Speciale Pubblicato il 23/05/2024

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Dogane e processi decisionali amministrativi: ruolo spedizionieri e CAD

di Avv.to Gianmaria Giannusa

Con apposita Circolare le Dogane hanno chiarito il ruolo degli spedizionieri e dei CAD nell’ambito dei processi decisionali amministrativi



Con la Circolare n. 14/D del 20 maggio 2024 le Dogane tornano, a distanza di poco tempo, a fornire chiarimenti sull’autorizzazione AEO (Authorized Economic Operator); in questa occasione, si soffermano sul ruolo strategico degli spedizionieri e dei Centri di Assistenza Doganale (CAD).

Di seguito, ulteriori dettagli.

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Dogane e chiarimenti autorizzazione AEO: spedizionieri e centri assistenza doganale

In particolare, nella suddetta Circolare viene sottolineato come le categorie professionali appena sopra richiamate assumono nel panorama economico nazionale un ruolo estremamente rilevante nel dialogo tra le imprese e le Dogane istaurando un rapporto c.d. di “corporate compliance” volto ad una costante, attiva e trasparente collaborazione.

Nello specifico, l’articolo 29 del Reg. (UE) 2447/2015 (RE) al punto 3 dispone che “al fine di accertare se i criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e) 1, del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l’esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell’articolo 127 del presente regolamento”.

Pertanto, nell’ottica di una semplificazione amministrativa e di una riduzione dei tempi previsti per l’audit, e conseguentemente per velocizzare i processi decisionali di rilascio e/o mantenimento delle autorizzazioni doganali, le Dogane hanno fornito le istruzioni per l’acquisizione delle valutazioni di esperti professionali.

Come è noto in ambito doganale per ottenere determinate autorizzazioni (si pensi all’autorizzazione di esportatore autorizzato) o semplificazioni, l’operatore economico deve dimostrare di possedere specifici requisiti che, puntualmente, devono essere valutati dagli Uffici delle dogane competenti, tali requisiti, per lo più sono individuati dall’articolo 39 del CDU.

In considerazione di quanto sopra, dunque, le Dogane con la Circolare in commento hanno rilevato come gli spedizionieri, in virtù dell’esperienza nell’elaborazione e nel trattamento della documentazione doganale, possono essere considerati “esperti” al fine di rilasciare “conclusioni”.

Nella pratica, l’Agenzia chiarisce che nell’ambito dell’attività di Audit volte alla verifica delle condizioni e dei requisiti necessari in relazione al tipo di autorizzazione/semplificazione doganale richiesta, potrà tenere in considerazione le valutazioni fornite dagli spedizionieri doganali e dai Centri di Assistenza Doganale nonché da altre categorie di professionisti, ognuna esclusivamente nel proprio ambito di competenza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. rilascio di attestato da parte del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali/ordini professionali di:
    1. attestato di effettiva partecipazione a adeguata attività formativa di aggiornamento negli ultimi tre anni;
    2. regolare pagamento delle quote di iscrizione all’Albo professionale.
  2. assenza delle circostanze indicate dall’articolo 127 del RE (ovvero non deve esservi un collegamento tra l’esperto e il richiedente l’autorizzazione/semplificazione).

La condizione di cui al punto 1.a) viene considerata soddisfatta se il professionista è autorizzato AEO.

Nello specifico il professionista potrà fornire, per quanto di sua competenza, le proprie conclusioni con rifermento:

Art. 39 Lett. b)

sistema efficace di gestione delle scritture contabili: relativamente alla presenza di un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali, alla corretta tenuta delle scritture contabili, alla tracciabilità delle operazioni doganali con la relativa documentazione (Audit trail), all’identificazione della merce come unionale o non unionale e alla presenza di un sistema di controllo interno in grado di prevenire, individuare e correggere gli errori;

Art. 39 Lett. c

Verifica della comprovata solvibilità finanziaria: relativamente al rispetto all’adempimento degli obblighi e degli impegni in relazione al pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa dovuti in ordine all’importazione o all’esportazione di merci;

Art. 39 Lett. e)

verifica della presenza di adeguati standard di sicurezza: relativamente alla sicurezza della catena di approvvigionamento, prestando particolare attenzione alla sicurezza dei partner commerciali, verificando la presenza dei requisiti ed obblighi in materia di sicurezza; l’integrità delle unità di trasporto, dei processi logistici, nonché al controllo della qualità, della quantità e, ove del caso, dei sigilli delle merci;

ai sensi del D.lgs. 231/2001

all’adozione da parte dell’operatore di un modello organizzativo di gestione e controllo ai fini della riduzione del rischio d’infrazione e di reati, compresi quelli rilevanti ai fini fiscali e doganali.

Infine, le Dogane sottolineano che la valutazione finale e, dunque, la consequenziale adozione delle decisioni circa il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 39 lett. b),c) ed e) del CDU, rientra nell’esclusiva competenza delle Dogane. 

In pratica, le Dogane potranno comunque avviare l’attività di Audit anche sugli aspetti per i quali siano già state fornite le valutazioni degli “esperti”.

 



TAG: Dogane e Commercio Internazionale