Speciale Pubblicato il 07/05/2024

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Le nuove sanzioni per le dichiarazioni iva

di Mogorovich Dott. Sergio

Dichiarazioni IVA e novità in tema di sanzioni derivanti dalla riforma fiscale. Cosa prevede lo schema del Dlgs per la revisione del sistema sanzionatorio tributario



Lo schema di d.lgs. di riforma delle sanzioni riduce l’aspetto punitivo delle violazioni commesse in materia di imposta sul valore aggiunto previste dall’art. 5 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471.

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Iva e sanzioni: dichiarazione annuale omessa

Nel caso di dichiarazione annuale omessa, la sanzione viene irrogata nella misura del 120% (e non più nella misura variabile dal minimo del 120% al massimo del 240%) dell’IVA dovuta per il periodo d’imposta, con un minimo di € 250.

L’imposta dovuta è determinata computando in detrazione tutti i versamenti che sono stati effettuati relativi al periodo di imposta, il credito riportato a nuovo dall’anno precedente di cui non è stato chiesto il rimborso e le imposte detraibili che risultano dalle liquidazioni periodiche che sono state eseguite regolarmente.

L’innovazione normativa cancella la sanzione ridotta dal 60% al 120% dell’IVA se la dichiarazione annuale è presentata entro il termine che è previsto per tale adempimento per l’anno successivo. 

Tuttavia tale disposizione è modificata dallo schema di riforma delle sanzioni che prevede nuova modalità di regolarizzazione: si applica la sanzione del 75% (cioè la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1,  del d.l.gs. 18.12.1997, n. 471, cioè sanzione del 25% aumentata al triplo) ma a condizione che la dichiarazione non presentata entro il termine sia presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine del 31.12 del quinto anno successivo a quello di scadenza per la notifica dell’avviso di accertamento

Se non è dovuta l’imposta, si applica la sanzione minima di € 250

Nel caso di sole operazioni per le quali l’imposta non è applicata, l’omessa presentazione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000, ma se la lacuna è sanata entro il suddetto termine, la sanzione è ridotta da € 250 a € 1.000.

Iva e sanzioni: dichiarazione infedele

Se dal controllo della dichiarazione risulta un ammontare di imposta inferiore a quello effettivo o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella effettivamente spettante, la sanzione è irrogata nella misura del 70% (e non più dal 90% al 180%) della maggiore IVA dovuta o della differenza di credito che è stato utilizzato, con un minimo di € 150.

Iva e sanzioni: dichiarazione integrativa

Il nuovo comma 4.1 prevede l’irrogazione della sanzione nella misura  del 50% dell’IVA dovuta (cioè l’aliquota del 25% aumentata al doppio), con un minimo di € 150, se il trasgressore presenta la dichiarazione integrativa non oltre il termine fissato dall’art. 57 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.

Iva e sanzioni: dichiarazione con documentazione falsa

La nuova versione del comma 4-bis fissa la sanzione del 70% aumentata dalla metà al doppio, cioè dal 105% al 140% (e non più dal 135% al 270%) se la dichiarazione infedele è stata influenzata dall’utilizzazione di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri o condotte simulatorie o fraudolente. 

E’ nuova la precisazione che la sanzione “si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode”.

Iva e sanzioni: riduzione della sanzione e la richiesta di rimborso

Fatta eccezione per quanto è previsto dal comma 4-bis, la sanzione è ridotta di un terzo se la maggiore imposta, ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile è complessivamente inferiore al 3% di quanto è stato dichiarato e, complessivamente, inferiore a € 30.000. in pratica, la sanzione è ridotta al 46,67% dell’IVA (e non più dal 60% al 120%).

L’imposta dovuta è determinata operando la differenza tra l’imposta che è stata liquidata in base all’accertamento e l’imposta che è liquidabile ai sensi dell’art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.

La sanzione è ridotta dal 30% al 25% se la richiesta di rimborso è stata presentata in assenza dei presupposti previsti dalla normativa.

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