Con Risposta a interpello n. 115 del 24 maggio 2024 le Entrate chiariscono che non sono oggetto di imposizione le quote di iscrizione e corrispettivi specifici versati da iscritti, non associati, di Aps che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l’Aps è parte.
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L’APS istante dichiara di essere la sezione territoriale di una associazione di promozione sociale a carattere nazionale e di perseguire come scopo l’educazione dei giovani, organizzando occasioni di incontro e scambio di esperienze, di acquisizione di competenze tecniche e umane, oltre a opportunità di servizio alla comunità e all’ambiente.
Si rappresenta inoltre che nel 2023, l’Aps nazionale ha apportato una modifica al proprio statuto anche per adeguarlo alle disposizioni di carattere fiscale del Codice di Terzo settore e, tra gli effetti di tale modifica, figura la previsione che i membri delle Sezioni, collettivamente indicati come tesserati, siano distinti in associati e iscritti.
Nel dettaglio, il nuovo statuto distingue:
Inoltre, gli iscritti versano all’Aps anche corrispettivi specifici per la fruizione delle attività educative proposte nel corso dell’anno. Tali attività educative sono aperte solo agli iscritti e agli associati.
Si chiede dunque, per una corretta interpretazione e applicazione dell’art. 148 del TUIR se sono considerati proventi commerciali:
In riferimento al quadro normativo (ancora transitorio), si ricorda che allo stato, non essendo pervenuta l’autorizzazione della Commissione europea, non sono applicabili alle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nel RUNTS le norme fiscali del CTS e, quindi, per le Aps continuano ad applicarsi le norme TUIR relative al regime fiscale degli enti non commerciali.
In particolare, per le Aps si applicano le previsioni di cui all’articolo 148 del Tuir, rivolte appunto agli enti non commerciali costituiti in forma associativa.
Dal contenuto noto dell’art. 148 TUIR si evince in sintesi che:
La decommercializzazione di cui al citato comma 3 dell’articolo 148, quindi, può trovare applicazione anche con riferimento alle attività effettuate dall’associazione nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di associati, a condizione che i destinatari delle attività risultino, come previsto dalla norma, «tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».
Gli iscritti, pur non beneficiando dei diritti di partecipazione e voto nelle assemblee dell’associazione, esprimono il proprio legame con l’associazione stessa attraverso il versamento della quota di iscrizione (al pari degli associati veri e propri) parte della quale vale come quota di tesseramento all’organizzazione nazionale.
La spettanza dell’agevolazione nei confronti di soggetti diversi dagli associati, quali gli iscritti, può riconoscersi, quindi, a condizione che gli stessi e l’associazione di riferimento siano inseriti in un contesto organizzativo nazionale, all’interno del quale dovrà emergere, tuttavia, la partecipazione degli enti periferici alla vita democratica dell’ente nazionale
In conclusione, sentito anche il Parere del Ministero del Lavoro, le Entrate confermano come la disposizione di cui all’articolo 148 del Tuir possa trovare applicazione anche alle prestazioni rese dall’Aps istante agli iscritti (non associati), a condizione che gli stessi siano anche tesserati all’ente di riferimento nazionale, cui la stessa Aps istante è associata.
In sintesi, per gli iscritti
QUOTE DI ISCRIZIONE | CORRISPETTIVI SPECIFICI PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE |
Rientrano tra le entrate che non concorrono a formare il reddito complessivo dell’ente, in quanto qualificabili come quote o contributi versati da partecipanti, ai sensi dell’articolo 148, comma 1, del Tuir.
L’irrilevanza reddituale riguarda:
| Rientrano tra i proventi che possono fruire della decommercializzazione di cui all’articolo 148, comma 3, del Tuir (sempre che gli iscritti siano tesserati all’APS nazionale)
|
Tale interpretazione si allinea con la ratio della norma agevolativa tesa a incentivare sotto il profilo fiscale i proventi derivanti, non dalla generalità degli utenti destinatari delle attività istituzionali rese, ma solo da parte di coloro cui sia comprovato l’inserimento (come associati, iscritti e tesserati) all’interno dell’«unica organizzazione locale o nazionale»