Speciale Pubblicato il 21/05/2024

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Credito d'imposta eco imballaggi: tutte le regole per averlo

di Redazione Fisco e Tasse

Regole del MASE per beneficiare del credito di imposta per gli imballaggi ecosostenibili per le spese 2023 e 2024: Decreto in GU



Pubblicato nella GU n 117 del 21 maggio il Decreto MASE del 2 aprile  con i criteri e modalita'  di  applicazione  e  di fruizione del  credito d'imposta  nonche'  requisiti  tecnici  e  certificazioni  idonee  ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti  e  degli  imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

Il decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690,  della  legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei  limiti di spesa annui, nonche'  i  requisiti  tecnici  e  le  certificazioni idonee  ad  attestare,  secondo  la  vigente  normativa   europea   e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e  degli  imballaggi ammissibili  all'agevolazione.

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Credito d'imposta eco imballaggi: i beneficiari

I beneficiari sono tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:

Sono, in ogni  caso, escluse dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto le imprese:

Credito d'imposta eco imballaggi: requisiti e regole per le domande

Per accedere all'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano  al  Ministero un'apposita istanza, contenente i  dati  e  le  informazioni  di  cui all'allegato 2, esclusivamente per  via  telematica,  entro  sessanta giorni dall'attivazione della procedura informatica resa  accessibile dal sito istituzionale del  Ministero (www.mase.gov.it),  comunicata attraverso la sezione  news  del  medesimo  sito  istituzionale. 

Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza di accesso.
Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e  riportano  l'ammontare  complessivo  delle spese sostenute allegando l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4. 

Al solo fine di consentire lo svolgimento  dei controlli previsti i  soggetti  beneficiari  allegano all'istanza  la  documentazione giustificativa delle  spese  e  del relativo pagamento, nonche'  quella  comprovante  il  possesso  delle certificazioni.
 Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla  pagina dedicata all'agevolazione, e' inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679.
 La Direzione generale competente del Ministero, con proprio decreto puo' fornire indicazioni ulteriori e di dettaglio sulla modalita' tecnico-operativa di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, contenente i dati dell'allegato 2.

Credito d'imposta eco imballaggi: la % spettante

L'agevolazione e' concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del trentasei per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, ed e' fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 17  del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  

L'agevolazione  massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'art. 7,  comma  2,  non  puo', comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.
 Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualita',  di cui all'art. 7, comma  1,  il  Ministero  procede  al riparto  delle risorse  disponibili  in  proporzione  all'importo  dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
 L'agevolazione  non  e'  cumulabile,  con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o comunicati  ai sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
 Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base  imponibile dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito di imposta è cumulabile con altre  agevolazioni  che non si configurino come aiuti di Stato e che  abbiano  ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche della non concorrenza  alla  formazione  del reddito e  della  base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d'imposta eco imballaggi: spese ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:

I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni  previste  dall'allegato  1  al presente decreto.
 L'effettivita'  del  sostenimento  delle   spese   oggetto   di agevolazione deve risultare  da  un'apposita  attestazione  resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da  un  revisore legale  iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali,   o   da   un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e  degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti  del  lavoro, ovvero  dal  responsabile  del  centro   di assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata  attestazione, e' certificato:

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate  nel  ciclo  produttivo  del   soggetto   proponente,   si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.                  



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