Speciale Pubblicato il 21/06/2024

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Divieto di compensazione crediti fiscali edilizi

di Mogorovich Dott. Sergio

Compensazione dei crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi per debiti erariali superiori a 10.000 euro



All’art. 121 del d.l. 19.5.2020, n. 34, per effetto dell'art. 4 del d.l. 29.3.2024, n. 39, è stato aggiunto il comma 3-bis sull’utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi a fronte di debiti erariali presenti complessivamente in misura superiore a 10.000 euro

La norma, che è stata modificata in sede di conversione in legge, attende le modalità di attuazione e la decorrenza che sono demandate ad un prossimo d.m.

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Crediti fiscali edilizi: divieto di compensazione

In base al citato comma 3-bis, il contribuente non può avvalersi della possibilità di compensazione se ha iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti, il cui titolo di riscossione sono:

Il divieto di compensazione è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni:

La presenza di provvedimenti di sospensione e di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza esclude il divieto.

La compensazione dei crediti di imposta, presenti nella piattaforma telematica prevista dal comma 7, del citato art. 121, è sospesa fino a concorrenza dei suddetti ruoli e carichi.

La norma non è immediatamente operante al momento del ricevimento dell’atto ma soltanto dopo che è scaduto il termine di 60 giorni nonché l’ulteriore termine di 30 giorni dalla data della notifica senza che sia intervenuto il pagamento di tale atto ovvero non è stata emesso un provvedimento di sospensione o di rateazione del debito

Tuttavia, il beneficio viene meno in presenza di decadenza di tale provvedimento.

Crediti fiscali edilizi: esclusioni dal divieto di compensazione

Il divieto di compensazione non opera per iscrizioni a ruolo aventi ad oggetto pretese diverse dalle imposte erariali (ad esempio, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, infrazioni al codice della strada, ecc.) il cui ammontare non concorre a formare la soglia di 10.000 euro.

L’art. 4 citato esclude dal divieto i debiti che:

a) sono oggetto di sospensione del pagamento in via amministrativa (art. 39 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602) o giudiziale (art. 47 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546);

b) sono oggetto di piani di pagamento rateale (art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602) ma solo se non è intervenuta la decadenza, cioè se il debitore non ha pagato otto sette rate, anche non consecutive.

c) crediti esclusi dal divieto indicati all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, cioè:

Un problema particolare ha per oggetto l’accertamento esecutivo (art. 29 del d.l. 31.5.2010, n. 78) per il quale si prospettano le seguenti situazioni:

Crediti edilizi fiscali: i ruoli a titolo definitivo

La norma non prevede la possibilità di utilizzare il credito secondo quanto è previsto dall’art. 31, comma 1, del d.l. 31.5.2010, n. 78, che inibisce la possibilità di operare la compensazione orizzontale dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Crediti edilizi fiscali: i controlli

La verifica della presenza dell’esclusione della compensazione viene fatta sui modelli F24 ai sensi dell’art. 37, commi 49-ter e 49-quater, del d.l. 4.7.2006, n. 223.

Nel caso di irregolarità, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano come non effettuati, evento che unitamente alla sanzione prevista, viene portato a conoscenza del contribuente il quale ha trenta giorni di tempo per fornire eventuali chiarimenti

L’iscrizione a ruolo non è eseguita se viene effettuato il pagamento entro tale termine ma, in assenza la cartella di pagamento è notificata entro il 31.12 del terzo anno successivo a quelli di presentazione della delega di pagamento modello F24 (comma 49-ter).



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