La detrazione ai fini dell’IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di riqualificazione energetica degli edifici nel caso di decesso dell’avente diritto.
Secondo l’art. 16-bis del d.p.r. 22.12.1086, n. 917, può essere fruita:
La guida “Recupero patrimonio edilizio”, al pari della circolare 26.6.2023, n. 17/E, n. 28/E, precisa che il beneficio è riconosciuto anche a favore dei familiari conviventi, dei detentori (locatori o comodatari) dell’immobile (circolare 24.2.1998, n. 57), del coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (circolare 9.5.2013, n. 13/E) e ai conviventi di fatto di cui all’art. 1, comi 36 e 37, della l. 20.5.2016, n. 76.
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Nel caso di successione ereditaria dell’immobile le quote residue di detrazione si trasferiscono all’erede (o agli eredi tra i quali è ripartita in parti uguali, secondo la circolare 5.3.20023, n. 15/E, che conservano la detrazione materiale dell’immobile) “a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale” secondo la circolare 10.6.2004, n. 24/E.
Applicando tale regola:
Queste regole sono state ribadite con la risposta all’interrogazione parlamentare 29.5.2024, n. 5-02423.
Se l’erede vende o dona l’immobile detenuto, le quote di detrazione non si trasferiscono all’acquirente/destinatario, anche se l’operazione si concretizza nell’anno in cui è avvenuta l’accettazione dell’eredità.
Nel caso di locazione dell’immobile, il conduttore dello stesso beneficiava della detrazione, questa si trasferisce a favore dell’erede che subentrando nella titolarità, del contratto, vi conserva la detenzione materiale e diretta (circolare 9.5.2013, n. 13/E).
Tuttavia, tale regola non può essere osservata se il subentrante nel contratto non è un erede, ad esempio, anche il convivente di fatto non nominato erede e il coniuge che non ha accettato l’eredità.
Il contratto di comodato si estingue con il decesso del comodatario per cui gli eredi non vi subentrano e, quindi, non beneficiano della residua detrazione.
Ben diverso è il caso in cui l’erede sia il comodante: “questi può portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E’ necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene (circolare 6.5.2016, n. 18/E).
Il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea e, se è costituito a favore di un a persona fisica, secondo l’art. 979 del codice civile, non può eccedere la durata in vita dell’usufruttuario.
Se il proprietario dell’immobile è erede dell’usufruttuario, si verifica il consolidamento dell’intera proprietà del bene per estinzione naturale del diritto.
Di conseguenza, egli ha il titolo giuridico per esercitare la detrazione delle successive rate, a condizione che abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Il proprietario dell’immobile erede di altro familiare deceduto che ha sostenuto le spese per gli interventi agevolati sullo stesso beneficia della detrazione per le rate ancora spettanti sullo stesso. Indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, l’erede può continuare a fruire delle rate residue spettanti al de cuius, avendo un vincolo giuridico con l’immobile … (in quanto ne è proprietario), di cui deve avere la detrazione materiale e diretta.