Dal 1° luglio 2024, le compensazioni dei debiti con crediti INPS e INAIL tramite il modello F24 dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Questo obbligo, introdotto dalla Legge 213/2023, mira a migliorare il controllo e la tracciabilità delle operazioni fiscali. L'Agenzia delle entrate potrà sospendere fino a 30 giorni i modelli F24 con profili di rischio per verificarne la correttezza.
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Nuove regole per effettuare i versamenti delle somme dovute con i modelli F24 in presenza di compensazione orizzontale di debiti con crediti maturati a titolo di contributi dovuti all’INPS e di premi INAIL.
L’art. 1, comma 94, della L. 30.12.2023, n. 213, ha modificato il testo dell’art. 37, comma 49-bis del d.l. 4.7.206, n. 223.
Pertanto chi intende effettuale la compensazione dei crediti IVA (risultanti dalla dichiarazione annuale o per periodi inferiori all’anno), delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, dell’IRAP e dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta è obbligato ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici che sono messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Fino al 30.6.2024 nessun particolare obbligo deve essere osservato per i crediti previdenziali verso l’INPS e per i crediti verso l’INAIL: l’interessato può eseguire il pagamento o operare compensazioni verso tali enti direttamente mediante i servizi di home banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate (cioè banche, Poste Italiane e prestatori di servizi di pagamento) ovvero mediante i servizi “F24 web” e “F24 online” utilizzando i canali Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate. Soltanto nel caso di utilizzazione di crediti erariali il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (risoluzione 31.12.2019, n.110/E) anche nel caso di modello F24 con “saldo zero”, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, cioè se l’importo complessivo dei crediti oggetto di compensazione è pari alla somma dei debiti da pagare per cui la differenza è pari a zero. Tuttavia, il modello F24 può essere presentato in forma cartacea se sono utilizzati i crediti d’imposta che sono fruibili in compensazione con gli agenti della riscossione.
Dal 1.7.2024 vanno presentati i modelli F24 che presentano crediti in compensazione aventi ad oggetto:
Restano invariate le regole di “compensazione verticale” cioè l’utilizzazione del credito, che interessi lo stesso tributo, ad esempio, il credito maturato nella dichiarazione annuale dell’IRPEF che è utilizzato per ridurre l’acconto dell’IRPEF per l’anno successivo: il contribuente può scegliere se esporre la compensazione direttamente nel modello di dichiarazione senza dover presentare il modello F24.
L’attuale modello F24 con compensazioni di crediti
Descrizione | Soggetto IVA | No soggetto IVA |
Modello F24 con compensazione con saldo finale:
| F24 esclusivamente telematico tramite l’Agenzia delle entrate | F24 esclusivamente telematico tramite l’Agenzia delle entrate |
Modello F24 senza compensazione | F24 esclusivamente telematico tramite l’Agenzia delle entrate | Presentazione telematica tramite l’Agenzia delle entrate o home banking o remote banking o modello cartaceo |
Il modello F24 con compensazione dal 1.7.2024
Contribuenti | Modello F24 | Modalità |
Tutti (anche non soggetti IVA) | Con crediti compensati anche se con saldo zero o positivo | Esclusivamente telematica tramite i canali dell’Agenzia delle entrate |
L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 contenente compensazioni che presenta profili di rischio.
Se il controllo evidenzia la correttezza dell’utilizzazione o se sono decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello, la delega è eseguita per cui le compensazioni e i versamenti si considerano effettuati alla data della loro effettuazione.
In caso contrario non vengono contabilizzati i versamenti e le compensazioni e si considerano non effettuati.
Sei i crediti sono, in tutto o in parte, non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al contribuente applicando la sanzione prevista dall’art. 15, comma 2-ter, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, cioè nella misura del 5% dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita, senza applicare la disciplina della continuazione di cui all’art. 12 del d.lgs 18.12.1997, n. 472.
Entro il 30° giorno successivo, il contribuente può fornire i chiarimenti su eventuali elementi non considerati o valutati in maniera errata.
Inoltre, per evitare l’iscrizione a ruolo, entro tale termine, egli può eseguire il pagamento di quanto preteso; in caso contrario, la cartella di pagamento viene notificata entro il termine del 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24 (art. 37, comma 49-quater, del d.l. 4.7.2006, n. 223).