Diventa più semplice aggregare le attività professionali (ad esempio, da studio associato a società tra professionisti) e, di conseguenza, non si incorre più in plusvalenze o minusvalenze nemmeno nell’ipotesi di trasferimento delle passività e della clientela.
La novità, di assoluta portata storica, è contenuta nel decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), approvato dal Consiglio dei ministri in via preliminare in data 30 aprile 2024 e attuativo della legge delega sulla riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111).
Con tale misura, che mira ad incentivare le riorganizzazioni degli studi societari e, in particolare, la creazione delle STP multidisciplinari, il divario tra il trattamento fiscale delle operazioni di natura straordinaria poste in essere dai professionisti rispetto alle operazioni analoghe compiute dalle imprese si riduce sensibilmente.
TABELLA. RIEPILOGO DELLE NOVITA’ PER LE AGGREGAZIONI TRA PROFESSIONISTI.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO | PRINCIPIO DI NEUTRALITA’ FISCALE | OPERAZIONI STRAORDINARIE COINVOLTE | IRRILEVANZA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE |
| Non generano plusvalenze né minusvalenze tutti i conferimenti, materiali e non, derivanti da attività artistica o professionale che confluiscono in società. Pertanto, le aggregazioni professionali non sono tassate. | Sono interessati i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti, gli apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici, gli apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti. | I passaggi di beni durante le fusioni, scissioni o trasformazioni di società non sono considerati cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e l’imposta di registro per tali operazioni straordinarie è pari a 200 euro. |
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L’art. 5, comma 1, lettera f), n. 2.4. della Legge 9 agosto 2023, n. 111, stabilisce la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali e, di conseguenza, in tali fattispecie, non si realizzano né plusvalenze o minusvalenze.
Ne deriva che il valore delle partecipazioni ricevute viene determinato sulla base dei valori fiscali riconosciuti degli attivi e passivi conferiti.
Secondo il nuovo decreto, il principio di neutralità fiscale, non realizzando plusvalenze o minusvalenze, si applicherà a:
Debutta il nuovo art. 177-bis, comma 1, nel contesto del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.
Così i conferimenti di attività materiali e immateriali, compresa la clientela e ogni elemento immateriale, nonché di passività, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
I passaggi di beni durante le fusioni, scissioni o trasformazioni di società non sono considerati cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Analogamente non rilevano ai fini IVA i conferimenti e i passaggi di beni che avvengono durante le operazioni suindicate.
Da ultimo, l’imposta di registro per tali operazioni straordinarie è fissa e pari a 200 euro.
L’agevolazione diventa operativa non appena il decreto legislativo entrerà in vigore.