La Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 10356 del 17/04/2024, torna sulla questione relativa alle modalità di notifica al soggetto irreperibile, indicando la rotta da seguire.
Di seguito ulteriori dettagli.
L'articolo continua dopo la pubblicità
La notifica al soggetto irreperibile deve rispettare determinati step introdotti al fine di salvaguardare la legittimità non solo del procedimento di notifica ma, cosa ancora più importante, la validità dell’eventuale contenzioso instaurato successivamente
In tal senso, l’art.140 del cpc espressamente prevede che “la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.”
Tale disposizione normativa deve essere coordinata con quanto stabilito dalla legislazione speciale tributaria e, nello specifico, con il contenuto dell’ art. 60, lett. e) , del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede che : “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche…. E) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Dello stesso autore ti consigliamo l'eBook Indagini Finanziarie
Si possono ricavare, pertanto, due distinte ipotesi di irreperibilità:
Al di là delle ipotesi elencate, le conseguenze del mancato rispetto della procedura di notifica, in ogni caso, determinano effetti variegati a seconda del raggiungimento o meno dello scopo dell’atto notificato.
In estrema sintesi , la notifica ha un mero intento di scopo (far conoscere l’atto impositivo al destinatario) ma non si traduce mai in un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo.
Sul punto si richiama, fra le tante, la seguente pronuncia della Cassazione (ordinanza n. 6944/2022) che ha ormai confermato un principio granitico per il giudice di legittimità:
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal controricorrente, è nulla e non inesistente la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto; conseguentemente, la nullità è sanabile mediante costituzione della parte - che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione - o in forza della rinnovazione della notifica, ai sensi dell'articolo 291 c.p.c.” (Cass., Sez. V, 6 marzo 2015, n. 4584; Cass., Sez. Lav., 23 ottobre 2013, n. 24032; Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2012, n. 18238; Cass., Sez. V, 5 febbraio 2007, n. 2413).
Tali pronunce, a completamento di quanto indicato, vanno completate con il recente art. 7-sexies contenuto nella L. 9.8.2023 di riforma fiscale la quale ora prevede, accanto alla nullità sopra richiamata, l’ipotesi estrema dell’inesistenza della notifica nei casi in cui la stessa è priva dei suoi elementi essenziali o è effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti.
Dello stesso autore ti consigliamo l'eBook Indagini Finanziarie
Nel caso di specie, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell' art. 140 cod. proc. civ. , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , non avendo la CTR ritenuto la nullità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta con le forme della irreperibilità relativa del destinatario, in ragione del mancato inoltro, a seguito del deposito del plico nella casa comunale, della raccomandata informativa.
Appare evidente, pertanto, come per il ricorrente, nell’ipotesi di irreperibilità, l’agente della riscossione avrebbe dovuto regolarmente notificare la raccomandata informativa di deposito del plico raccomandato, tramite specifica comunicazione.
Dello stesso autore ti consigliamo l'eBook Indagini Finanziarie
La Corte di Cassazione, dopo aver succintamente indicato gli elementi fondamentali che regolano le notifiche ai soggetti irreperibili nelle due ipotesi precedentemente indicate al punto 1) del presente contributo, specifica l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità su tale tema, rimarcando, pertanto, il seguente principio di diritto : “Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata”
Per converso, per le ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.
Accertato che, nel caso per il quale sono stati investiti i Giudici di legittimità, la notificazione della cartella di pagamento al contribuente era avvenuta a mezzo messo notificatore ed eseguita nelle forme previste dall' art. 140 cod. proc. civ. per la notifica a persona relativamente irreperibile, a mezzo il deposito nella casa comunale e l'invio, successivo, accertata l'irreperibilità relativa e la effettiva residenza del destinatario, di regolare raccomandata a.r. di avviso informativo ritornata al mittente per compiuta giacenza, il ricorso veniva respinto e il contribuente condannato al rimborso delle spese di lite.
Dello stesso autore ti consigliamo l'eBook Indagini Finanziarie