Speciale Pubblicato il 05/08/2024

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Crediti non spettanti: come cambiano le sanzioni

di Mogorovich Dott. Sergio

Credito non spettante, credito spettante e credito inesistente. Riforma regole applicative delle sanzioni



Il decreto legislativo 14.6.2024, n. 87, ha riformato sostanzialmente le regole applicative delle sanzioni di cui all’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, ridefinendo le fattispecie di violazioni di credito non spettante, credito spettante e credito inesistente, anche sotto l’aspetto penale.

La norma, tuttavia, si applica in maniera differenziata poiché

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L’irrogazione delle sanzioni per le compensazioni di crediti

Le sanzioni amministrative

a) Le sanzioni amministrative fino al 31.8.2024

 

  • Utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, salvo l’applicazione di norme speciali

30% del credito utilizzato

 

  • Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, in quanto manca il presupposto costitutivo e l’inesistenza non è riscontrabile mediante controlli fatti ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. n. 600/1973 e 54-bis del d.p.r. n. 633/1972

dal 100% al 200% del credito utilizzato

b) Le sanzioni amministrative dall’1.9.2024

 

Utilizzo in compensazioni di crediti derivanti dai controlli fatti ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. n. 600/1973 e 54-bis del d.p.r. n. 633/1972 (commi 1 e 2)

25% del credito utilizzato

Utilizzo in compensazione di un credito inesistente identificato all’art. 1, lett. g-quater), n.1), del d.lgs. n. 74/2000, cioè se mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento (comma 5)

70% del credito utilizzato

Utilizzo in compensazione di un credito inestitente identificato all’art. 1, lett. g-.quater, n.2) del d.lgs. n. 74/2000 (comma 6)

da 105% al 140% del credito utilizzato

Utilizzo in compensazione di un credito non spettante ai sensi dell’art. 1, lett. g-quinquies) del d.lgs. n. 74/2000 (comma 4-bis):

 

  • regola generale, salvo diverse disposizioni speciali

25%

  • se il credito è stato utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e se la violazione non è stata rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa (o, in assenza di una dichiarazione entro un anno dalla commissione della violazione)

25%

Utilizzo in compensazione di un credito in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale sempre che gli adempimenti non sono previsti a pena di decadenza e che la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, in assenza di dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione (comma 4-ter)

€ 250

AVVERTENZA: “Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall’art. 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del d.lgs. 10.3.2000, n. 74” (comma 4)


Le sanzioni penali (d.lgs. 10.3.2000, n. 74)

Fino al 28.6.2024

Art. 1, comma 1

Dal 29.6.2024

Art. 1, comma 1 lett. g-quater)

(la distinzione tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” è prevista)

per “crediti inesistenti” si intendono:

  1. i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi e soggettivi specificatamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  2. i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;

 

(lett. g-quinquies)

 

per “crediti non spettanti” si intendono:

  1. i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  2. i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificatamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolati qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
  3. i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi previsti a pena di decadenza.

Art. 10-quater

Art. 10-quater

1. È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a € 50.000.

1. È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a € 50.000

2. È punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a € 50.000.

2. È punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a € 50.000

 

2-bis. La punibilità dell’agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Credito utilizzato in maniera indebita

Secondo il comma 4-bis è irrogata la sanzione del 25% da conteggiare sul credito che è stato utilizzato in misura eccedente a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzazione che sono previste dalla normativa, salva l’applicazione di disposizioni speciali.

È disposta l’irrogazione della sanzione del 25% conteggiata sul credito d’imposta non spettante che è stato utilizzato come è indicato alla lett. g-quinquies), n. 1), del d.lgs. 10.3.2000, n. 24, per cui il concetto di “credito d’imposta non spettante” si ravvisa con:

  1. il credito che è stato fruito in violazione delle modalità di utilizzazione previste dalle leggi vigenti;
  2. il credito che è stato fruito in misura superiore a quella che è stabilita dalle norme di riferimento, limitatamente all’eccedenza che è stata utilizzata.

Credito spettante non utilizzato correttamente

È irrogata la sanzione nella misura fissa di € 250 (comma 4-ter), pur se il credito è considerato “credito non spettante” ai sensi dell’art. 1, lett. g-quinquies), n.1), del d.lgs. n. 74/2000, se il credito è fruito in violazione delle modalità di utilizzo previste ovvero in misura superiore a quella prevista ed è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla disciplina prevista ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, a condizione che:

Se, invece, il suddetto difetto dell’osservanza degli adempimenti amministrativi previsti non è stato rimosso entro la scadenza citata, la sanzione è irrogata nella misura del 25% (comma 4-bis, secondo periodo).

Credito inesistente e Fraudolenza del credito

Nel caso di utilizzazione di un “credito inesistente”, la sanzione è irrogata nella misura del 70% del credito che è stato utilizzato (comma 5), ma non sussiste più il divieto di definizione agevolata della violazione ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472.

Il concetto di “credito inesistente” considera “i crediti per i quali mancano in tutto o in parte, i requisiti oggettivi e soggettivi specificatamente indicati nella disciplina normativa di riferimento” (punto 1). 

Invece, il testo in vigore fino al 31.8.2024 qualificava come inesistente “il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, ai fini delle imposte sui redditi, e all’art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, ai fini dell’IVA. Pertanto, fino al 31.8.2024, se l’irregolarità è riscontrabile in base a tali controlli, decade la condizione di “credito inesistente” (fattispecie punita con la sanzione dal 100% al 200% del credito utilizzato), che degrada a credito utilizzato in violazione delle modalità previste (fattispecie punita con la sanzione vigente del 30% del credito utilizzato).

Secondo il nuovo comma 5-bis, qualora il contribuente abbia utilizzato un credito inesistente correlato a fatti “per i quali i requisiti soggettivi e oggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente e ideologicamente falsi, simulazioni o altri artifici” (art. 1, comma 1, lett. g-quater), n. 21 del d.lgs. n. 74/2000), la sanzione irrogabile è aumentata dalla metà al doppio, cioè dal 105% al 210% del credito che è stato utilizzato..

Le agevolazione per la definizione agevolata

 ammettono la definizione agevolata dei crediti d’imposta, a di

Sia lo schema di d.lgs. di riforma delle sanzioni sia il d.lgs. n. 13/2024 ammettono la definizione agevolata dei crediti d’imposta, a differenza delle precedenti regole.

Il quadro operativo del credito d’imposta

Descrizione

Credito da dichiarazione

Credito indebitamente compensato

Credito inesistente

Sanzione

25%

25%

70%

Ravvedimento operoso

Definizione agevolata (art. 16 c. 3, e 17, c. 2, del d.lgs. 472/97) con riduzione 1/3

Accertamento con adesione

no

Controllo preventivo (art. 4-octies del d.l. 34/19)

 

 

no

Decadenza del controllo dall’anno successivo a quello di utilizzazione

5 anni

5 anni

8 anni

Modalità dell’atto di recupero

no

no

 Definizioni:

  • credito utilizzato: è stato utilizzato in compensazione nel mod. F24 o nella dichiarazione a scomputo dell’imposta dovuta o rimborsato.
  • credito spettante: è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti di carattere strumentale, sempre che:
    1. gli stessi non siano previsti a pena di decadenza e non siano essenziali al riconoscimento del credito medesimo;
    2. la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della medesima, ovvero in assenza di dichiarazione comunque entro un anno dalla violazione che è stata commessa.
  • credito inesistente: nella nuova versione della norma, manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo; secondo la norma attualmente in vigore, l’inesistenza “non è riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, e all’art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633”.
  • credito fraudolento (nuova figura): “i fatti materiali posti a fondamento del credito sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazione o artifici”. La sanzione irrogabile del 70% è aumentata alla metà del doppio.
  • credito non spettante: 
    1. credito, diverso da quello inesistente, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità
    2. credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, ovvero per la relativa eccedenza, fruito in misura superiore a quella prevista.

6)La rilevanza penale (art.10 quater del d.lgs. 103/2000 n.74)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, crediti non spettanti, per imposto annuo superiore a 50.000 euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, crediti inesistenti, per un importo superiore annuo a 50.000 euro.

2-bis. La punibilità dell’agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine ali specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

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