È noto che, il D. Lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore, CTS, afferma senza equivoci il ruolo centrale del bilancio e della rendicontazione degli Enti del Terzo Settore, ETS, segnando una forte discontinuità con la previgente disciplina, dove il rendiconto, da un lato, ricopriva primariamente una funzione amministrativa, dall’altro, costituiva una forma di determinazione dei valori di flusso di sintesi del periodo funzionale agli obblighi fiscali. Il quadro normativo attuale rafforza la rilevanza del dato contabile quale parametro fondamentale per verificare gli aspetti essenziali dell’ETS, ad esempio:
coerentemente, l’articolo 13, CTS, individua gli schemi fissi del bilancio, Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di missione, Rendiconto per cassa, declinati nei modelli del DM 5.3.2020, MLPS, mentre il principio contabile OIC 35, specifica le regole contabili per la rendicontazione.
Il presente contributo si sofferma sulla rendicontazione dei costi e proventi figurativi che, seppure non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, trovano origine egualmente dalla gestione dell’ente.
I punti nel proseguo attenzionati riguardano:
L'articolo continua dopo la pubblicità
Il Rendiconto gestionale, RG, nel Modello indicato dal DM 2020, MLPS, segue una rappresentazione per area di gestione (coerentemente alle indicazioni dell’art. 87, CTS) prevedendo in calce una sezione distinta per gli oneri e proventi figurativi che accoglie i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui al co. 1 dell’art. 17, CTS.
Nello specifico della norma, come noto, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Di conseguenza, l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
In altri termini, sempre la norma citata (art. 17), permette di valorizzare i costi figurativi connessi all’impiego dei volontari, sebbene questi non ricevano alcuna retribuzione in ragione della gratuità delle loro prestazioni.
Ciò apre la questione sul metodo da utilizzare per valorizzare tali oneri nel rispetto del principio della trasparenza e della corretta rendicontazione del costo.
L’approccio generalmente accettato è quello del costo di sostituzione che si attribuisce alle ore di attività volontaria la retribuzione che si sarebbe dovuta corrispondere a un lavoratore per la medesima attività (con riferimento ai parametri dell’adeguato salario del CCNL).
Il calcolo segue i seguenti step:
Tale procedura si rivela particolarmente utile per le organizzazioni di volontariato, ODV, che, per lo svolgimento delle proprie attività, possono ricevere il solo rimborso dei costi documentati.
Sotto il profilo contabile tale voce non rientra nel calcolo dell’avanzo o disavanzo di gestione dell’Ente.
Riguardo al metodo di calcolo, le autrici evidenziano che non è previsto un CCNL ad hoc per il terzo settore (come per gli altri settori: servici, commercio, industria, altro), di conseguenza si applica il CCNL (probabilmente dei servizi) per estensione analogica. Data la rilevanza del Terzo settore, sarebbe auspicabile prevedere un CCNL ad hoc per gli ETS anche per le ragioni che si spiegano nei punti successivi.
La rendicontazione dei costi relativi all’impiego di volontari, oltre a rendere visibile il peso economico del volontariato, potrebbe incidere in positivo sul mantenimento della qualifica di ETS.
Quantificare le ore di impiego dei volontari, infatti, facilita le realtà del Terzo settore nel mantenere il rapporto di secondarietà delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale (art. 6 CTS).
In particolare, ogni attività svolta dietro corrispettivo si considera attività diversa e il quantum delle spese sostenute può essere determinante ai fini del calcolo del test che verifica la strumentalità delle attività diverse rispetto a quelle generali (art. 5, CTS). Il Dm 107/2021 prevede che gli ETS possono svolgere attività diverse, purché:
La valorizzazione dell’impiego di volontari, riguarda anche le ODV che, per definizione della loro natura giuridica, devono altresì dimostrare di avvalersi in via prevalente dell’apporto volontario dei propri associati, e non di lavoratori retribuiti.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella Nota n.18244/2021, si è occupato di distinguere le metodologie di calcolo che le ODV dovranno utilizzare a seconda del tipo di adempimento.
In particolare, mentre per calcolare il rapporto tra lavoratori e volontari potrà essere utilizzato il cosiddetto criterio capitario basato sul numero di volontari iscritti, per determinare i costi complessivi dell’ente occorrerà moltiplicare le ore di attività prestate per la retribuzione prevista dalle corrispondenti qualifiche dei CCNL, quantificando così l’apporto dei volontari in un valore economicamente misurabile.
Il principio contabile, OIC 35, coerentemente con quanto previsto dall’art. 17, CTS ai fini della composizione del bilancio degli enti del Terzo Settore prevede che: i costi e proventi figurativi, opportunamente documentati, sono rilevati in calce al rendiconto gestionale al fair value della prestazione ricevuta o eseguita se attendibilmente stimabile. Nel determinare il valore del costo figurativo del volontario l’ente fa riferimento alla retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n°81.
Qualora il fair value non sia attendibilmente stimabile, l’ente ne dà conto nella relazione di missione.
Il prospetto degli oneri, come i proventi figurativi, non deve accludere quanto già rendicontato nell’area gestionale delle attività generali o delle attività diverse (o altre aree).
La relazione di missione, nella sezione parti correlate, deve illustrare i costi e proventi figurativi di competenza dell’esercizio amministrativo, che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’ente.
Visita la nostra sezione dedicata al Terzo Settore con Software, ebook e Formulari sempre aggiornati, tra questi ti segnaliamo in particolare: