertanto, non inferiore al 30% del totale di tale indennità prevista. 

Ciò significa che, ad esempio, se il totale della retribuzione variabile di risultato è pari a 10.000€, il mancato raggiungimento dell’obiettivo sul KPI dei pagamenti, comporterà che il massimo erogabile sarà 7.000€, se l’amministrazione ha correttamente dato peso almeno 30% a tale indicatore.

Risulta quindi evidente che la locuzione “non inferire al 30%” debba intendersi come soglia minima al di sotto della quale la quota di premialità legata al risultato del ritardo dei pagamenti non può scendere rispetto al 100% dell’indennità di risultato e come chiara indicazione che tale fattore ha un peso specifico rilevante (circa 1/3 dell’intera indennità di risultato).

Il corretto indicatore per la verifica del conseguimento del risultato

Chiarito il parametro e il relativo funzionamento, si pone ora il problema – molto controverso - relativo a quale sia il corretto indicatore da porre alla base per la verifica del conseguimento – o meno – del risultato, per evitare che si utilizzi un parametro errato con possibili rilevanti conseguenze anche di natura sanzionatoria. 

A supporto di questa problematica, è il legislatore stesso a chiarire che l’indicatore da prendere in considerazione al fine dell’individuazione degli obiettivi annuali deve essere il Tempo Medio del Ritardo (TMR) e non l’Indicatore della Tempestività dei Pagamenti (ITP) né tantomeno il Tempo Medio di Pagamento (TMP).

Come noto, per TMR si intende il tempo medio di ritardo, ed è calcolato sulle base delle fatture emesse nel periodo di riferimento, fino al relativo pagamento, prendendo in considerazione la data di osservazione del fenomeno.

 Tale indicatore, come illustrato da ANCI  “consente di rilevare la situazione corrente dei tempi di pagamento dell’Ente, non essendo influenzato dal pagamento di fatture ricevute in periodi antecedenti a quelli oggetto dell’analisi, ed è utilizzato per le analisi statistiche sull’andamento dei tempi medi di pagamento e di ritardo dei debiti commerciali delle PA (con opportune metodologie di stima)”.

Gli atri due indicatori, ossia ITP l’Indicatore (o indice) di Tempestività dei Pagamenti (annuale o trimestrale) e il TMP ossia il Tempo Medio di Pagamento, non devono presi in considerazione.

Questo chiarimento legislativo è da ritenersi opportuno poiché il legislatore non ha voluto, almeno in questo caso, lasciare spazio all’incertezza, indicando invece in modo preciso e puntuale quale sia l’indicatore chiave da prendere come parametro per il monitoraggio del timing dei pagamenti.

Riduzione indennità per pagamenti tardivi: gli effetti

Gli effetti di quanto sinteticamente sopra analizzato, a parere di chi scrive, decorrono già dal 2024 e, pertanto, le amministrazioni pubbliche devono provvedere tempestivamente – se non già fatto – ad inserire, negli obiettivi posti ai dirigenti, tale clausola, poiché la valutazione della performance sarà quella valutata nel 2025 sulla base dei dati del 2024.

La circolare 17 della Ragioneria Generale dello Stato, infine, fornisce una interessante precisazione che giova riportare, ossia che la verifica del raggiungimento degli obiettivi deve essere effettuata dall’Organo di revisione ma che deve essere demandato all’Organismo Indipendente di Valutazione o al Nucleo Indipendente di Valutazione il controllo sulla retribuzione di risultato.

L’effettiva decurtazione di parte della retribuzione di risultato ai dirigenti, in caso di mancato raggiungimento del KPI analizzato comporterà sicuramente qualche critica ma, a parere di chi scrive, ove non preliminarmente ed espressamente indicata nel Piano della performance,  potrà anche comportare la nascita di un importante contenzioso. 

Pertanto, si auspica che le amministrazioni pubbliche adottino e si uniformino quanto prima a queste nuove indicazioni.

Dare un giudizio complessivo ex ante se sia corretto o meno attribuire un peso specifico così impattante sul quantum della retribuzione di risultato in capo ai dirigenti,  non è certamente cosa facile poiché non è tutto sotto il loro diretto controllo ma, anche in questo caso, a parere di chi scrive, l’esperienza potrà permettere di attuare manovre correttive verso quella che risulta essere la strada maestra da seguire.



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