Speciale Pubblicato il 28/06/2024

Tempo di lettura: 7 minuti

Dichiarare i redditi dei terreni 2024 per l'anno 2023: il quadro RA - 1° parte

di Mogorovich Dott. Sergio

Dichiarazione redditi dei terreni: cosa non si dichiara nel quadro RA; coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale IAP; rivalutazione terreni, agroenergie, IMU



Non è semplice dichiarare i redditi dei terreni che sono distinti in reddito dominicale e in reddito agrario.

Se l’attività agricola è esercitata dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale, questi deve dichiarare sia il reddito dominicale sia il reddito agrario

Nel caso di usufrutto, il titolare della “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno poiché l’obbligato è l’usufruttuario.

Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona

Il Quadro RA deve essere compilato dal titolare dell’impresa agricola in forma familiare e dal titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. L’obbligo non sussiste per il partecipante all’impresa familiare agricola, per il coniuge dell’azienda coniugale e per i soci di società semplici, società in nome collettivo o società in accomandita semplice oppure di società di fatto poiché devono compilare il Quadro RH.

Di seguito, la prima parte dello speciale dedicato alla dichiarazione dei redditi dei terreni.

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Dichiarare i redditi dei terreni: quali terreni non vanno dichiarati nel quadro RA

Nel Quadro RA non vanno dichiarati:

  1. i redditi che non sono produttivi di reddito dominicale e/o agrario quali:

Dichiarare i redditi dei terreni: coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)

Per l’anno 2023 i redditi dominicali e agrari non concorrono a formare la base imponibile dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale dei CD e degli IAP che sono iscritti alla previdenza agricola (art. 1, comma 44, della l. 232/2016), circostanza che va segnalata nel Quadro relativo ai terreni barrando la casella di colonna 10 del Quadro A del Modello 730 o del Quadro RA del Modello REDDITI PERSONE FISICHE.

Se la condizione sussiste solo per una parte dell’anno, vanno compilati due righi per lo stesso terreno (compilando la casella “continuazione”) barrando la casella “Coltivatore diretto o IAP” solo per il terreno interessato dall’agevolazione. La stessa regola va osservata anche qualora il terreno sia stato interessato da più situazioni nello stesso anno.

Va ricordato che il beneficio è di carattere soggettivo per cui non ha alcuna rilevanza il fatto che il terreno non sia stato coltivato o sia stato concesso o assunto in base ad un contratto di affitto.

L’agevolazione si applica anche a favore dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto (barrando la colonna 10) a condizione che:

Dichiarare i redditi dei terreni: la rivalutazione dei terreni

Il reddito dominicale e agrario sono determinati mediante appositi coefficienti catastali applicando le seguenti avvertenze:

Se i terreni sono concessi in affitto per uso agricolo, con contratto di durata non inferiore a cinque anni, non si applica la rivalutazione dei redditi dominicali nella misura dell’80% e dei redditi agrari nella misura del 70% se l’affittuario è un giovane:

LA RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DEI TERRENI

RIVALUTAZIONE

NO CD/IAP – REDDITO DOMINICALE

NO CD/IAP –REDDITO

AGRARIO

CD/IAP – REDDITO DOMINICALE

CD/IAP – REDDITO AGRARIO

CD/IAP FINO 40-REDDITO DOMINICALE (a)

CD/IAP FINO 40- REDDITO AGRARIO (a)

Rendita catastale

100

100

100

100

100

100

Rivalutazione l. n. 662/1996

80%

70%

80%

70%

-

-

Rendita rivalutata

180

170

180

170

100

100

 

Ulteriore rivalutazione

30%

30%

-

-

-

-

 

Rivalutazione totale 

234

221

180

170

100

100

 

a) Il contratto di affitto deve avere una durata minima di cinque anni.

Avvertenza: nella dichiarazione dei redditi al quadro A del Modello 730 e al quadro RA del modello Redditi –Persone fisiche va indicata la redita catastale non rivalutata, ma ai fini del computo della partecipazione al reddito complessivo va considerata la redita catastale rivalutata.

 

Dichiarare i redditi dei terreni: le agroenergie

La produzione e la cessione di energia elettrica o calorica da fonti rinnovabili agroforestali (c.d. “biomasse”) fino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni di vegetali che provengono direttamente dal fondo e di prodotti chimici che derivano da prodotti agricoli che provengono prevalentemente dal fondo, che sono effettuate dagli imprenditori agricoli sono considerate “attività connesse” ai sensi dell’art. 2135 del codice civile per cui sono produttive di reddito agrario (art. 1, comma 423, della l. 23.12.2005, n.266) e vanno indicate nel Quadro A o RA

Per la parte eccedente di produzione di energia non è possibile presentare il modello 730 ma va utilizzato il modello REDDITI Persone fisiche, ove nel Quadro RA va compilato per la produzione di energia entro i suddetti limiti e il Quadro RD per la parte eccedente ovvero il Quadro RF o RG per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Dichiarare i redditi dei terreni: l'IMU

Come regola generale l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale, a differenza del reddito agrario che ne è assoggettato.

Terreno

IMU

Irpef e relative addizionali

non affittato

Soggetto all’IMU

Solo reddito agrario

non affittato

Esente dall’IMU

Reddito dominicale e reddito agrario

affittato

Soggetto o esente IMU

Conduttore: reddito agrario

affittato

Soggetto o esente IMU

Locatore: reddito dominicale

 

Va barrata la casella “IMU non dovuta” se il terreno è esente dall’IMU, cioè se:



TAG: Redditi Persone Fisiche 2024 Agricoltura e pesca 2024 Dichiarazione 730/2024: novità