Con nota del Ministero del lavoro n. 8301 del 4 giugno 2024 si forniscono chiarimenti in riferimento all’ Utilizzo degli statuti standard da parte di enti non aderenti alle reti associative proponenti (art. 47 CTS).
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Nella nota in esame, il ministero chiarisce due questioni salienti in materia di predisposizione di Statuti da parte di enti non aderenti a reti associative. In particolare, si risponde ai seguenti quesiti:
Si ricorda che, in relazione al quadro normativo generale, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale: Insieme alla domanda vanno depositati l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, nonché va indicata la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. In particolare, per le reti associative la domanda di iscrizione è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.
L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può: iscrivere l'ente; rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione (art. 47, comma 3).
Il CTS prevede anche una riduzione dei termini procedimentali (comma 5) nell’ipotesi in cui l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; in tal caso, l'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.
Il Ministero precisa che tale previsione è rispettosa:
Le reti associative – precisa la nota ministeriale in esame – sono enti del Terzo settore tipici costituiti in forma associativa che si caratterizzano:
Nei casi previsti dalla legge, le reti possono monitorare le attività dei propri associati e sviluppare attività di controllo e assistenza tecnica.
In tale contesto si inserisce appunto il compito di predisposizione di modelli standardizzati di statuto, utilizzando i quali gli enti aderenti possano disporre di un supporto nella predisposizione dello stesso, ma anche beneficiare, nei rapporti con le amministrazioni che gestiscono i procedimenti di iscrizione al RUNTS del regime alleggerito ex articolo 47, comma 5, quale effetto dell’ azione di coordinamento e supporto posta in essere dalla Rete nei confronti dei propri aderenti che, evidentemente, non può dispiegarsi nei confronti di enti estranei alla Rete medesima.
A ragione, poi, la nota ministeriale evidenzia come, essendo i modelli standardizzati predisposti dalle singole Reti, ciascuna di esse costruirà il singolo modello tenendo presente il proprio “associato-tipo”, inserendo quindi nella declaratoria delle finalità, nell’enunciazione delle caratteristiche identitarie, nell’individuazione delle attività di interesse generale o delle principali di esse gli elementi che essa ritiene fondamentali per caratterizzare i propri aderenti.
Negli statuti standard potrebbero quindi trovare spazio specifici riferimenti alla stessa Rete o a livelli, articolazioni e organi della stessa, procedure per la risoluzione dei conflitti tra ente aderente e associati dello stesso che rinviano al livello superiore, particolari garanzie nei confronti degli iscritti, declaratorie relative ai valori identitari della Rete, tali da rafforzare il legame tra questa e l’ente che ad essa aderisce.
In riferimento alla possibilità di enti non associati alla rete di fruire dei modelli standard di statuti predisposti dalla Rete medesima, occorre fare una importante distinzione.
Si potrebbe infatti verificare una prima ipotesi per cui enti non associati potrebbero, nella propria autonomia, mutuare da statuti standard, in maniera più o meno ampia, formulazioni ivi contenute ai fini della redazione del proprio statuto, eliminando gli eventuali riferimenti alla rete autrice del modello: in tal caso non potrebbe escludersi a priori e in termini astratti un loro utilizzo.
Diverso e certamente problematico risulterebbe invece l’inserimento o il mantenimento di riferimenti statutari puntuali ad una rete specifica da parte di un soggetto che non intenda aderirvi, non sia stato ammesso nella compagine associativa della Rete, o non vi aderisca più.
In questo caso, l’affidamento dei terzi e il generale dovere di correttezza nei confronti degli associati non consentirebbero di adottare o mantenere uno statuto con espressi o ingannevoli richiami ad una Rete con cui non vi sia un effettivo rapporto di adesione. La stessa Rete interessata potrebbe in questo caso agire a tutela propria e dei propri associati per inibire ogni utilizzo inappropriato dei riferimenti a sé stessa da parte di un ente ad essa estraneo.
Tuttavia, in tale ipotesi, un eventuale intervento a tutela non dovrebbe essere richiesto all’ufficio del RUNTS, sprovvisto di competenza e tenuto ad operare nel rispetto dell’autonomia degli enti: la competenza sarebbe dunque dell’autorità giudiziaria.
Alla luce di quanti premesso il Ministero conclude come segue:
Occorre tuttavia sottolineare come i modelli di statuto, predisposti dalle Reti associative, sono pubblicamente disponibili sul sito ministeriale e accessibili anche agli enti non affiliati.
La conoscibilità dei modelli di statuto predisposti a cura delle reti anche da parte di enti non affiliati non dà luogo alla riduzione dei tempi procedimentali legati alla presentazione di un’istanza di iscrizione o di deposito di una variazione statutaria, ma può, nel medio periodo, produrre, anche se indirettamente, effetti: a meno di un evidente illogicità di collocazione/utilizzo rispetto allo statuto nel suo complesso, gli uffici non contesteranno una determinata formulazione statutaria se rinvenibile anche in uno dei modelli standardizzati approvati dal Ministero.
Qualora invece tale contestazione fosse attuata, l’ente interessato potrebbe portare tale circostanza all’attenzione dell’Amministrazione procedente, che a quel punto potrebbe rivedere la propria posizione oppure riaffermarla, ma in questo caso ricorrendo ad un supplemento di motivazione che dia conto delle ragioni specifiche per cui non debbano ritenersi sufficienti sul punto le argomentazioni addotte.
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