Speciale Pubblicato il 19/05/2024

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Antiriciclaggio: dal Consiglio di Stato nuovo stop al registro dei titolari effettivi

di Ragno Dott. Nunzio

Rinviata al 19 settembre 2024 l’udienza per la discussione di merito sulla legittimità delle misure in materia di Registro dei Titolari Effettivi



Il Consiglio di Stato ha sospeso le sentenze che, il mese scorso, disponevano il rigetto dei ricorsi giudiziari finalizzati all’annullamento dei testi normativi che avevano di fatto reso operativo il Registro dei Titolari Effettivi (previsto dalla disciplina antiriciclaggio ex. D.lgs n° 231/07), definendo il relativo sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rivolto all’entità giuridiche obbligate e il sistema di accesso alle medesime informazioni da parte di Autorità, soggetti obbligati e altri soggetti interessati. È quanto emerge dall’Ordinanza cautelare n° 3533/2024, pubblicata in data 17.05.2024 dal richiamato Consiglio di Stato.

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Registro titolari effettivi: rinviata al 19 settembre l'udienza

In particolare, dal Testo integrale della suddetta Ordinanza si evince che i citati ricorsi sollevavano la questione di legittimità comunitaria (disattesa dal Tar) chiedendo che venisse disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per “Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: rispetto della vita privata e della vita familiare - protezione dei dati di carattere personale -Violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: libertà di stabilimento e circolazione. Violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione”.

Il tutto inoltre lamentando, da un lato, il potenziale contrasto tra le Direttive antiriciclaggio e le disposizioni della Carta Costituzionale Europea in tema di riservatezza sussistendo profili di incertezza circa la configurazione del presupposto legittimante l’accesso del “legittimo interesse” e, dall’altro, la violazione del principio di libertà di stabilimento, circolazione e uguaglianza insita nella possibilità di dar vita a non uniformi modelli attuativi della normativa di rango sovranazionale all’interno dei singoli Paesi membri concretizzando il rischio di trattamenti differenti potenzialmente discriminatori.

 A fronte di tutto ciò, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni prospettate dalle parti (e in particolar modo dal mondo delle Fiduciarie) risultino di particolare complessità; tanto da rendere necessario l’approfondimento di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto comunitario. Lo stesso Consiglio, inoltre, evidenzia come nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba riconoscersi la prevalenza di quello della parte appellante che, in virtù della perdurante efficacia del provvedimento gravato, sarebbe onerata del complesso di adempimenti previsti dalla normativa in questione che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti.

Per tali considerazioni, dunque, il Consiglio di Stato ha fissato al 19 settembre 2024 una nuova udienza nella cui occasione le parti potranno discutere, tra le altre, la questione di legittimità rispetto al diritto unionale. Nelle more di tali prossimi eventi giudiziari, quindi, il decreto che rendeva operativo il Registro dei Titolari Effettivi è nuovamente sospeso e con esso tutti i relativi obblighi di comunicazione. Al di là dell’esito definitivo di tale vicenda, non si può fare a meno di rimarcare la necessità di giungere ad un sostanziale punto di equilibrio che tenga conto sia degli interessi delle parti ricorrenti, sia della necessaria istituzione di uno strumento che possa supportare i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio nelle proprie attività di adeguata verifica così da perseguire in modo più efficiente l’obiettivo di collaborazione attiva invocato dal Legislatore.

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TAG: Antiriciclaggio e uso contante 2023