Lo schema di riforma dell’IRPEF effettua una vera e propria rivoluzione sostituendo l’attuale art. 54 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, con una disciplina più articolata di determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo regole specifiche che regolano la determinazione dei compensi, la cessione della clientela, l’individuazione delle somme imponibili, le plusvalenze, i rimborsi delle spese, gli addebiti, le minusvalenze, i beni immobili, le quote di ammortamento, i beni immateriali, le altre spese e i conferimenti in società tra professionisti.
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Attualmente, l’art. 54, comma 1, dà rilevanza all’”ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili”, cioè viene applicato il c.d. “criterio di cassa”.
La norma futura applica, congiuntamente, il c.d. “criterio di cassa” e il c.d. “criterio di onnicomprensività” per cui vanno considerati “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica e professionale”.
Tuttavia, questa regola subisce delle deroghe che sono rappresentate dalle somme che il professionista percepisce a cavallo dell’anno, cioè i compensi che sono stati pagati dal cliente alla fine del mese di dicembre dell’anno X ma che effettivamente vengono accreditati sul conto corrente del professionista nel mese di gennaio dell’anno X+1.
Se il pagamento è fatto per contanti, ovviamente il momento dell’incasso è identificato con la consegna del denaro. Per le altre forme, fino ad oggi, il problema è stato affrontato alla luce della risoluzione 29.5.2009, n. 138/E, la quale ha precisato che il pagamento con assegno circolare entra nella disponibilità del professionista “all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo di imposta)”.
Se il compenso è pagato mediante assegno bancario o bonifico o bancomat o carta di credito rileva la data in cui la somma entra nella disponibilità del professionista, cioè è identificato con la c.d. “data disponibile” intesa come giorno in cui essa può essere utilizzata. C’è, quindi, una sfasatura temporale poiché:
Secondo le nuove regole, “le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta”.
Da un lato, la norma semplifica i controlli dell’amministrazione finanziaria sui modelli 770 con il riscontro delle ritenute versate, ma, dall’altro, delle ritenute che sono state scomputate dai professionisti, poiché i “dati incrociati collimano”.
Tuttavia, gli adempimenti si complicano per questi ultimi poiché:
Tuttavia, questa regola non ha alcuna rilevanza per il professionista che applica il c.d. “sistema forfetario” (art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190), il quale non subisce la ritenuta d’acconto: il professionista forfetario non subisce l’”incasso anticipato”, ma considera la somma nell’anno di effettivo percepimento.
In qualsiasi caso, però, per l’imputazione del compenso si deve considerare l’anno X se al committente gli è consegnato il modello CU per lo stesso periodo d’imposta.
Operazione | Regola impositiva |
Rilevanza reddituale:
. regola
. professionista forfetario |
somme e valori percepiti nel periodo di imposta;
somme e valori percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui il sostituto d’imposta li ha corrisposti, se questi ha l’obbligo di effettuare la ritenuta da versare entro il 16.01; compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal giorno dell’ordinativo del committente, salvo che questi rilasci il modello CU per il compenso pagato nell’anno precedente. |
Esclusione reddituale:
|
solo per i professionisti iscritti alla propria cassa di previdenza; rilevanza reddituale per il contributo INPS del 4% applicato dal professionista iscritto alla gestione separata; se sono documentate e addebitate analiticamente al committente; sono imponibili le spese addebitate forfetariamente o non documentate; le somme addebitate non hanno rilevanza come corrispettivi e non sono soggette a ritenuta d’acconto, ma riducono il costo sostenuto; il professionista che le corrisponde rileva il costo dell’addebito (circolare 23.6.2010, n. 38/E); i corrispettivi sono soggetti a tassazione separata (art. 17, nuova lettera g-ter) è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria;
se la società è regolamentata nel sistema ordinistico di cui all’art. 10 della l. 12.11.2011, n. 183 (nuovo art. 177-bis), cioè le c.d. STP. Non rivelano plusvalenze e minusvalenze e possono essere inclusi la clientela. i beni, i crediti e le passività. |
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