Dal giorno 30 aprile 2024 cambiano le regole in materia di accertamento ma soltanto per gli atti emessi da tale data nei confronti delle società di persone per effetto dell’art. 31 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, a seguito della modifica introdotta con l’art. 1, comma 2, lett.a), del d.lgs. 12.2.2024.
Di seguito i dettagli.
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L’art. 40 del d.p.r. resta invariato: per la rettifica dei redditi delle società di persone e dei soggetti indicati all’art. 5 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, l’Agenzia delle entrate provvede con unico atto ai fini delle imposte dovute sia dalla società sia dai singoli soci o associati.
Cambia, invece, la competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate: per gli atti emessi entro il 29.4.2024 la competenza per il controllo della dichiarazione dei redditi e la notifica dell’avviso di accertamento è attribuita all’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
Invece, ma per quelli emessi successivamente nei confronti di esercenti attività di impresa o arti e professioni ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, dell’impresa coniugale non gestita in forma di società e di società che applica il regime di trasparenza fiscale ai sensi dei successivi artt. 115 e 116, l’ufficio che è competente per l’accertamento nei confronti della società, dell’associazione e dell’impresa coniugale è competente anche per l’accertamento nei confronti dei soci, degli altri associati e dell’altro coniuge, nei cui confronti procede con accertamento parziale in deroga alla regola ordinaria di competenza in ragione dei domicili fiscali dei contribuenti rispetto a quelli che sono riferiti a diverse competenze attribuite agli organi periferici dell’amministrazione finanziaria.
Indubbiamente, la modifica sarà efficace in quanto semplifica notevolmente le procedure di accertamento in quanto l’ufficio competente provvederà contemporaneamente sia nei confronti della società sia dei soci, a differenza della previgente regola procedurale.
Inoltre, la disposizione si adegua a quanto è già previsto in materia di accertamento con adesione dall’art. 4 del d.lgs. 9.6.1997, n. 218, secondo cui l’ufficio competente nei confronti della società o associazione effettua la definizione anche del reddito imponibile anche nei confronti dei soci e degli associati e dell’altro coniuge “con un unico atto e in loro contraddittorio”.
La norma ha riflessi anche in relazione al contenzioso tributario.
Se l’atto emesso successivamente al 29.4.2024 verrà emesso applicando la regola previgente, ad esempio dall’ufficio di Modena per la società e i soci con domicilio fiscale in tale provincia e dall’ufficio di Treviso che è competente in relazione al domicilio fiscale del socio con domicilio fiscale in tale provincia, questi potrà eccepire nel ricorso l’annullabilità dell’ avviso di accertamento per incompetenza dell’ufficio di Treviso per violazione dell’art. 7-bis della l. 27.7.2000, n. 212.
Sempre nell’ambito del processo tributario, l’innovazione supera le problematiche del litisconsorzio tributario necessario qualora il domicilio fiscale della società è diverso da quello dei soci.
La Corte di Cassazione (sentenza 13.2.2024, n. 3954) ha affermato che l’automatica imputazione dei redditi conseguiti dalla società di persone, con automatica trasfusione degli effetti nei confronti dei soci anche se la quota di partecipazione agli utili non è effettivamente avvenuta, “il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci che sono litisconsorti necessari” e “il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, anche pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società e i soci della stessa, poiché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti tra tutti questi soggetti. Da ciò discende un vizio genetico di nullità dell’intero processo”, con la dichiarazione di nullità dell’intero processo.
Con la nuova regola norma viene meno la possibilità che il ricorso radicato dalla società presso la corte di giustizia tributaria di Modena possa concludersi con una sentenza di accoglimento delle eccezioni che sono state sollevate dalla società, mentre quello proposto dal socio con domicilio fiscale ubicato in provincia diversa, possa essere discusso successivamente in senso negativo presso la corte di giustizia tributaria di Treviso.
Tornando all’esempio, per effetto della modifica recata con il d.lgs. 12.2.2024, n. 13, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Modena notificherà gli avvisi di accertamento sia alla società e l’accertamento parziale sia ai soci con domicilio fiscale nella provincia di Modena sia al socio con domicilio fiscale nella provincia di Treviso. L’eventuale impugnazione dell’atto dovrà essere fatta nei confronti dell’Agenzia delle entrate di Modena per cui la Corte di giustizia tributaria di Modena rileverà la presenza di un’unica parte resistente.
Qualora l’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Treviso dovesse notificare l’accertamento parziale nei confronti del socio residente in tale provincia, l’atto verrebbe annullato ai sensi del citato art. 7-bis, venendo meno il problema del litisconsorzio necessario.