Speciale Pubblicato il 24/05/2024

Tempo di lettura: 6 minuti

La riforma delle sanzioni per i tributi indiretti

di Mogorovich Dott. Sergio

Riforma delle sanzioni e nuove previsioni punitive: le imposte di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, di bollo e le tasse sulle concessioni governative



Lo schema di d.lgs. di riforma delle sanzioni, oltre alle imposte sui redditi, e all’IVA, comprende anche 

comportando un nuovo e articolato quadro delle previsioni punitive.

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Riforma sanzioni: imposta di registro

L’IMPOSTA DI REGISTRO (D.P.R. 26.4.1986, N. 131)

VIOLAZIONE

ARTICOLO

ATTUALE SANZIONE

NUOVA SANZIONE

Registrazione:

  • omessa richiesta di registrazione e di presentazione della denuncia

69

dal 120% al 240% dell’imposta

 

 

 

 

 

 120% dell’imposta

 

 

 

 

 

 

  • richiesta di registrazione e di presentazione della denuncia con ritardo entro 30 giorni

 

dal 60% al 120%  dell’imposta, con un minimo di € 200

45% dell’imposta

Insufficiente dichiarazione di valore

71

dal 100% al 200% della maggiore imposta

70% della maggiore imposta

Occultazione di corrispettivo

72

dal 120% al 240% della differenza tra l’imposta dovuta e l’imposta già applicata sul corrispettivo dichiarato

120% della differenza tra l’imposta dovuta e l’imposta applicata sul corrispettivo dichiarato

Omessa o irregolare tenuta del repertorio da parte del pubblico ufficiale:

  • per il controllo ex art. 68

73

 

 

 

 

da € 1.032 a € 5.164

 

 

 

 

 

da € 1.000 a € 5.000

 

 

  • per iscrizione degli atti ex art. 67

 

da € 516 a € 2065

 

da € 500 a € 2.000

Altre infrazioni

74

da € 258 a € 2.065

da € 250 a € 2.000

Riforma sanzioni: imposta sulle successioni e donazioni

L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (D.LGS. 31.10.1990, N. 346)

VIOLAZIONE

ARTICOLO

ATTUALE SANZIONE

NUOVA SANZIONE

Omessa dichiarazione:

  • regola

 

50

dal 120% al 240% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio

 

120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio

 

  • se non è dovuta l’imposta

 

 

da € 250 a € 1.000

 

da € 250 a € 1.000

 

Dichiarazione presentata con ritardo entro 30 giorni

 

dal 60% al 120%  dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio

45% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio

Dichiarazione infedele:

51

 

 

  • regola 

 

 

dal 100% al 200% della differenza di  imposta

 

80% della differenza di imposta

 

di dati o elementi non incidenti sulla determinazione dell’imposta

 

da € 258 a € 1.032

da € 250 a € 1.000

Altre violazioni:

  • alienazione di beni culturali ex art. 13, comma 4 (comma 1)

 

53

dal 100% al 200%     dell’imposta o della maggiore imposta   

 

80% dell’imposta o della maggiore imposta

 

violazione di divieti a carico di terzi previsti dall’art. 48, commi 2, 3 e 4 ( comma 2)

 

dal 100% al 200%     dell’imposta o della maggiore imposta

 

80% dell’imposta o della maggiore imposta

 

  • violazione degli obblighi in materia di cassette di sicurezza  ex art. 48 (comma 3)

 

 

da € 258 a € 2.065

 

da € 250 a € 2.000

 

  • violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o pubblici impiegati e banche (comma 4)

 

sanzione di cui ai commi 2 e 3, raddoppiata

sanzione di cui ai commi 2 e 3, raddoppiata

Riforma sanzioni: imposte ipotecaria e catastale

LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE (D. LGS. 31.10.1990, N. 347)

VIOLAZIONE

ARTICOLO

ATTUALE SANZIONE

NUOVA SANZIONE

Omessa richiesta di trascrizione o annotazioni obbligatorie:

  • regola

9

dal 100% al 200% dell’imposta

80% dell’imposta

  • adempimento con ritardo entro 30 giorni

 

dal 50% al 100% dell’ammontare delle imposte

45% dell’imposta

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Riforma sanzioni: imposta di bollo e sugli spettacoli

IMPOSTA DI BOLLO (D.P.R. 26.10.1972, N. 642)

VIOLAZIONE

ARTICOLO

ATTUALE SANZIONE

NUOVA SANZIONE

Omesso o insufficiente pagamento:

  • regola

 

25

dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta 

 

80% dell’imposta o della maggiore imposta 

 

  • per cambiali 

 

 

da 1 a 10 volte l’imposta, con un minimo di € 103

 

da 1 a 10 volte l’imposta, con un minimo di € 100

 

Dichiarazione infedele di conguaglio:

  • regola 

 

25

dal 100% al 200% dell’ imposta dovuta

 

80% dell’imposta dovuta

 

  • presentata in ritardo entro 30 giorni

 

dal 50% al 100% dell’ imposta dovuta

 

45% dell’imposta dovuta

 

  • Violazione dell’uso di macchine bollatrici

26

da € 516 a € 5.164

da € 500 a € 5.000

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IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI (D.P.R. 26.10.1972, N. 640)

VIOLAZIONE

ARTICOLO

ATTUALE SANZIONE

NUOVA SANZIONE

Fatturazione o annotazione di prestazioni ex art. 1, comma 1, del d.p.r. 30.12.1999, n. 544

32

dal 100% al 200%dell’imposta dovuta, con un minimo di € 500 

60% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 300 

Omessa presentazione della dichiarazione per intrattenimenti e prestazioni occasionali o accessorie

32

dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 250; se presentata in ritardo entro 10 giorni dalla fine dell’anno solare e entro 5 giorni dal termine della manifestazione, sanzione del 50%, con un minimo di € 150

90% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 250; se presentata in ritardo entro 10 giorni dalla fine dell’anno solare e entro 5 giorni dal termine della manifestazione, sanzione del 45%, con un minimo di € 150

Mancata emissione dei titoli di accesso o emissione con importi inferiori a quelli reali e omessa annotazione nel registro dei corrispettivi per mancato funzionamento del misuratore fiscale

32

100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di € 500

60% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di € 300

Altre violazioni:

irregolare certificazione dei corrispettivi e adempimenti contabili

33

 

da € 250 a € 1.000

 

 

 

 

 

da € 250 a € 1.000

 

 

 

 

omessa installazione dei misuratori fiscali

 

da € 1.032 a € 4.131 

 

da € 2.000 a € 4.000 

 

mancata richiesta di intervento di manutenzione del misuratore fiscale

 

da € 258 a € 2.065

da € 250 a € 2.000

Riforma sanzioni: tasse sulle concessioni governative

LE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE (D.P.R. 26.10.1972, n. 641)

Violazione

Articolo

Attuale sanzione

Nuova sanzione

Attività esercitata senza avere assolto la tassa

9

dal 100% al 200%, con un minimo di € 103

90%, con un minimo di € 100

Pubblico ufficiale che rilascia l’atto senza il pagamento della tassa

9

da € 103 a € 516

da € 100 a € 500

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6)Riforma sanzioni: regime speciale per rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione 

IL REGIME SPECIALE PER I RIVENDITORI DI BENI USATI, DI OGGETTI D’ARTE, DI ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE (ARTT. 36, 37 E 38 DEL D.L. 23.2.1995, N. 41)

VIOLAZIONE 

ARTICOLO

ATTUALE SANZIONE

NUOVA SANZIONE

Omissioni o inesattezze delle annotazioni nei registri

38

sanzioni previste dall’art. 42, 1° e 3° comma, del d.p.r. 26.10.1972, n. 633

90% dell’IVA sull’importo non documentato; € 250 se non è dovuta l’imposta (art. 6 comma 1, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471)


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TAG: Riforma fiscale 2023-2024