Il d.lgs. 14.6.2024, n. 87, ha riformato le sanzioni delle violazioni commesse, a partire dal 1°.9.2024, dal sostituto di imposta intervenendo sull’art. 2 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471.
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La dichiarazione annuale omessa è punita con la sanzione amministrativa prevista nella misura del 120% delle ritenute non versate per il periodo d’imposta, con un minimo di € 250.
Se le ritenute relative ai compensi, agli interessi e alle altre somme, benché non dichiarate, sono state interamente versate, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000.
Per “ritenute non versate” si intende la differenza tra l’ammontare delle maggiori ritenute che sono state accertate e l’ammontare che risulta liquidabile in base alle dichiarazioni automatizzate e formali di cui, rispettivamente, agli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600 (comma 4-bis).
La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni è punita con la sanzione di € 250, ma può essere sanata mediante ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta a € 25.
Secondo il comma 1-bis si applica la sanzione del 75% (cioè la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, del d.l.gs. 18.12.1997, n. 471, cioè la sanzione del 25% aumentata al triplo) ma a condizione che la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine del 31.12 del quinto anno successivo a quello di scadenza per la notifica dell’avviso di accertamento. Se non è dovuta l’imposta, si applica la sanzione minima di € 250.
In tale ipotesi è esclusa la riduzione delle sanzione per ravvedimento operoso (art. 13, comma 2-ter, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472).
Se dal controllo della dichiarazione risulta un ammontare di compensi, interessi e altre somme che sono stati dichiarati inferiori a quello che è stato accertato, la sanzione è irrogata nella misura del 70% (e non più dal 90% al 180%) della maggiore ritenuta dovuta o della differenza di credito che è stato utilizzato, con un minimo di € 250.
Il nuovo comma 2.1 prevede l’irrogazione della sanzione nella misura del 50% delle ritenute dovute (cioè l’aliquota del 25% aumentata al doppio), con un minimo di € 250, se il trasgressore presenta la dichiarazione integrativa non oltre il termine fissato dall’art. 43 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.
La procedura deve essere perfezionata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.
La nuova versione del comma 2-bis fissa la sanzione del 70% aumentata dalla metà al doppio, cioè dal 105% al 140%, se la dichiarazione infedele è stata influenzata dall’utilizzazione di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri o condotte simulatorie o fraudolente.
Fatta eccezione per quanto è previsto dal comma 2-bis, la sanzione del 70% è ridotta di un terzo se l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, degli interessi e delle altre somme accertati è quello dichiarato per le stesse voci, è complessivamente inferiore al 3% delle ritenute che non sono state versate e, comunque di importo inferiore a € 30.000. In pratica, la sanzione è ridotta a due terzi del 70% delle imposte.
In aggiunta alle sanzioni previste dai commi 1,1-bis,2 e 2.1, cioè relativamente alla dichiarazione omessa o infedele o integrativa presentata tardivamente dopo 90 giorni dalla scadenza ma non oltre i termini previsti dall’art. 43 del d.p.r. 29.9.1973, n.600, si applica la sanzione di € 50 per ogni percipiente che non è stato indicato nel Modello 770 che è stato presentato o che avrebbe dovuto essere presentato.
Resta invariato il comma 4-ter che ha per oggetto la rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento che sono praticati con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, ai sensi dell’art. 110, comma 7, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917. Se dal controllo emerge la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l’esercizio della ritenuta di cui all’art. 25, quarto comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, la sanzione del 70% non si applica se, nel corso dell’accesso, dell’ispezione o della verifica o di altra attività istruttoria, all’amministrazione finanziaria sia consegnata la documentazione indicata nel Provvedimento 23.11.2000 che sia idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento che sono stati praticati. In assenza della comunicazione, viene irrogata la sanzione del 70%.
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Il d. lgs. 14.6.2024, n. 87, non ha modificato l’art. 4 del d.p.r. 22.7.188, n. 322, in materia di certificazione unica per cui si ricorda che le sanzioni sono irrogate nella misura:
Nel primo caso il limite ammesso massimo è di € 50.000 e nel secondo di € 20.000.
Se l’errata trasmissione è corretta entro cinque giorni dal 16.3 la sanzione non viene irrogata. Se la certificazione è trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza del 16.3 ovvero del 31.10, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di € 20.000.
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