Con la circolare n. 16/2024 del 29 maggio 2024, le Dogane hanno fornito indicazioni operative ai fini della corretta gestione degli adempimenti dichiarativi e degli altri adempimenti necessari nel regime del transito. La suddetta circolare annulla e sostituisce la recente circolare n. 10/2024 dello scorso 11 aprile in considerazione del fatto che, a seguito della pubblicazione del documento di prassi, erano emerse difficoltà per il sistematico e immediato adeguamento da parte degli operatori economici e degli Uffici delle dogane alle modalità operative specificate nel documento di prassi.
La necessità di intervento da parete delle Dogane con l’apposita circolare, nasce dall’esigenza di contrastare talune prassi non conformi alla regolamentazione unionale adottate dagli operatori economici nella compilazione delle dichiarazioni doganali presso gli uffici doganali di partenza nazionali con specifico riguardo ai seguenti aspetti:
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In generale, il transito quale regime doganale speciale, consente, a fronte di apposita garanzia, di trasportare merci non unionali (o unionali), sotto vigilanza doganale da un punto all’altro del territorio unionale senza che le stesse siano sottoposte ai dazi all’importazione o ad altri oneri.
Il titolare del regime dovrebbe a fornire una garanzia a copertura dell’importo di un’eventuale obbligazione.
Esistono due categorie di regime di transito comune: la T1 e la T2. Esse infatti riflettono la diversa posizione delle merci trasportate.
La detta vigilanza doganale presuppone, dunque, l’osservanza di specifici adempimenti. Di seguito procediamo a passare in rassegna le nuove istruzioni operative specificate nel documento di prassi in esame.
Secondo la normativa doganale di riferimento[1] l’Ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci raggiungeranno l’Ufficio doganale di destinazione. Il termine fissato per la presentazione delle merci a destino è vincolante e, qualora le merci siano presentate presso l’ufficio doganale di destinazione dopo la scadenza di tale termine, si considera comunque rispettato il termine solo se è possibile dimostrare all’Ufficio doganale di destinazione in modo soddisfacente che il ritardo non è oggettivamente imputabile al titolare dell’autorizzazione o al vettore.
In considerazione di quanto sopra, con la circolare in esame pertanto viene precisato che la determinazione a priori di tempi limite, anche solo indicativi, cui attenersi a livello nazionale o anche territoriale appare inopportuna. Per tale ragione, il termine indicato dal dichiarante deve intendersi accettato salvo motivato intervento di modifica, in fase di controllo, della dogana.
In generale, le informazioni da riportare sul documento di transito devono essere precise[2] al fine di evitare oppure a consentire l’accertamento di una eventuale sostituzione, durante il tragitto, del mezzo di trasporto. Pertanto, le Dogane precisano che non è possibile indicare in nessun caso l’utilizzo di indicazioni generiche (“CAMION”, “AEREO”, “RIMORCHIO”, ecc.).
Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimodale[3], il titolare del regime di transito, se la situazione logistica relativa al punto di partenza non consente di conoscere l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, può essere autorizzato ad indicare il numero identificativo del container, cassa mobile o semirimorchio a condizione che tali unità di trasporto multimodale rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati sulla stessa unità di trasporto.
Alle stesse condizione se il titolare del regime di transito è in possesso dello status di AEOC e le pertinenti informazioni possono essere rintracciate, ove necessario, dalla dogana mediante le scritture del titolare del regime di transito, il titolare può essere esonerato dall'obbligo di inserire l’identificativo del mezzo di trasporto nella dichiarazione di transito presentata all'ufficio di partenza.
In questo caso sarà necessario indicare il codice di certificato AEOC.
La normativa doganale[4] dispone che le merci vincolate al regime in esame sono identificate mediante la sigillatura.
Tuttavia, l’Ufficio doganale competente ha la facoltà di decidere di non sigillare le merci vincolate al regime di transito unionale e di basarsi, invece, sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa.
La decisione di non sigillare le merci (dispensa) vincolate al transito può riguardare:
In entrambi i casi, la dispensa dalla sigillatura deve essere autorizzata preventivamente dall’ Ufficio doganale e deve formare oggetto di specifico provvedimento su richiesta del titolare del regime, il cui possesso dovrà essere indicato nella dichiarazione di transito.
L’operatore, per ottenere la dispensa, deve fornire alla Dogana competente, i seguenti elementi e documenti:
In caso di mancato rispetto delle condizioni poste a base della dispensa, verrà immediatamente revocata l’autorizzazione.
Infine, il documento di prassi prosegue analizzando nel dettaglio le caratteristiche dei sigilli al fine di assicurare elevati standard di sicurezza.
Tenuto conto del tempo necessario ad alcuni adeguamenti del sistema informativo e per l’attivazione e conclusione delle procedure autorizzatorie richiamate dalla presente circolare da parte degli operatori nonché degli Uffici delle dogane e considerati i tempi tecnici per acquisire i nuovi sigilli, la circolare in esame troverà compiuta attuazione a partire dal 2.12.2024.
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[1] Art. 297, par 1, Reg. Esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015 – RE.
[2] indicazione del Mezzo di trasporto alla partenza, oltre a sotto-dati Tipo di identificazione, Numero di identificazione, e Nazionalità.
[3] Container, casse mobili e semirimorchi.
[4] Art. 299, par.1 RE.