Con nota n. 6710 del 30 aprile 2024 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali se per le ONLUS sia possibile beneficiare della devoluzione del patrimonio a seguito di estinzione / scioglimento di un ETS
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Il codice di Terzo settore (art. 9), come noto, prevede che in caso di estinzione o scioglimento di un ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo sia devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Alle ipotesi di estinzione o scioglimento deve essere assimilata inoltre l’ipotesi di cui all’art. 50, comma 2 del CTS, dell’ente cancellato dal RUNTS, che continua ad operare ai sensi del codice civile.
La ratio della norma – chiarisce il Ministero - è in primis il permanere, anche successivamente all’estinzione dell’ente o alla perdita della qualifica di ETS, del vincolo di destinazione del patrimonio stesso (o a seconda dei casi della quota incrementale costituitasi grazie alle agevolazioni fiscali e alle altre misure di vantaggio previste dalla normativa a favore degli ETS).
La previsione specifica della devoluzione deve altresì essere presente negli statuti degli ETS, costituendone un contenuto necessario, come disposto dall’art. 21, comma 1 CTS.
La devoluzione del patrimonio residuo (o dell’incremento patrimoniale) dovrà riguardare quindi un ente assoggettato al medesimo regime dettato dal Codice.
Ci si chiede dunque se una ONLUS, considerata ETS in via transitoria ai sensi dell’art. 101 CTS, possa essere beneficiaria di tale devoluzione patrimoniale da parte di un altro ETS: il quesito verte, dunque, sulla possibilità di considerare, come appartenenti al Terzo settore, oltre agli enti iscritti al RUNTS anche i soggetti iscritti all’anagrafe delle Onlus.
Il Ministero ricorda che le disposizioni relative alla disciplina e alle agevolazioni delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (d.lgs. n. 460/1997) sono tuttora vigenti: la relativa abrogazione, ai sensi dell’art. 102, comma 2 CTS avverrà al decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione da parte della Commissione europea sulle previsioni di carattere fiscale del titolo X (art. 104, comma 2, CTS).
In riferimento al requisito dell’iscrizione al RUNTS, l’art. 34, comma 3 del D.M. n.106/2020 riconosce agli enti iscritti nell’anagrafe delle ONLUS, dal giorno antecedente l’avvio dell’operatività del RUNTS la facoltà di iscriversi al RUNTS a partire dal 28 marzo 2022 (data di pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’elenco degli enti iscritti al 22 novembre 2021 nella medesima Anagrafe) e fino al 31 marzo dell’anno successivo alla menzionata autorizzazione della Commissione europea.
Appare pacifico come la disciplina contenuta nel richiamato d.lgs. n. 460/1997 presenta alcuni profili generali di carattere sostanziale in comune con il d.lgs. n.117/2017, quali:
Tuttavia, a fronte di ciò, spicca la fondamentale novità introdotta dal Codice, che ha attribuito natura civilistica alla qualifica di ETS (la cui disciplina, infatti, rientra nella materia dell’ordinamento civile, cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 185/2018), a differenza di quella di ONLUS, che ha un carattere sostanzialmente fiscale.
Tale fondamentale distinzione è alla base della disciplina dell’obbligo devolutivo di cui all’art. 9 del Codice: nel CTS, in pratica, tale obbligo devolutivo è assistito da un regime tutorio di natura civilistica rafforzato dalla previsione della nullità (per contrarietà a norma imperativa, ex art. 1418, comma 1 del Codice civile) degli atti di devoluzione del patrimonio residui compiuti in assenza o in difformità del parere obbligatorio dell’ufficio del RUNTS.
Nell’ultimo periodo dell’art. 9 CTS espressamente si prevede che “gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli”.
L’assenza di analoga previsione nel d.lgs. n. 460/1997 osta alla possibilità per un ETS di devolvere il proprio patrimonio residuo ad una ONLUS: difatti, se l’ente destinatario dell’atto devolutivo, attualmente iscritto nell’ anagrafe delle ONLUS, dovesse successivamente (senza aver conseguito nel frattempo l’iscrizione al RUNTS) a sua volta disporre del proprio patrimonio residuo, in contrasto con la previsione del citato art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, detto patrimonio, che ha trovato la sua genesi anche nel regime di favor del Codice del Terzo settore in capo all’originario ente dante causa, risulterebbe sprovvisto della tutela rafforzata costituita dalla sanzione della nullità dell’atto devolutivo.
La nota ministeriale conclude dunque nell’ammettere la possibilità di beneficiare della devoluzione di un ETS, ove non ricorra specifica diversa destinazione imposta dalla legge, solo a vantaggio di altri ETS iscritti nel RUNTS e come tali accomunati da un pieno assoggettamento alla disciplina codicistica in tutte le sue parti.
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