Il 7 maggio 2024, con la Circolare n. 12/2024, le Dogane hanno fornito indicazioni in materia di controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dal territorio nazionale in considerazione del disallineamento tra la normativa unionale e quella nazionale.
In generale, nell’ottica di prevenire il riciclaggio e il finanziamento illecito del terrorismo, le disposizioni unionali e nazioanli relative alle movimentazioni transfrontaliere di denaro contante hanno previsto un solido sistema di controllo nei confronti delle persone fisiche che detengono somme di denaro contante superiori a 10.000 euro nel momento in cui attraversano (in entrata o in uscita) i confini nazionali o unionali.
In particolare, prima della pubblicazione della Circolare in commento, erano previsti due distinti modelli di dichiarazione per la movimentazione di denaro in entra o in uscita dai confini nazionali o unionali.
Ad oggi, invece, è stato predisposto un unico modello di dichiarazione da compilare in maniera differenziata.
In considerazione dunque del disallineamento normativo tra la disciplina uninale e quella nazionale, alcune strutture territoriali hanno rappresentato dubbi interpretativi con particolare riguardi alle seguenti tematiche:
Pertanto, come vedremo di seguito, sono state fornite spiegazioni dettagliate sui temi sopra richiamati, con l’obiettivo di uniformare l’azione amministrativa e assicurare la parità di trattamento in tutto il territorio nazionale.
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Con riguardo alla definizione di denaro contante, le Dogane definiscono quali tipi di trasferimento rientrano nelle definizioni fornite dalla normativa unionale e nazionale.
Nello specifico, per la normativa nazionale, rientrano nel concetto di “denaro contante” esclusivamente:
Dunque, l’oro da investimento e le monete non aventi corso legale (che possono ancora essere scambiate con banconote e monete in circolazione) non sono attualmente soggetti all’obbligo di dichiarazione.
Per le movimentazioni intra ed extra Ue dell’oro le Dogane precisano che i riferimenti normativi sono la legge n. 7/2000 e il provvedimento del 14 luglio 2000 dell’Uic (ora Uif, Unità di informazione finanziaria), che prevedono l'obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro e i trasferimenti da e verso l'estero del prezioso metallo di valore pari o superiore a 12.500 euro.
Invece, con riguardo al frazionamento elusivo, la circolare distingue due diverse tipologie elusive degli obblighi dichiarativi valutari:
Le Dogane, con la circolare in commento, precisano che in relazione ad entrambe le fattispecie è necessario prendere in considerazione quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito, ovvero, è necessario provare, e dunque fare emergere, l’unicità dell’operazione, laddove il frazionamento del passaggio alla frontiera è effettuato ad evidente scopo elusivo della norma. Pertanto, considerata la finalità della norma di contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite sarà dunque necessario avere riguardo dell’operazione nel suo complesso.
Le Dogane, inoltre, si soffermano sull’ipotesi del trasporto del contante da parte di una persona per un importo uguale o superiore a 10.000 euro, non solo per sé stessa, ma anche per conto di chi l'accompagna. A tal riguardo, la normativa unionale definisce come “portatore” “qualunque persona fisica che, in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, porti denaro contante con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto”.
Pertanto, secondo quanto precisato sopra, il funzionario procederà comunque all’accertamento della violazione a prescindere dalla titolarità/riferibilità di una parte delle somme ad altri soggetti accompagnatori.
Le Dogane precisano che l’obbligo dichiarativo sussiste anche nell’ipotesi in cui il detentore del denaro contante (sopra la soglia) dovesse essere un soggetto minorenne. In questa circostanza l’obbligo dichiarativo ricade sul suo rappresentante legale al quale, se possibile, devono essere consegnati subito eventuali atti di contestazione delle violazioni di norme oppure successivamente.
In generale, l’atto di contestazione della violazione dell’obbligo di dichiarazione e le relative sanzioni, quando è possibile, devono essere consegnato immediatamente all’interessato, in caso contrario deve essere notificato ai residenti in Italia entro 90 giorni, e ai residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento. Una precisazione di rilevo che emerge dal documento riguarda l’ipotesi in cui l’accertamento dovesse effettuarsi ex post; in questa circostanza, precisano le Dogane, i suddetti termini devono decorrere dal momento in cui l’autorità competente per l’accertamento della violazione valutaria ha materialmente appreso la notizia del fatto da cui si è potuta dedurre la violazione della norma e può compiere la sua attività di verifica e valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti.
Infine, le somme di denaro sequestrato confluiscono nel Fondo unico di giustizia. Terminato il procedimento sanzionatorio, la somma è restituita all’avente diritto che ne fa richiesta entro 5 anni dalla data del sequestro, con esclusione della parte utilizzata per il pagamento delle sanzioni irrogate.
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