L’istanza di interpello in esame (n.138 del 20.06.2024) riguarda ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, costituito nel 1961, che svolge attività sociosanitaria e assistenziale in immobili posseduti in piena proprietà classificati nelle categorie catastali B/1 e D/4.
Dovendo effettuare sui predetti immobili interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, dichiara di voler usufruire della detrazione prevista dall'art. 119 del D.l n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), con l'applicazione delle modalità di calcolo ai sensi del comma 10 bis, norma cit. (esercitando l'opzione per lo sconto in fattura).
Tuttavia, l’ente ecclesiastico rappresenta anche che non ha mai avanzato richiesta per l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, pure essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 10 d.lgs. n. 460/97, ma che intende ottenere l'iscrizione al RUNTS prima di affidare e avviare i lavori sopra citati.
Alla luce della delineata situazione concreta, l’ente domanda se
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Le Entrate ribadiscono come, ai sensi del comma 9, lettera d-bis), dell'art. 119 del Decreto Rilancio, la detrazione si applica agli interventi effettuati
La Circolare n. 23/E del 2022 ha, inoltre, chiarito che i soggetti indicati (ONLUS, ODV e APS), possono avvalersi del Superbonus anche qualora abbiano acquisito la qualifica di «enti del terzo settore» ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
Con la successiva circolare dell'8 febbraio 2023, n. 3/E è stato, inoltre, precisato che la tassativa elencazione dei soggetti contenuta nella norma, non richiamando tutti gli Enti del Terzo Settore, limita il proprio ambito applicativo solamente alle ONLUS, alle APS e alle OdV. Occorre, tuttavia, tener conto dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore e della conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
L'iscrizione a quest'ultimo, infatti, consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa.
In particolare, per le ONLUS, che conseguono l'iscrizione nel RUNTS, avviene la cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS ma tale cancellazione non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente.
Di conseguenza, il passaggio dall'Anagrafe delle ONLUS al RUNTS comporta una sostanziale continuazione della operatività della ONLUS, che acquisisce formalmente la qualifica di ETS e, pertanto, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dal citato comma 10bis, dell'articolo 119 del decreto Rilancio a condizione che vengano rispettati gli ulteriori requisiti ivi previsti.
Con riferimento alle ONLUS, l'articolo 1 D.M. 18 luglio 2003, n. 266 ha disposto che l'iscrizione nella predetta Anagrafe ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997.
Parimenti per le ODV, e per le APS è previsto normativamente che l'iscrizione nei rispettivi registri ha effetto costitutivo e sia condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Il D.M. 15 settembre 2020, n. 106, all’art. 7stabilisce che: l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.
In altri termini, l'iscrizione nel RUNTS nelle sezioni dedicate alle ODV e APS è condizione necessaria per mantenere/acquisire la relativa qualifica.
In base al quadro normativo sopra delineato si ritiene, pertanto, che l'iscrizione al RUNTS, per le ONLUS con la ''trasformazione'' in ETS e per le ODV e le APS, mantenendo la stessa qualifica, non osta alla fruizione del Superbonus e consente l'applicazione della modalità di calcolo di cui al comma 10bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
Ne consegue, in particolare, che una ONLUS iscritta nella relativa Anagrafe prima dell'operatività del RUNTS continua a mantenere i medesimi benefici previsti dal decreto Rilancio anche successivamente all'acquisizione della qualifica di ETS a seguito dell'iscrizione al RUNTS.
Diversamente, un ente iscritto al RUNTS che, pur possedendo i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'iscrizione alla predetta Anagrafe delle ONLUS non si sia iscritto acquisendone la relativa qualifica, non può accedere al Superbonus in quanto, come chiarito, la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 del citato articolo 119 non richiama gli Enti del Terzo Settore.
Con specifico riferimento, agli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, con le circolari del 26 giugno1998, n. 168 e del 22 gennaio 1999, n. 22/E è stato precisato che detti soggetti possono acquisire la qualifica di ONLUS e accedere al relativo regime tributario limitatamente ai settori di cui al comma 1, lett. a), dell'articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 a condizione che:
In sostanza, dunque, un ente ecclesiastico avrebbe dovuto iscriversi alla suddetta Anagrafe per poter accedere alle agevolazioni fiscali riservate alle ONLUS, ivi compreso il Superbonus.
Alla luce di quanto evidenziato, poiché l'Istante afferma che, pur possedendo i requisiti necessari, non ha mai richiesto l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS (e, non ha mai acquisito la qualifica di ONLUS), non può accedere al Superbonus: non rientra, infatti, tra i soggetti tassativamente elencati nel citato articolo 119, comma 9, lett. dbis, del decreto Rilancio.
A nulla rileva inoltre la sua dichiarata intenzione di iscriversi al RUNTS perché come ETS non potrebbe comunque usufruire dell’agevolazione in oggetto.