Nelle ipotesi in cui non è possibile determinare il valore in dogana in base al valore di transazione (art. 70 CDU) sarà necessario ricorrere ai metodi c.d. secondari di determinazione del valore in dogana (art. 74 CDU).
Pertanto, in assenza di un valore di transazione, dovranno prendersi in considerazione criteri c.d. secondari, nell’ordine gerarchico individuati dalla norma.
L’ordine di applicazione degli ultimi due criteri (come riportati di seguito) potranno essere invertiti se richiesto dal dichiarante.
Nello specifico, i criteri alternativi al valore di transazione sono:
Di seguito analizziamo nello specifico i metodi alternativi.
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Il primo dei metodi secondari disciplinati dall’articolo 74 del CDU prevede, quando non è possibile dichiarare/conoscere il valore di transazione della merce importata, la possibilità di far ricorso al valore di merci identiche, che siano state importate nello stesso momento o in periodo pressappoco identico rispetto alla merce oggetto di valutazione. In questo senso, per merci identiche si fa riferimento alle merci prodotte nello stesso Paese (inteso come stessa origine geografica)e uguali sotto tutti gli aspetti ovvero, stesse caratteristiche fisiche, stessa qualità (in senso commerciale e merceologico).
In applicazione del metodo in esame sarà necessario considerare, oltre alla disposizione di cui sopra, anche quanto specificato dal legislatore unionale all’articolo 141 del Regolamento di esecuzione 2447/2015.
In particolare, il valore in dogana sarà determinato dal valore di transazione di merci identiche (o similari) vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quelli delle merci oggetto della valutazione. Nell’ipotesi in cui non si possa determinare il valore in dogana secondo quanto appena descritto, si potrà fare riferimento a vendite di merci similari secondo una delle ipotesi seguenti: (i) vendita allo stesso livello commerciale ma riguardante una quantità differente;(ii) vendita ad un livello commerciale differente ma riguardante sensibilmente una stessa quantità; (iii) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante una quantità differente. Nello specifico, la norma prevede la possibilità di operare le dovute rettifiche in una qualsiasi delle tre situazioni in precedenza descritte.
Dunque, dal tenore letterale della norma deve rilevarsi che qualsiasi rettifica effettuata a causa di differenze di livello commerciale o di quantità, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, deve essere operata unicamente in base ad elementi di prova esibiti che stabiliscano chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, ad esempio liste nelle quali figurano prezzi in vigore che si riferiscono a livelli differenti o a quantità differenti.
Anche con riferimento a questo metodo è necessario riferirsi a merci vendute per l’esportazione e destinate al mercato Ue in cui l’esportazione avviene nello stesso momento o pressappoco, allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti rispetto alle merci oggetto di valutazione. Per merci similari, invece, deve farsi riferimento alle merci che, seppur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano comunque caratteristiche oggettive analoghe tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere interscambiabili sul piano commerciale.
Con riguardo a questo metodo si deve fare riferimento al valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate (o merci importate identiche o similari) sono vendute nel territorio doganale dell’Unione nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate al venditore, nello stesso momento, o pressappoco, delle merci oggetto di valutazione, previa effettuazione di alcune specifiche deduzioni (esempio: le commissioni pagate o da pagare, margine utile o commissioni dovute per la vendita e lo sdoganamento, spese di trasporto etc.).
Vale la pena chiarire, con un esempio concreto, come determinare il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo maggiore[1]. Pertanto, a titolo esemplificativo, il calcolo riferito al quantitativo maggiore sarà effettuato nel seguente modo:
QUANTITÀ PER VENDITA | PREZZO UNITARIO | NUMERO DI VENDITE | QUANTITÀ TOTALE VENDUTA A CIASCUN PREZZO |
Da 1 a 10 | 100 | 10 vendite di 5 unità 5 vendite di 3 unità | 65 [2] |
Da 11 a 25 unità | 95 | 5 vendite di 11 unità | 55 |
Più di 25 unità | 90 | 1 vendita di 30 unità 1 vendita di 50 unità | 80 |
Dunque, dall’esempio riportato dalla tabella di cui sopra si evince che il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 80; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo maggiore è 90.
Il metodo del valore calcolato si ottiene dalla somma dei seguenti elementi:
In sostanza il metodo in esame differisce dai precedenti in quanto non si basa né sul valore di transazione di merci identiche o similari , né sul valore unitario conseguente alla rivendita sul territorio UE di queste ultime o di altre merci a queste identiche o similari, ma sulla ricerca di un valore calcolato sulla base delle voci di costo necessarie per la produzione della specifica merce.
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Nell’ipotesi in cui non fosse possibile ricostruire il valore in dogana delle merci da importare secondo uno dei metodi sopracitati, sarà necessario ricorrere al c.d. metodo residuale, secondo il quale sarà necessario determinare il valore della merce da importare sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale della UE ricorrendo a mezzi ragionevoli e compatibili con i principi e le disposizioni generali dell’accordo e dell’art. VII del GATT.
[1] Compendio sul valore in dogana 2022.
[2] Formula per calcolare la quantità totale venduta a ciascun prezzo (10*5) + (5*3) =65
[3] Comprensivo del costo dei container, dell’imballaggio e relativa manodopera e materiali impiegati; del costo proporzionale di ogni prodotto o servizio fornito dall’acquirente ed impiegato nella produzione delle merci oggetto della valutazione; Di tutti i costi inerenti la creazione, lo sviluppo e il miglioramento considerevole dei beni, compresi utensili, matrici, stampi e oggetti utilizzati o materia consumate per la produzione delle merci importate.