Banche, Professionisti, Operatori non finanziari (es. Operatori in cripto valute, Operatori Professionali in Oro, ecc.) e tutti gli altri soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel Decreto Legislativo n° 231/07, devono presentare preventivamente un’apposita istanza di accreditamento alla Camera di Commercio territoriale per avere accesso ai dati e alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi. Tanto, è stato precisato nei giorni scorsi da UNIONCAMERE con un manuale ad hoc che approfondisce le indicazioni sul tema specifico contenute nel D.M. dell’11 marzo 2022, n° 55.
Di seguito ulteriori dettagli.
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A seguito delle vicende giudiziarie che, prima hanno sospeso l’obbligo di comunicazione dei dati sui titolari effettivi e, successivamente ne hanno ripristinato l’operatività a pochi giorni dalla scadenza dei termini (spirati l’11 aprile scorso), tutti i soggetti obbligati all’antiriciclaggio contemplati dall’articolo 3 del D.Lgs n° 231/07, possono accreditarsi presso le Camere di Commercio territorialmente competenti ai fini della consultazione del Registro dei Titolari Effettivi, a supporto delle attività di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 18 e 19 del summenzionato Decreto.
In particolare, la richiesta di accreditamento in questione (soggetta al pagamento di un’imposta di bollo di € 16,00 in quanto istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione) va presentata in via telematica tramite il portale dedicato “titolareeffettivo.registroimprese.it” e deve necessariamente contenere le seguenti informazioni:
La domanda di accreditamento, altresì, è inoltrata attraverso un’apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e viene contestualmente sottoposta ad un controllo specifico da parte della Camera di Commercio territorialmente competente; successivamente, superati positivamente i controlli di merito, l’avvenuto accreditamento è comunicato al soggetto obbligato richiedente a mezzo posta elettronica certificata.
A tal proposito, bisogna tenere in debita considerazione che l’accreditamento per l’accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del Registro delle Imprese, necessario alla consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, ha una durata temporanea pari a due anni decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.
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Or dunque, alla luce di quanto avanti illustrato, il tema del Registro dei Titolari Effettivi, assume sempre di più concretezza dal punto di vista della reale attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di riciclaggio grazie alla diretta consultazione da parte dei soggetti obbligati alla disciplina specifica con la possibilità di acquisire maggiori informazioni a supporto dell’attività di compliance.
Il tutto, inoltre, si colloca in un contesto in cui il Legislatore Europeo pone sempre più attenzione al tema della titolarità effettiva.
Risale ai giorni scorsi, infatti, l’approvazione del Parlamento UE della VI^ Direttiva in materia antiriciclaggio che prevede, tra l’altro, ulteriori specifiche sull’accesso e sulla consultazione dei dati contenuti nei Registri dei Titolari Effettivi istituiti in ciascun Stato membro; disposizioni, queste, che dovranno essere recepite entro 36 mesi dall’entrata in vigore della citata Direttiva, senza escludere futuri adeguamenti della vigente regolamentazione normativa e di prassi.
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